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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19799/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2024 del TRIBUNALE di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NN.Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano del 22 marzo 2024, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 660 cod. pen. alla pena di 200,00 euro di ammenda; Rilevato che con i ricorsi, contenuti in un unico atto, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità; Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il giudice di primo grado ha fornito una motivazione adeguata e in merito alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato; Rilevato altresì che con le impugnazioni, originariamente proposta come appello e poi qualificata quale ricorso per cassazione della Corte territoriale, si sollevano censure in fatto che non sono consentite in sede di legittimità; Ritenuto pertanto che i ricorsi sono inammissibili poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dic P.Q.MIl Consigl è est ore Il PresidenteMarco M onaco [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2024 del TRIBUNALE di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NN.Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano del 22 marzo 2024, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 660 cod. pen. alla pena di 200,00 euro di ammenda; Rilevato che con i ricorsi, contenuti in un unico atto, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità; Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il giudice di primo grado ha fornito una motivazione adeguata e in merito alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato; Rilevato altresì che con le impugnazioni, originariamente proposta come appello e poi qualificata quale ricorso per cassazione della Corte territoriale, si sollevano censure in fatto che non sono consentite in sede di legittimità; Ritenuto pertanto che i ricorsi sono inammissibili poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dic P.Q.MIl Consigl è est ore Il PresidenteMarco M onaco [OSCURATO:PERSONA]