CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 39178/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso avverso l'ordinanza della Corte di appello di Messina che ha rigettato la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione dallo stesso subita per la durata di un anno e sei mesi. L'istante aveva dedotto che, mentre stava espiando la pena complessiva di anni 14 di reclusione determinata con provvedimento di cumulo della Procura generale della Repubblica n. 48/2017, la Corte di appello di Messina, con ordinanza del 25/02/2019, riconosceva il vincolo della continuazione tra tre delle pene irrogate con le sentenze in esecuzione e rideterminava la pena detentiva complessiva da espiare in anni 10 e mesi 6 di reclusione. Chiedeva, pertanto, che, per la parte di pena espiata in eccedenza, venisse corrisposto un indennizzo a titolo di "riparazione per equivalente", non essendovi alcuna altra condanna a cui imputare la restrizione ingiustamente sofferta e non potendo pertanto il condannato ottenere, tramite l'istituto della fungibilità, la "reintegrazione in forma specifica". 2. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha rigettato l'istanza proposta dal Baratta sottolineando che la custodia cautelare in esubero conseguiva a fatti successivi rispetto all'esecuzione, essendo stato l'arretramento dell'originario fine pena determinato dal riconoscimento da parte della Corte di appello di Messina del vincolo della continuazione tra alcune delle sentenze in esecuzione, e non invece da una frazione di pena obiettivamente "illegale" o "ingiusta". 3. La difesa del ricorrente solleva un unico motivo con cui deduce erronea applicazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione. Afferma che il criterio interpretativo attualmente prevalente impone di riconoscere il diritto alla riparazione, ai sensi dell'art.314 cod. proc. pen., anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, purché non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato, che sia stato concausa di errori e/o ritardi nell'emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del termine di espiazione della pena: interpretazione, questa, derivante dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 219 del 2008 che non legittima più la conclusione secondo cui il diritto all'equo indennizzo non sussiste ove la non corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende successive alla condanna che riguardano la pena eseguibile, dovendosi distinguere il piano della irrevocabilità della condanna da quello della definitività della pena. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. In data 04/04/2023, è pervenuta memoria dell'Avvocato generale dello Stato che in via pregiudiziale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; in subordine, che sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'ordinanza impugnata ha correttamente premesso al proprio argomentare che il concetto di 'pena illegale', rilevante per il giudizio di riparazione, ricorre nell'ipotesi in cui difettino ab origine le condizioni per la restrizione della libertà personale. Secondo un precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di ingiusta detenzione, il diritto alla riparazione non è configurabile ove la mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena (Sez. 4, n. 40949 del 23/04/2015, D'Agui, Rv. 264708). Deve, tuttavia, precisarsi che, successivamente, la giurisprudenza di questa Sezione ha stabilito (Sez. 4, n. 25092 del 25/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281735; Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017, PG in proc. Paraschiva ed altro, Rv. 271689) che, in tema di ingiusta detenzione, il diritto alla riparazione è configurabile ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, ma esclusivamente se sussista un errore dell'autorità procedente e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa dell'errore o del ritardo nell'emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del fine dell'espiazione della pena. La sentenza n. 219 del 2008 della Corte Costituzionale - evocata dal ricorrente a sostegno della propria argomentazione -, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen., nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni, esclude il diritto all'equa riparazione nel caso in cui la detenzione cautelare sofferta superi la pena applicata in conseguenza della sua riduzione, in fase esecutiva, in applicazione dell'art. 54 della legge sull'ordinamento penitenziario. In quella sede i giudici remittenti, richiamando le disposizioni costituzionali in tema di principio di solidarietà e di libertà personale, avevano sottolineato come la nozione di errore giudiziario - di cui l'art. 24 Cost. prevede la riparazione - dovrebbe comprendere «tutte le ipotesi di custodia cautelare che, essendo risultate 'ex post' obiettivamente ingiuste, rivelano l'erroneità della misura restrittiva adottata in quanto lesiva del bene della libertà personale». L'esclusione del diritto alla riparazione nell'ipotesi in cui il sacrificio della libertà personale abbia superato la misura della pena inflitta - tanto più ove tale divario tra custodia cautelare ed entità della pena dipenda da tempi non ragionevoli di durata del processo - contrasterebbe, pertanto, con i valori tutelati dalla Costituzione. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, nel dichiarare la (parziale) illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. ha circoscritto la portata della decisione adottata alla sola ipotesi, rilevante ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, in cui la pena definitivamente applicata all'imputato, ovvero oggetto di una preclusione processuale che la sottragga a riforma nei successivi gradi di giudizio, risulti inferiore al periodo di custodia cautelare sofferto. Resta, pertanto, escluso il riconoscimento dell'indennizzo in fattispecie nelle quali la mancata corrispondenza tra detenzione cautelare e pena eseguita o eseguibile - se diversa da quella applicata - consegua a vicende posteriori, connesse al reato o alla pena, producendosi, in tali casi, una situazione diversa rispetto a quella che ha indotto il Giudice delle leggi a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art.314 cod. proc. pen. La continuazione tra alcuni reati, dichiarata in sede di esecuzione, rientra, per l'appunto, nell'ambito di dette 'situazioni diverse' che escludono il diritto alla riparazione. 2.1. Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata ha correttamente precisato che l'istituto della continuazione dispiega i propri effetti quoad poenam, lasciando inalterati nella loro struttura i singoli reati (ciò che appare di tutta evidenza soprattutto nell'ipotesi di continuazione applicata dal giudice dell'esecuzione, la cui cognizione riguarda esclusivamente l'identità del disegno criminoso); e che, contrariamente alla pena definitiva comminata in concreto, che ecceda per difetto la durata della misura cautelare, «non vi è in questa ipotesi una cognizione successiva che "corregge" il quantum di pena subita per effetto di una cautela ingiustificata o sproporzionata», atteso che requisito indefettibile per l'applicazione della continuazione in sede di esecuzione è proprio l'assenza di una pronuncia sul punto da parte del giudice di merito. Non si è, pertanto, di fronte ad una nuova valutazione né, tanto meno, ad un precedente errore , trattandosi di pene (per i singoli reati posti in esecuzione) perfettamente legali, come si desume altresì dalla circostanza che né il pubblico ministero, al momento dell'emissione del cumulo, né il giudice di merito, che ha emesso l'ultima condanna, potrebbero applicare d'ufficio la continuazione, la quale è rimessa alla iniziativa del condannato che si trova, all'evidenza, in una situazione del tutto differente rispetto a quella del soggetto costretto a sopportare passivamente le fisiologiche diverse valutazioni che possono intercorrere tra il giudizio cautelare e quello di merito. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese al Ministero resistente. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese