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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39460/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2019 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA]-445110-asa4se-erffelserti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che motivi dedotti nel ricorso avverso sentenza di patteggiamento non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. (avendo il ricorrente eccepito la carenza di motivazione e vizi logici della stessa); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/09

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2019 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA]-445110-asa4se-erffelserti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che motivi dedotti nel ricorso avverso sentenza di patteggiamento non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. (avendo il ricorrente eccepito la carenza di motivazione e vizi logici della stessa); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09
Sentenza Cassazione n. 39460/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris