CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 33335/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 11/02/2026 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che il ricorso risulta presentato avverso sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., sicché risulta proponibile solo per i motivi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; rilevato che con il ricorso l'imputata lamenta l'illegalità della pena e la violazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen. per non avere il Giudice disposto apposita udienza tesa a verificare le esigenze di vita della [OSCURATO:PERSONA] al fine di adeguare le prescrizioni della pena sostitutiva alle necessità della ricorrente; ritenuto che è pena illegale ab origine quella che non corrisponde, per specieovvero per quantità, sia in difetto sia in eccesso, a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice (Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Macron, Rv. 264857-01 e Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205-01; nello stesso senso Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818-01 e Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886-01); rilevato che le Sezioni Unite nella sentenza Miraglia (n. 33809 del 31/03/2022, Rv. 283689-01) hanno chiarito che la nozione di pena illegale non può estendersi sino al punto da includere profili incidenti sul regime applicativo della sanzione, a meno che ciò non comporti la determinazione di una pena estranea all'ordinamento per specie, genere e quantità; rilevato che l'art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen., che si applica, in quanto compatibile, anche in caso di sentenza di patteggiamento, prevede piena discrezionalità in capo al Giudice di fissare apposita udienza al fine di modulare prescrizioni e obblighi imposti con la pena sostitutiva alle esigenze dell'imputato, sicché non vi è alcun obbligo in tale senso, specie ove l'imputato, come nel caso in esame, non abbia fatto presente alcunché; rilevato che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, le prescrizioni dettate per la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo dall'art. 56-ter legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non sono "pene accessorie" la cui applicazione dipende dalla discrezionale valutazione del giudice, ma costituiscono contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva, da applicare obbligatoriamente anche in caso di patteggiamento (Sez. 6, n. 41487 del 16/10/2024, Rv. 287261-02); ritenuto, pertanto, che il ricorso risulta proposto per motivi non consentiti dalla legge; ritenuto che la declaratoria di inammissibilità va adottata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 1000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). 2. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che il ricorso risulta presentato avverso sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., sicché risulta proponibile solo per i motivi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Rilevato che con il ricorso si lamenta inosservanza della legge penale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.; 2rilevato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (da ultimo Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761-01); ritenuto, pertanto, che il ricorso risulta proposto per motivi non consentiti dalla legge; ritenuto che la declaratoria di inammissibilità va adottata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (v. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014-01) e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). 3. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che il ricorso risulta presentato avverso sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., sicché risulta proponibile solo per i motivi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; rilevato che con il ricorso si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 20-bis cod. pen. e 56 della legge n. 689 del 1981 e vizio di motivazione in ordine all'insussistenza di elementi per una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che, quanto al primo profilo, il ricorrente lamenta che il Giudice non avrebbe preso in considerazione l'istanza sulle modalità esecutive della pena sostitutiva della detenzione domiciliare concordata fra le parti; ribadito che è pena illegale ab origine quella che non corrisponde, per specie ovvero per quantità, sia in difetto sia in eccesso, a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice (Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Macron, Rv. 264857-01 e Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205-01; nello stesso senso Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818-01 e Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886-01), e che le Sezioni Unite nella sentenza Miraglia (n. 33809 del 31/03/2022, Rv. 283689-01) hanno chiarito che la nozione di pena illegale non può estendersi sino al punto da includere profili incidenti sul regime applicativo della sanzione, a meno che ciò non comporti la determinazione di una pena estranea all'ordinamento per specie, genere e quantità; rilevato che, come emerge dall'istanza di patteggiamento, dalla sentenza 3impugnata e dallo stesso ricorso, l'istanza sulle modalità esecutive della pena sostitutiva non rientrava nell'ambito dell'accordo raggiunto tra le parti; rilevato che, in ogni caso, la modifica delle modalità esecutive della pena sostitutiva non determina illegalità della pena, che rimane pur sempre riconducibile al paradigma normativo, tanto che, ai sensi dell'art. 62 della legge n. 689 del 1981, il magistrato di sorveglianza, al quale va trasmessa, in sede esecutiva, la sentenza che prevede la sostituzione della pena detentiva con la pena sostitutiva della detenzione domiciliare, può procedere a modificare le modalità di esecuzione della pena sostitutiva ai sensi dell'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., sicché è a tale Autorità giudiziaria che occorrerà rivolgersi per le eventuali o opportune modifiche delle modalità esecutive della pena sostitutiva in questione, non disposte dal giudice della cognizione; ribadito, quanto al secondo profilo, che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge o il vizio di motivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (da ultimo Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761-01); ritenuto, pertanto, che il ricorso risulta proposto per motivi non consentiti dalla legge; ritenuto che la declaratoria di inammissibilità va adottata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (v. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014-01) e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichi P.Q.M