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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2024

Cassazione n. 18549/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lit N. 70) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne l'applicazione della contestata recidiva.

Infatti, la Corte d'appello ha confermato la sussistenza della recidiva in ragione dell'ininterrotta dedizione della prevenuta a condotte analoghe a quella scrutinata e a plurime condanne, subite anche in epoca recente, valutando - non illogicamente - che le stesse non avevano avuto alcun effetto deterrente nei confronti dell'imputata, in ciò rilevando un incremento di pericolosità progressivo, da stimare al momento di commissione del delitto per cui si procede, indipendentemente dall'asserito successivo cambiamento delle abitudini di vita e dalla collaborazione prestata in sede di dichiarazioni spontanee.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lit N. 70) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne l'applicazione della contestata recidiva. Infatti, la Corte d'appello ha confermato la sussistenza della recidiva in ragione dell'ininterrotta dedizione della prevenuta a condotte analoghe a quella scrutinata e a plurime condanne, subite anche in epoca recente, valutando - non illogicamente - che le stesse non avevano avuto alcun effetto deterrente nei confronti dell'imputata, in ciò rilevando un incremento di pericolosità progressivo, da stimare al momento di commissione del delitto per cui si procede, indipendentemente dall'asserito successivo cambiamento delle abitudini di vita e dalla collaborazione prestata in sede di dichiarazioni spontanee. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18549/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris