CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26174/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9329-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 4761/19/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di LATINA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'i [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO La società contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio — Latina che ha confermato la pronuncia della CTP di Latina, ove non erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di accertamento IMU per l'anno di imposta 2012. Il ricorso è affidato a due motivi. Il civico ente è rimasto intimato. CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360, co, 1, n. 4 e 5 c.p.c., nullità della sentenza ex art. 112, 156 e 157 c.p.c. per nullità insanabile, per inidoneità dell'istituto della correzione materiale della sentenza e omessa pronuncia su un fatto decisivo per non aver la CTR dichiarato la nullità assoluta della sentenza di primo grado, tenuto conto che la CTP aveva rigettato il ricorso dopo che lo aveva accolto all'esito della Camera di consiglio (l'impugnativa risultava invero accolta nel dispositivo d'udienza depositato all'esito dell'udienza camerale), così non avvedendosi dell'insanabile contrasto della decisione di primo grado, e per non essersi pronunciato sulla censura svolta in primo grado, limitandosi al solo esame della sentenza. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. per nullità della sentenza ex artt. 156 e 157 c.p.c. e inidoneità assolta, per aver la CTR erroneamente invocato l'applicabilità degli artt. 287 e 288 c.p.c., posto che nel caso in esame il vizio doveva essere dedotto come motivo di appello vertendosi in ipotesi di nullità assoluta della sentenza. Ric. 2020 n. 09329 sez. MT - ud. 11-05-2022 -2- I due motivi, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente. In disparte i profili di inammissibilità ravvisabili nel primo motivo, formulato in modo promiscuo oltre che carente sotto il profilo dell'autosufficienza per non aver il ricorrente trascritto la censura rispetto alla quale deduce l'omessa pronuncia (cfr. Cass., V, n. 7536/2019), va rammentato che «questa Suprema Corte già con la remota sentenza n. 1205 del 1984 (che peraltro richiama precedenti ancora più lontani, quali Cass. 4188/79; 16/78 e 2784/68) ha sancito il principio che il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo (di rigetto della domanda) e pronunzia adottata in motivazione (di accoglimento) integra non un vizio incidente sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, come tale emendabile con la procedura ex art. 287 cod. proc. civ. (applicabile anche al procedimento dinanzi alle commissioni tributarie), e non denunciatile (in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., n. 5) con ricorso per Cassazione». In senso analogo si è successivamente espressa la giurisprudenza di questa Corte, che ha precisato che "il c:ontrasto tra motivazione e dispositivo che dà luogo alla nullità della sentenza si deve ritenere configurabile solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale. Una tale ipotesi non è ravvisabile nel caso in cui il detto contrasto sia chiaramente riconducibile a semplice errore materiale, il quale trova rimedio nel procedimento di correzione al di fuori del sistema delle impugnazioni - distinguendosi, quindi, sia dall'error in indicando deducibile ex art. 360 c.p.c., sia dall'errore di fatto revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4 - ed è quello che si risolve in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione Ric. 2020 n. 09329 sez. MT - ud. 11-05-2022 -3- letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza, e che, come tale, può essere percepito e rilevato ictu oculi, senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza" (Cass. 17392/04 e 10129/99). I principi sopra enunciati hanno trovato esplicita condivisione in numerose successive pronunce, anche recenti, tra cui Cass. n. 16488 del 2006, n. 22433 del 2017, n. 5939 del 2018, Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26074 del 17/10/2018 secondo cui "il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale"» (Cfr. Cass., V, n. 22122/2021). A ciò aggiungasi che «Ad integrare gli estremi della omessa pronuncia non basta la mancanza di una eipressa statukione del giudice, essendo necessario che sia completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile in riferimento alla solu.ione del caso concreto: il che non si verifica quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto, anche se manchi in proposito una Jpecifica argomenta:zione (Cass. n. 24133 del 2017; Cass. n. 17936 del 2013; Cass. n. 21612 del 2013; Cass. n. 20311 del 2010». Nel caso di specie, la lettura della motivazione della sentenza impugnata consente di affermare come la sentenza di primo grado avesse motivatamente rigettato il gravame del contribuente. Peraltro, il ricorrente non ha dimostrato l'inidoneità della decisione di primo grado a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non avendo assolto all'onere di autosufficienza e trascrivendone il contenuto. Il ricorso è dunque infondato e va rigettato. Ric. 2020 n. 09329 sez. MT - ud. 11-05-2022 -4- Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva del civico ente impositore. PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a