CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31753/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che le censure del primo motivo e secondo motivo sono manifestamente infondate in ragione della correttamente contestata e ritenuta recidiva infraquiquennale, peraltro non oggetto di devoluzione in appello, che comporta un aumento pari ad un mezzo ex art. 161, comma 2, c.p.; Ritenuto che quanto al terzo motivo si tratta di censure riproduttive di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Rilevato che all'inammissibilità del ricorso non fa velo la memoria difensiva sul decorso del termine prescrizionale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27.5.20