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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23326/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio dì violazione di legge penale sostanziale e processuale, nonché di vizio della motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al mancato assorbimento del reato di tentata estorsione, ai sensi degli artt. 56, 629, cod. pen., contestato al capo b) dell'imputazione, all'interno del reato di rapina, ex art. 628, cod. pen., contestato al capo :a), oltre che totalmente reiterativo in assenza di confronto con la motivazione, è anche manifestamente infondato perché censura la motivazione della sentenza nella parte in cui ritiene sussistenti entrambe le fattispecie di reato, prospettando in tal modo enunciati ermeneutici in contrasto con la normativa vigente e con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, a mente della quale "il delitto di tentata estorsione può concorrere con quello di rapina qualora le relative condotte, pur sviluppandosi entro un unico contesto spazio-temporale, abbiano ad oggetto beni distinti e siano sorrette da parimenti distinte intenzionalità e risoluzione volitiva" (Sez. 2, n. 4634 del 01/10/2020, dep. 2021, S., Rv. 280240 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMarzia [OSCURATO:PERSONA] ATAOCPOSII1t4 CANC.LLERI A /6 24udiziatio hintion [OSCURATO:PERSONA]'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio dì violazione di legge penale sostanziale e processuale, nonché di vizio della motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al mancato assorbimento del reato di tentata estorsione, ai sensi degli artt. 56, 629, cod. pen., contestato al capo b) dell'imputazione, all'interno del reato di rapina, ex art. 628, cod. pen., contestato al capo :a), oltre che totalmente reiterativo in assenza di confronto con la motivazione, è anche manifestamente infondato perché censura la motivazione della sentenza nella parte in cui ritiene sussistenti entrambe le fattispecie di reato, prospettando in tal modo enunciati ermeneutici in contrasto con la normativa vigente e con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, a mente della quale "il delitto di tentata estorsione può concorrere con quello di rapina qualora le relative condotte, pur sviluppandosi entro un unico contesto spazio-temporale, abbiano ad oggetto beni distinti e siano sorrette da parimenti distinte intenzionalità e risoluzione volitiva" (Sez. 2, n. 4634 del 01/10/2020, dep. 2021, S., Rv. 280240 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMarzia [OSCURATO:PERSONA] ATAOCPOSII1t4 CANC.LLERI A /6 24udiziatio hintion [OSCURATO:PERSONA]'
Sentenza Cassazione n. 23326/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris