CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 46106/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma del 3/4/2023 preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; letta la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] con la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale della Libertà di Roma, con ordinanza in data 3 aprile 2023, respingeva l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma che aveva disposto il sequestro preventivo diretto, sino alla concorrenza della complessiva somma di Euro 713.166,00, allo stato eseguito limitatamente alla somma di euro 1.250,53, in relazione al reato di cui all'art. 648 bis c.p. allo stesso contestato. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione l'indagato il quale lamenta: 2.1. violazione di legge e carenza di motivazione. Il Tribunale avrebbe motivato il rigetto riprendendo l'erronea ricostruzione dei fatti operata dalla Polizia giudiziaria, dal P.M. e dal GIP secondo i quali la [OSCURATO:SOCIETA], società cooperativa indebitata nei confronti dell'Erario perché gravata di un debito pari a 2.759.817,60, aveva effettuato fittiziamente una trasferimento di denaro sul conto corrente della Sia, di cui l'odierno ricorrente era amministratore unico, pari ad euro 972.056,29 senza che vi fosse una reale giustificazione, al solo fine di evitare che Handling rispondesse, con la liquidità disponibile, verso i creditori in particolare verso l'Erario. Tale ricostruzione sarebbe erronea poiché tutte le operazioni poste in essere dal Senesi mediante il conto corrente della SIA, non sarebbero occultate o non giustificate, ma documentate ed eseguite in maniera tracciabile al fine di estinguere, mediante bonifici, posizioni debitorie della Handling verso le società INCAS, [OSCURATO:PERSONA], il Senesi stesso e verso l'Agenzia delle Entrate. Sotto il profilo della violazione di legge sostanziale assume il ricorrente che il Tribunale del Riesame avrebbe omesso di considerare che le somme ricevute da Sia: euro 208.989,00 e movimentate tramite bonifici, erano destinate ad estinzione di posizioni debitorie e non sarebbero di ostacolo alla individuazione della provenienza delittuosa del denaro. Sotto il profilo della violazione di legge processuale il ricorrente rileva come la motivazione del Tribunale sia del tutto apparente mancando il dovuto approfondimento in ordine alla finalità di occultamento dovendosi escludere che la confiscabilità del denaro ex art. 648 ter c.p., possa costituire valida giustificazione del sequestro, risultando invece rilevante, secondo la prospettazione difensiva, la documentazione prodotta dalla difesa. 2.2.Con il secondo motivo Senesi eccepisce violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato di cui deduce la evidente mancanza. Asserisce il ricorrente di essersi limitato a svolgere l'incarico fiduciario, consistito nel trasferimento delle somme di denaro dalla Handling alla creditrice Incas con l'avallo di [OSCURATO:PERSONA], liquidatrice della Handling, gli era stato assicurato provenivano da altra società creditrice della Handling e di avere altresì provveduto ad estinguere un debito della Handling con l'agenzia delle Entrate, secondo l'accordo fiduciario sottoscritto e depositato in banca, non avendo egli percepito il rischio di compiere condotte di riciclaggio di denaro provento di reato. 2.3. Con il terzo motivo ribadisce la mancanza dei presupposti del sequestro in particolare del fumus del reato di riciclaggio, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo e la carenza della motivazione in relazione all'ulteriore requisito del periculum in mora sul quale il Tribunale avrebbe argomentato ricorrendo a mere clausole di stile. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile per essere i motivi proposti manifestamente infondati oltre che generici in quanto riproduttivi di censure in fatto, attentamente vagliate dal giudice di merito. 1.1. Va premesso che per legge, e per conseguente costante orientamento di questa S.C. (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice." Ciò sulla scia di Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 dep. 26/06/2008 Rv. 239692 secondo cui, in aggiunta, i "vizi della motivazione (devono essere) così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice." 1.2. Ulteriore doverosa premessa attiene alla verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della corte di cassazione che, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non può tradursi in un'anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi ovvero alla ricorrenza dell'elemento psicologico del reato (cfr., Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840; Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257383). 2. Ciò detto devono escludersi tutti i vizi di legittimità dedotti dal ricorrente. Quanto, in particolare, alla doglianza che verte sulla riconducibilità al reato ex art. 648-bis cod. pen. della condotta ascritta al Senesi, il Tribunale del riesame ha dato applicazione alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n.3414 del 29/10/2014, dep. 2015, Giaccone, Rv. 263718; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato e altri, Rv. 259487; Sez. 2, n. 546 del 07/01/2011, P.G. in proc. Berruti, Rv. 249446) che attribuisce rilievo penale ex art. 648-bis cod. pen. ad ogni contegno manipolatori° dei beni di provenienza delittuosa, anche tenuto in momenti successivi rispetto ad altri della stessa natura. A ciò si aggiunga, in risposta alle osservazioni difensive, che l'efficacia dissimulatoria dell'azione del soggetto-agente rispetto all'origine delle somme, non deve essere assoluta. Si evince, infatti, dal dato testuale della norma — laddove si parla di «ostacolare» — e dall'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, che integra il reato di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità (Sez. 2, n. 26208 del 09/03/2015, Steinhauslin, Rv. 264369; Sez. 2, n. 1422 del 14/12/2012, dep. 2013, Atzori, Rv. 254050; Sez. 2, n. 3397 del 16/11/2012, dep. 2013, Anemone e altri, Rv. 254314; Sez. 2, n. 2818 del 12/01/2006, Caione, Rv. 232869; Sez. 6, n. 16980 del 18/12/2007, dep. 2008, Gocini e altri, Rv. 239844). Neanche rileva l'obiezione difensiva circa la tracciabilità delle operazioni realizzate, in quanto l'obiettivo illecito ben può essere realizzato anche attraverso condotte che non escludono affatto l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del bene, dal momento che queste ultime evenienze non costituiscono l'evento del reato (dalle motivazioni di Sez. 2, n. 3397 del 16/11/2012, dep.2013, Anemone e altri, Rv. 254314). 3. Nel caso in esame il Tribunale ha risposto a tutte le doglianze difensive evidenziando ( pag. 4) come la Sia, tenuto conto dei tempi di sua costituzione ( 27/11/2017) e cessazione ( 12/3/2018) e della inoperatività della stessa, della natura dell'accordo di deposito fiduciario stipulato tra Antonucci liquidatore della società e il Senesi, in forza del conferimento di deposito fiduciario intervenuto nel 2017 tra l'ultraottantenne di [OSCURATO:PERSONA] all'epoca amministratrice della [OSCURATO:SOCIETA]. ed il Senesi, fosse una società fittizia creata al solo scopo di ricevere i versamenti della Handling, già in liquidazione dal 2012, con "evidente strumentalità del rapporto finanziario rispetto all'accredito delle somme quale sede di transito temporaneo per mascherarne la provenienza delittuosa". I pagamenti effettuati , le somme versate da Handling a Sia e da questa a Incas e [OSCURATO:PERSONA], ha puntualmente osservato il Tribunale, venivano fatti rientrare, in parte nella disponibilità di Antonucci che era anche amministratore di [OSCURATO:PERSONA] e in parte, quelle versate alla Incas, non avevano giustificazione contabile ( pagg. 4 e 5 dell'ordinanza impugnata). Il Tribunale con motivazione coerente con i dati indiziari, ha altresì evidenziato l'anomalia dell'operazione di pagamento effettuato con assegno circolare di euro 59.677,29 da Sia, società fiduciaria di Handling, in favore della Agenzia delle Entrate, posto che la Handling, nella stessa data, risultava avere effettuato un pagamento in tre tranches, alla Sia, dello stesso importo per cui non si spiegava come mai non fosse stata direttamente la Handling ad effettuare direttamente il pagamento. Invero secondo il Tribunale (cfr. pag. 3) tale pagamento non era affatto indicativo della insussistenza del reato ma costituiva, rispetto all'ingente debito che gravava sulla Handling nei confronti dell'Erario, un modo per " tenere buona" l'Amministrazione finanziaria, onde far sì che non emergesse lo svolgimento dell'operazione di drenaggio posta in essere da Handling, per sottrarre risorse ai creditori ed in particolare all'Erario, mediante il contratto di deposito fiduciario stipulato con la neo costituita Sia al fine di evitare la dichiarazione di fallimento della Handling. 3. Quanto al profilo soggettivo del reato, il ricorso è inammissibile non solo perché è preclusa in sede di legittimità ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi ovvero alla ricorrenza dell'elemento psicologico del reato (cfr., Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840; Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257383) ma anche perché, in ogni caso, il ricorrente non si confronta con tutte le argomentazioni della ordinanza impugnata e mira a far prevalere una propria ricostruzione dei fatti, in contrapposizione a quella dei giudici della cautela. Questi ultimi, infatti, con motivazione tutt'altro che carente non solo hanno ravvisato il fumus del reato di riciclaggio in termini oggettivi, ma hanno ritenuto che, a fronte della documentazione prodotta, dei tempi di costituzione della Sia di cui il Senesi era amministratore unico, della stipula dell'accordo fiduciario nel 2017, in forza del quale la Handling trasferiva la propria liquidità alla Sia ( quando dal 2012 la società era stata posta in liquidazione), della chiusura della procedura liquidatoria e della cancellazione della Handling dal registro delle imprese nel 2018, non potessero trovare seguito le giustificazioni circa la buona fede del Senesi (cfr. pag 3 e segg. dell'ordinanza impugnata). 4. Quanto infine al periculum in mora il Tribunale ha richiamato la motivazione del GIP circa la sussistenza del pericolo di aggravamento del reato anche alla luce dei criteri ermeneutici illustrati da S.U. n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848, secondo cui " il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art.321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege". Se, quindi, da una parte, il Tribunale ha correttamente escluso la ricorrenza, nel caso di sequestro a fini di confisca, dei presupposti che sorreggono la diversa misura del sequestro impeditivo, dall'altro, ha ritenuto adeguata e condivisibile la motivazione del periculum in mora esplicitata dal GIP che ha spiegato, in conformità alla corretta esegesi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., le ragioni della necessità di adozione dell'ablazione provvisoria del denaro prima della pronuncia di condanna e, con essa, della statuizione di confisca, in particolare il Gip ha valutato il valore complessivo dei beni sottratti pari ad euro 972.056,29 , l'entità del profitto del reato, pari a 713.166,00, l'incapienza attuale del patrimonio dell'imputato, posto che il sequestro è stato eseguito per un importo di euro 1250,53, presente sul conto cointestato con [OSCURATO:PERSONA], a dimostrazione che lo stesso imputato aveva posto in essere o poteva porre in essere attività di dispersione patrimoniale. A ciò si aggiunga che le valutazioni circa lo status patrimoniale del debitore sono frutto di accertamenti di fatto e di valutazioni di merito che non possono essere sottoposte a questa Corte di legittimità in presenza di una motivazione esistente e non certo apparente sul punto. In conclusione, anche sotto tale profilo, deve escludersi il vizio di violazione di legge denunciato. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa della ammende. P.Q.M. Dichiara inammiss