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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2022

Cassazione n. 45834/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 110, 582 e 583 cod. pen. e 4, comma 1,

I. n. 110/1975; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo con il quale ha prospettato più censure; [OSCURATO:PERSONA] - che la prima censura, con la quale si eccepisce il diniego della diminuente della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., è manifestamente infondata, perché attraverso una non consentita rivisitazione del fatto, siccome conformemente accertato dai giudici di merito di entrambi i gradi, pretende di accreditare la tesi che il contributo offerto dall'interessato alla realizzazione concorsuale del reato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale; - che la seconda censura, con la quale si eccepisce l'illogicità e la contraddittorietà rispetto alle evidenze probatorie del diniego in favore del ricorrente delle circostanze attenuanti generiche, erroneamente indicate come previste dall'art. 62 n. 4, cod. pen., non è consentita nel presente giudizio, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, per motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), come avvenuto nel caso che occupa (cfr. pag. 7, ultimo capoverso, della sentenza impugnata), con valutazione in fatto non sindacabile in questa sede; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 novembre 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 110, 582 e 583 cod. pen. e 4, comma 1, I. n. 110/1975; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo con il quale ha prospettato più censure; [OSCURATO:PERSONA] - che la prima censura, con la quale si eccepisce il diniego della diminuente della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., è manifestamente infondata, perché attraverso una non consentita rivisitazione del fatto, siccome conformemente accertato dai giudici di merito di entrambi i gradi, pretende di accreditare la tesi che il contributo offerto dall'interessato alla realizzazione concorsuale del reato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale; - che la seconda censura, con la quale si eccepisce l'illogicità e la contraddittorietà rispetto alle evidenze probatorie del diniego in favore del ricorrente delle circostanze attenuanti generiche, erroneamente indicate come previste dall'art. 62 n. 4, cod. pen., non è consentita nel presente giudizio, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, per motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), come avvenuto nel caso che occupa (cfr. pag. 7, ultimo capoverso, della sentenza impugnata), con valutazione in fatto non sindacabile in questa sede; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2022 Il
Sentenza Cassazione n. 45834/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris