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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02737/2022

Testo disponibile della fonte

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atore Generale, e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

Il contribuente ha depositato memoria rinunciando alla richiesta di oscuramento dati nonché ai primi sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo del ricorso il ricorrente lamenta ai sensi dell'art 360 n. 3 e 5 c.p.c. la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 112,115,139,140 c.p.c. all'art 60 del DPR 600/1973, all'art 2967 c.c. e all'ad 32 del D.Igs. 546/1992 nonché l'omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Deduce che a fronte di una specifica e rituale contestazione delle inesistenza della notificazione della cartella di pagamento impugnata controparte aveva l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi di validità della contestata notificazione.

Di contro, l'agente di riscossione non ha prodotto nè la relata di notifica della cartella né la raccomandata informativa limitandosi a produrre solo l'estratto di ruolo; in ogni caso si tratta di una produzione intempestiva, Pertanto il giudice d'appello avrebbe dovuto ritenere definitivamente non provata l'asserita rituale notificazione.Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art 360 n. 3 e 5 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'articolo 32 del D.Igs.546/1992, degli artt. 112,115, c.p.c. e dell'ad 2967 c.c. nonché l'omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Il ricorrente deduce che nel giudizio di primo grado l'agente di riscossione risultava non tempestivamente costituito e pertanto era intempestiva anche la relativa produzione documentale; detta eccezione già proposta in primo grado era stata riproposta in appello, grado di giudizio nel quale la costituzione dell'agente di riscossione è stata altresì intempestiva.

Pertanto i giudici di appello avrebbero dovuto ritenere la produzione documentale dell'agente di riscossione tamquam non esset e, di conseguenza, non provata l'asserita rituale notificazione dell'atto impugnato, contestata in ambedue i gradi di giudizio.

Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'alt 360 n. 3 e 5 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115, c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. nonché l'omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Il ricorrente deduce che a seguito della intempestiva costituzione dell'agente di riscossione avrebbe dovuto applicarsi il principio di non contestazione ponendo i fatti non contestati allegati dalla parte a fondamento della decisione attesa la loro trasformazione in prova legale e fatti pacifici.

Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'ad 360 n. 3 e 5 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 della legge 241/90, degli art. 7 e 10 della legge 212/2000, e dell'art. 112 cc nonché l'omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Il contribuente deduce di avere contestato che la cartella di pagamento non conteneva l'indicazione dell'organo cui contestare giudizialmente il provvedimento e che erroneamente i giudici di primo e di secondo grado hanno disatteso tale eccezione di nullità dell'atto.

Con il quinto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art 360 n. 3 e 5 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'ad 42 del DPR 600/1943, dell'art. 3 della legge 241/1990, dell'ad 7 della legge 212/2000 dell'art 112 c.p.c. e dell'ad 2697 c.c. nonché l'omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Il contribuente deduce che la motivazione della sentenza d'appello sulla eccezione di difetto di motivazione della cartella è laconica, in particolare che è assente la motivazione in ordine alla pretesa fiscale dell'imposta frazionata ex art. 15 DPR 600/1973 sul calcolo degli interessi e degli elementi costituivi di essi, punto decisivo della controversia; la omessa motivazione della cartella di pagamento circa la pretesa era stato oggetto di specifico motivo di appello.

Con il sesto motivo del ricorso si lamenta sensi dell'ad 360 n. 3 e 5 c.p.c. la violazione degli artt. 148,156, 160 c.p.c., 2697 c.c. e 60 DPR 600/1973 nonché l'omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Il ricorrente lamenta che il giudice abbia respinto l'eccezione di nullità della notificazione ritenendo la cartella correttamente notificata nonostante la relata di notifica della copia consegnata al destinatario fosse sprovvista della data di notifica.

Con il settimo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'ad. 360 n. 3. n. 5 c.p.c. la violazione degli artt. 23 comma II e 54 del D.Igs. 546/1992 degli artt. 112 e 155 c.p.c. e dell'ad 2697 c.p.c. nonché l'omessa insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

La parte deduce che l' Agenzia delle entrate si è costituita nel giudizio di appello a mezzo raccomandata postale ed erroneamente il giudice ha ritenuto ammissibile la costituzione in giudizio.

I primi sette motivi sono stati rinunciata con la seconda memoria depositata ex alt 378 c.p.c. datata 22 novembre 2021, firmata da [OSCURATO:PERSONA] e dal suo difensore. 2.- Con l'ottavo motivo del ricorso la parte lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 del DPR 602/1973, 69 del D.Igs. 546/1992 112 c.p.c. e 2697 c.c. nonché l'omessa insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

La parte deduce che la cartella impugnata e la relativa iscrizione nel ruolo esattoriale è relativa alla riscossione di imposta frazionata ex art. 15 DPR n. 602 del 1973, derivante dall'accertamento n.

R31010200374/2008 emesso nei confronti della società CF [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dal quale è scaturita l'imputazione pro quota del maggior reddito accertato al socio [OSCURATO:PERSONA] e l'accertamento di maggior reddito societario nei confronti della società CF costruzioni s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo destinatario di separato avviso di accertamento.

Tra la sentenza di primo grado e la sentenza d'appello, il ricorso proposto dalla società avverso l'avviso di accertamento è stato accolto ed è stato annullato con sentenza della CTP di Agrigento 590/01/2011 del 19 maggio 2011, che esso ricorrente ha prodotto unitamente alla memoria illustrativa del 9 maggio 2013;pertanto i giudici erano in possesso della produzione documentale dalla quale si evince che l'atto prodromico era stato annullato, l'imposta non era più dovuta e hanno omesso di valutare detta circostanza.

Nella seconda memoria depositata ex art 378 c.p.c. la parte ulteriormente ribadisce che l'accertamento alla società veniva annullato a mezzo della sentenza n. 590/01/11 del 19/05/2011 ( che allega come doc. n. 1), mentre quello del socio [OSCURATO:PERSONA] veniva annullato con la sentenza n. 591/01/11 del 19/05/2011 (che allega come doc. n. 2), emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento e che pertanto l'Ufficio fiscale avrebbe dovuto emettere provvedimento di sgravio, comunicandolo all'Agente della Riscossione e ai contribuenti, mettendo fine al contenzioso.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha da tempo affermato il principio che in tema di riscossione dei tributi, l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo da esse presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima ed escludendo quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria (Cass. n. 13445 del 27/07/2012).

Detto principio è stato ulteriormente precisato dalle sezioni unite con riferimento al caso specifico della iscrizione cautelare ex art 15 bis del DPR 602/1973 secondo il quale l'iscrizione nei ruoli straordinari dell'intero importo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, risultante dall'avviso di accertamento non definitivo, prevista, in caso di fondato pericolo per la riscossione, dagli artt.11 e 15 bis del D.P.R. n. 602 del 1973, costituisce misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, la cui legittimità dipende pur sempre da quella dell'atto impositivo presupposto, che ne è il titolo fondante, sicchè, qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, anche non passata in giudicato, che annulla in tutto in parte tale atto, l'ente impositore, così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento, ha l'obbligo di agire in conformità della statuizione giudiziale, sia ove l'iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell'eccedenza versata (Cass. sez. un. n. 758 del 13/01/2017; in senso conforme con riferimento alla iscrizione provvisoria ex ad 15 DPR 602/1973 v.

Cass. n. 24554 del 04/11/2020; v. anche Cass. n. 740 del 15/01/2019) La commissione tributaria regionale pur rilevando che si tratta di imposte iscritte a ruolo provvisorio ai sensi dell'articolo 15, dopo avere esaminato e respinto le eccezioni relative al difetto di motivazione e di notificazione della cartella impugnata ha ritenuto erroneamente che le altre eccezioni del contribuente fossero da considerare assorbite, senza esaminare il profilo del venir meno della legittimità della iscrizione a ruolo provvisorio, in applicazione del principio sopra citato.

Deve qui precisarsi che non si tratta del venir meno della pretesa tributaria definitivamente accertato, poiché non vi è attestazione del passaggio in giudicato delle sentenze, ma solo del titolo che legittima la iscrizione provvisoria.

Il giudice del rinvio procederà quindi ad un nuovo esame, sulla base dei principi sopra affermati, valutando anche eventuali circostanze sopravvenute rilevanti che le parti potranno documentare P.Q.M.

Accoglie l'ottavo motivo di ricorso, inammissibili gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Roma, Camera di con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atore Generale, e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. Il contribuente ha depositato memoria rinunciando alla richiesta di oscuramento dati nonché ai primi sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo del ricorso il ricorrente lamenta ai sensi dell'art 360 n. 3 e 5 c.p.c. la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 112,115,139,140 c.p.c. all'art 60 del DPR 600/1973, all'art 2967 c.c. e all'ad 32 del D.Igs. 546/1992 nonché l'omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Deduce che a fronte di una specifica e rituale contestazione delle inesistenza della notificazione della cartella di pagamento impugnata controparte aveva l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi di validità della contestata notificazione. Di contro, l'agente di riscossione non ha prodotto nè la relata di notifica della cartella né la raccomandata informativa limitandosi a produrre solo l'estratto di ruolo; in ogni caso si tratta di una produzione intempestiva, Pertanto il giudice d'appello avrebbe dovuto ritenere definitivamente non provata l'asserita rituale notificazione.Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art 360 n. 3 e 5 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'articolo 32 del D.Igs.546/1992, degli artt. 112,115, c.p.c. e dell'ad 2967 c.c. nonché l'omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Il ricorrente deduce che nel giudizio di primo grado l'agente di riscossione risultava non tempestivamente costituito e pertanto era intempestiva anche la relativa produzione documentale; detta eccezione già proposta in primo grado era stata riproposta in appello, grado di giudizio nel quale la costituzione dell'agente di riscossione è stata altresì intempestiva. Pertanto i giudici di appello avrebbero dovuto ritenere la produzione documentale dell'agente di riscossione tamquam non esset e, di conseguenza, non provata l'asserita rituale notificazione dell'atto impugnato, contestata in ambedue i gradi di giudizio. Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'alt 360 n. 3 e 5 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115, c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. nonché l'omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Il ricorrente deduce che a seguito della intempestiva costituzione dell'agente di riscossione avrebbe dovuto applicarsi il principio di non contestazione ponendo i fatti non contestati allegati dalla parte a fondamento della decisione attesa la loro trasformazione in prova legale e fatti pacifici. Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'ad 360 n. 3 e 5 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 della legge 241/90, degli art. 7 e 10 della legge 212/2000, e dell'art. 112 cc nonché l'omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Il contribuente deduce di avere contestato che la cartella di pagamento non conteneva l'indicazione dell'organo cui contestare giudizialmente il provvedimento e che erroneamente i giudici di primo e di secondo grado hanno disatteso tale eccezione di nullità dell'atto. Con il quinto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art 360 n. 3 e 5 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'ad 42 del DPR 600/1943, dell'art. 3 della legge 241/1990, dell'ad 7 della legge 212/2000 dell'art 112 c.p.c. e dell'ad 2697 c.c. nonché l'omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Il contribuente deduce che la motivazione della sentenza d'appello sulla eccezione di difetto di motivazione della cartella è laconica, in particolare che è assente la motivazione in ordine alla pretesa fiscale dell'imposta frazionata ex art. 15 DPR 600/1973 sul calcolo degli interessi e degli elementi costituivi di essi, punto decisivo della controversia; la omessa motivazione della cartella di pagamento circa la pretesa era stato oggetto di specifico motivo di appello. Con il sesto motivo del ricorso si lamenta sensi dell'ad 360 n. 3 e 5 c.p.c. la violazione degli artt. 148,156, 160 c.p.c., 2697 c.c. e 60 DPR 600/1973 nonché l'omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Il ricorrente lamenta che il giudice abbia respinto l'eccezione di nullità della notificazione ritenendo la cartella correttamente notificata nonostante la relata di notifica della copia consegnata al destinatario fosse sprovvista della data di notifica. Con il settimo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'ad. 360 n. 3. n. 5 c.p.c. la violazione degli artt. 23 comma II e 54 del D.Igs. 546/1992 degli artt. 112 e 155 c.p.c. e dell'ad 2697 c.p.c. nonché l'omessa insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. La parte deduce che l' Agenzia delle entrate si è costituita nel giudizio di appello a mezzo raccomandata postale ed erroneamente il giudice ha ritenuto ammissibile la costituzione in giudizio. I primi sette motivi sono stati rinunciata con la seconda memoria depositata ex alt 378 c.p.c. datata 22 novembre 2021, firmata da [OSCURATO:PERSONA] e dal suo difensore. 2.- Con l'ottavo motivo del ricorso la parte lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 del DPR 602/1973, 69 del D.Igs. 546/1992 112 c.p.c. e 2697 c.c. nonché l'omessa insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. La parte deduce che la cartella impugnata e la relativa iscrizione nel ruolo esattoriale è relativa alla riscossione di imposta frazionata ex art. 15 DPR n. 602 del 1973, derivante dall'accertamento n. R31010200374/2008 emesso nei confronti della società CF [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dal quale è scaturita l'imputazione pro quota del maggior reddito accertato al socio [OSCURATO:PERSONA] e l'accertamento di maggior reddito societario nei confronti della società CF costruzioni s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo destinatario di separato avviso di accertamento. Tra la sentenza di primo grado e la sentenza d'appello, il ricorso proposto dalla società avverso l'avviso di accertamento è stato accolto ed è stato annullato con sentenza della CTP di Agrigento 590/01/2011 del 19 maggio 2011, che esso ricorrente ha prodotto unitamente alla memoria illustrativa del 9 maggio 2013;pertanto i giudici erano in possesso della produzione documentale dalla quale si evince che l'atto prodromico era stato annullato, l'imposta non era più dovuta e hanno omesso di valutare detta circostanza. Nella seconda memoria depositata ex art 378 c.p.c. la parte ulteriormente ribadisce che l'accertamento alla società veniva annullato a mezzo della sentenza n. 590/01/11 del 19/05/2011 ( che allega come doc. n. 1), mentre quello del socio [OSCURATO:PERSONA] veniva annullato con la sentenza n. 591/01/11 del 19/05/2011 (che allega come doc. n. 2), emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento e che pertanto l'Ufficio fiscale avrebbe dovuto emettere provvedimento di sgravio, comunicandolo all'Agente della Riscossione e ai contribuenti, mettendo fine al contenzioso. Il motivo è fondato. Questa Corte ha da tempo affermato il principio che in tema di riscossione dei tributi, l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo da esse presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima ed escludendo quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria (Cass. n. 13445 del 27/07/2012). Detto principio è stato ulteriormente precisato dalle sezioni unite con riferimento al caso specifico della iscrizione cautelare ex art 15 bis del DPR 602/1973 secondo il quale l'iscrizione nei ruoli straordinari dell'intero importo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, risultante dall'avviso di accertamento non definitivo, prevista, in caso di fondato pericolo per la riscossione, dagli artt.11 e 15 bis del D.P.R. n. 602 del 1973, costituisce misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, la cui legittimità dipende pur sempre da quella dell'atto impositivo presupposto, che ne è il titolo fondante, sicchè, qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, anche non passata in giudicato, che annulla in tutto in parte tale atto, l'ente impositore, così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento, ha l'obbligo di agire in conformità della statuizione giudiziale, sia ove l'iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell'eccedenza versata (Cass. sez. un. n. 758 del 13/01/2017; in senso conforme con riferimento alla iscrizione provvisoria ex ad 15 DPR 602/1973 v. Cass. n. 24554 del 04/11/2020; v. anche Cass. n. 740 del 15/01/2019) La commissione tributaria regionale pur rilevando che si tratta di imposte iscritte a ruolo provvisorio ai sensi dell'articolo 15, dopo avere esaminato e respinto le eccezioni relative al difetto di motivazione e di notificazione della cartella impugnata ha ritenuto erroneamente che le altre eccezioni del contribuente fossero da considerare assorbite, senza esaminare il profilo del venir meno della legittimità della iscrizione a ruolo provvisorio, in applicazione del principio sopra citato. Deve qui precisarsi che non si tratta del venir meno della pretesa tributaria definitivamente accertato, poiché non vi è attestazione del passaggio in giudicato delle sentenze, ma solo del titolo che legittima la iscrizione provvisoria. Il giudice del rinvio procederà quindi ad un nuovo esame, sulla base dei principi sopra affermati, valutando anche eventuali circostanze sopravvenute rilevanti che le parti potranno documentare P.Q.M. Accoglie l'ottavo motivo di ricorso, inammissibili gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità. Roma, Camera di con
Sentenza Cassazione n. 02737/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris