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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14948/2022

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ORDINANZA sul ricorso 14140/2019 proposti) da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliate in Roma P.zza [OSCURATO:PERSONA], 12 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; . -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 2 presso lo 2£121 studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 1 marzo 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Con citazione del 30 giugno 2015 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. convenivano davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - società controllata dalla Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA] mediante [OSCURATO:SOCIETA].- per ottenerne il risarcimento dei danni cagionati dall'avere confidato senza successo nella conclusione di un contratto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] concernente l'utilizzazione e la commercializzazione di un sistema di prevenzione degli incidenti autostradali originati dalla nebbia, chiamato "[OSCURATO:PERSONA]".

Esponevano che nel 1996 [OSCURATO:PERSONA] era stata costituita proprio da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ideare e produrre tale sistema, e che nel 2003 [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto le proprie quote alla società T&T Telematica e Trasporti, partecipata da [OSCURATO:SOCIETA], la quale non aveva però pagato il corrispettivo della cessione.

Fu poi raggiunto un accordo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 29 maggio 2005, che prevedeva l'acquisto da parte di quest'ultima delle quote di [OSCURATO:PERSONA] da T&T, la corresponsione di euro 35.000 ad [OSCURATO:PERSONA] e una commissione del 10% sui ricavi procurati da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]; con detto accordo [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto non solo l'impegno di utilizzare il sistema "[OSCURATO:PERSONA]", ma pure quello di collaborare alla sua commercializzazione.

Eseguendo l'accordo. [OSCURATO:PERSONA] acquistava le quote da T&T, pagando altresì euro 187.000 per debiti di [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultima, per lo sviluppo di "[OSCURATO:PERSONA]", il 23 marzo 2006 presentava domanda di contributi pubblici a [OSCURATO:SOCIETA], e il 7 giugno 2006 sottoscriveva insieme ad [OSCURATO:PERSONA] un ulteriore accordo con cui quest'ultima rendeva possibile sperimentare il sistema su un tratto autostradale; [OSCURATO:PERSONA] lo sperimentava in collaborazione con [OSCURATO:PERSONA], otteneva il brevetto e presentava il sistema alle principali concessionarie di autostrade, anche estere.

Nell'autunno 2007 [OSCURATO:PERSONA], pur ritenendo positivi gli esiti della sperimentazione e pur presentando al pubblico la sua imminente applicazione, non procedeva ancora all'acquisto; e nel giugno 2012 era revocato il contributo a [OSCURATO:PERSONA] per pretesa mancata collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] alla sperimentazione e alla utilizzazione del sistema.

Di qui i danni di cui si chiedeva il risarcimento, quantificati per [OSCURATO:PERSONA] in euro 366.750 quale importo del contributo pubblico revocato e in euro 632.361 quale perdita di bilancio tra il 2006 e il 2011, oltre ad un lucro cessante pari alla "distruzione di valore della tecnologia", da quantificare mediante consulenza tecnica d'ufficio; per [OSCURATO:PERSONA] invece i danni erano quantificati nell'importo della spesa per l'acquisto delle quote di [OSCURATO:PERSONA], cioè euro 86.645; il tutto oltre gli interessi. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva, resistendo.

Espletata l'istruttoria - senza consulenza tecnica d'ufficio -, il Tribunale rigettava le domande attoree. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello, cui controparte resisteva, e che la Corte d'appello di Trieste dichiarava inammissibile ex articolo 348 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso avverso sia la sentenza del Tribunale, sia l'ordinanza della Corte d'appello; [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso, illustrato anche con memoria.

Considerato che:

1. Il ricorso è articolato in sette motivi, di cui i primi cinque attengono alla sentenza del Tribunale - interamente trascritta nel ricorso -, mentre gli ultimi due investono l'ordinanza della Corte d'appello - anch'essa trascritta per intero nel ricorso -.

In sostanza dunque si è dinanzi a due ricorsi, uno avverso la sentenza di primo grado e uno avverso l'ordinanza di secondo grado.1.1 Il primo motivo del primo ricorso, allora, denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., violazione dell'articolo 112 c.p.c., omessa pronuncia su un punto decisivo e violazione dell'articolo 1337 c.c., oltre a mancanza, illogicità o contraddittorietà motivazionale.

Il Tribunale introduce un periodo della motivazione come segue: "A prescindere dalla ravvisabilità di una responsabilità precontrattuale a carico di [OSCURATO:PERSONA]...".

Ne deducono le ricorrenti che il giudice di prime cure avrebbe omesso l'accertamento di tale responsabilità e non avrebbe fornito alcuna motivazione, "nonostante precisa, univoca e motivata richiesta delle attrici", che avevano "evidenziato e comprovato" la malafede (o anche il dolo) precontrattuale della controparte.

Segue una ricostruzione, da parte delle ricorrenti, della vicenda (ricorso, pagine 25-26) per trarne poi che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ingenerato nelle attuali ricorrenti ben più che una ragionevole aspettativa, ma proprio "la certezza del futuro acquisto o comunque utilizzo della tecnologia [OSCURATO:PERSONA] per la propria rete autostradale", e che peraltro [OSCURATO:PERSONA] avrebbe abbandonato immotivatamente le trattative quando le sue controparti potevano confidare sulla conclusione del contratto.

Ancora viene offerta una illustrazione fattuale (pagine 27-28), per giungere ad affermare che le prove testimoniali "avrebbero non solo consentito, ma obbligato il Tribunale a giudicare sul punto essenziale della controversia, vale a dire l'apparente e manifesta volontà in capo a [OSCURATO:PERSONA] di concludere un contratto con [OSCURATO:PERSONA]"; il che però non sarebbe stato fatto, "con un sillogismo incongruente e contrario alla legge", conducendo il Tribunale alla duplice violazione degli articoli 112 e 360, primo comma, n.5 c.p.c. in relazione all'articolo 1337 c.c.

"applicabile in via analogica al giudizio di merito", così omettendo appunto il Tribunale di accertare i fatti addotti dalle attrici e confermati con prove documentali e testimoniali che l'avrebbero portato a ritenere che le attrici stesse avevano raggiunto un ragionevole affidamento in ordine alla futura conclusione di un contratto di utilizzo della suddetta tecnologia, il quale d'altronde sarebbe stato "certamente nell'interesse comune dei contraenti". 1.2 Il secondo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n,3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'articolo 2043 in relazione all'articolo 1337 c.c. ed "erronea pronuncia sulla non risarcibilità del danno".

Il Tribunale avrebbe errato nella interpretazione dei principi generali sul risarcimento del danno da fatto illecito specificamente riferito alla responsabilità precontrattuale, invertendone il "dettato letterale".

Si richiama il passo di cui era stato riportato l'incipit per il precedente motivo: "A prescindere dalla ravvisabilità di una responsabilità precontrattuale a carico di [OSCURATO:PERSONA], i danni lamentati dall'attrice non sono suscettibili di essere apprezzati sotto il profilo dell'interesse contrattuale negativo, unico interesse tutelabile in ipotesi di responsabilità precontrattuale..." (seguono citazioni della giurisprudenza di legittimità).

Obiettano le ricorrenti che la giurisprudenza esige "assai di meno" per rilevare la malafede precontrattuale, essendo sufficiente anche un comportamento meramente colposo che senza giusto motivo interrompa le trattative eludendo l'affidamento di controparte.

Nonostante ciò il Tribunale - di cui si trascrive ancora il passo che segue - ha affermato che "secondo dottrina e giurisprudenza costanti la lesione dell'interesse contrattuale negativo si traduce, sotto il profilo del danno emergente, nelle spese sostenute in vista del contratto non concluso, quanto a lucro cessante, nei vantaggi che si sarebbero potuti conseguire se, nella ragionevole previsione che il contratto sarebbe stato concluso, non fossero state rifiutate o lasciate cadere altre occasioni, presentatesi nel corso della trattativa, di concludere con altri un contratto identico o simile a quello non concluso ...

Ad essa si contrappone l'interesse contrattuale positivo, quale interesse all'esecuzione del contratto, per il quale il danno è rappresentato dalla perdita che il soggetto avrebbe evitato (danno emergente) e dal vantaggio economico che avrebbe conseguito (lucro cessante) se il contratto fosse stato eseguito".

Ad avviso delle ricorrenti, di questo passo l'illogicità e contraddittorietà "balzano palesi". 1.3 Il terzo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'articolo 2043 c.c. in relazione all'articolo 1337 c.c. per pronuncia contraria a fatti documentati e per dichiarata non risarcibilità del danno per la perdita del contributo pubblico.

Viene riportato un ulteriore passo della sentenza, in cui si afferma che la revoca del contributo pubblico, per allegazione della stessa [OSCURATO:PERSONA], era stata illegittima e che quest'ultima non aveva potuto impugnarla per decorso dei termini; se ne deduce che, sempre per la medesima allegazione attorea, la revoca non è attribuibile alla convenuta, non sussistendo nesso causale tra il comportamento di questa e il danno.

Inoltre - osserva ancora il Tribunale - detta attrice "lamenta a riguardo la violazione di un preciso dovere di collaborazione" di controparte per sperimentare il sistema, il che "è affermato espressamente nello scritto difensivo inviato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (succeduta a [OSCURATO:SOCIETA]. quale ente gestore) nel procedimento amministrativo per la revoca del contributo ...

Venendo allegata la violazione di un preciso obbligo, per definizione non può esserci spazio per la responsabilità precontrattuale".

Avrebbe così errato il primo giudice attribuendo a [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità per la perdita del contributo pubblico erogato da [OSCURATO:SOCIETA] e revocato, essendo provato dal contratto di finanziamento che [OSCURATO:PERSONA], per consolidare il finanziamento a fondo perduto, avrebbe dovuto commercializzare il sistema (brevettato) entro un dato termine; tale termine però, secondo le ricorrenti, "è inutilmente decorso a causa e per fatto di [OSCURATO:PERSONA]", ed è per questo che [OSCURATO:SOCIETA] lo ha revocato; [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto illegittima la revoca "ma solo in quanto non venne accolta l'istanza di proroga formalizzata come dipendente dal fatto del terzo ([OSCURATO:PERSONA]) e non per motivi di natura negoziale".Quindi il Tribunale avrebbe commesso "error in judicando omettendo di valutare e tenere in conto le risultanze probatorie documentalmente comprovate". 1.4 Il quarto motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'articolo 2043 c.c. in relazione all'articolo 1337 c.c., con erronea pronuncia di non risarcibilità del danno pari alle perdite di bilancio per spese di ricerca e sviluppo.

Si riporta un ulteriore passo della sentenza: "Anche la lamentata perdita di bilancio non è suscettibile di rientrare nell'ambito dell'interesse negativo.

Essa, nella stessa prospettazione della parte, corrisponde piuttosto al mancato guadagno (lucro cessante), che invece si sarebbe potuto realizzare con la conclusione del contratto con [OSCURATO:PERSONA]..., che non è riferibile all'interesse negativo".

Qui la sentenza sarebbe "contraddittoria ed erroneamente motivata", non essendo spiegabile come una spesa possa costituire un lucro cessante anziché un danno emergente. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe documentato con i propri bilanci e le correlate schede contabili di avere speso euro 632.361 per la sperimentazione e lo sviluppo del progetto, che sarebbe "il danno di maggiore entità subito e non riconosciuto"; e il Tribunale, in applicazione degli articoli 2043 e 1337 c.c., avrebbe dovuto condannare la convenuta a risarcirlo. 3.5 Il quinto motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 2043 c.c. in relazione all'articolo 1337 c.c., per erronea pronuncia di non risarcibilità del danno per spese di acquisto della partecipazione societaria.

Si riporta un non breve passo della sentenza, dove il Tribunale riconosce astrattamente danno riconducibile all'interesse negativo l'esborso di [OSCURATO:PERSONA] all'acquisto delle quote, per poi affermare la necessità di verificare se durante le trattative precedenti all'accordo del 10 giugno 2006 vi fossero state violazione della buona fede e lesione della libertà contrattuale di [OSCURATO:PERSONA], cioè se la convenuta, prima della conclusione di detto contratto, avesse tenuto comportamenti tali da ingenerare l'affidamento nella futura conclusione di un contratto con [OSCURATO:PERSONA] per l'utilizzo del sistema sulle strade in propria concessione, e ciò per le regole del nesso causale tra il fatto e il danno, per cui occorre, "prima di tutto, che II danno sia successivo al comportamento che lo ha generato"; e nel caso in esame ciò non sarebbe stato allegato, risultando anzi nelle premesse di detto accordo che sarebbe stata la società Aixon - che poi conferì il ramo d'azienda a [OSCURATO:PERSONA] - ad avviare le trattative, comunicando alla convenuta l'esistenza di un progetto per acquisire le quote di T&T in [OSCURATO:PERSONA] per "gestire un piano di sviluppo industriale che valorizzasse la tecnologia e le sperimentazioni già effettuate da [OSCURATO:PERSONA]".

Pertanto "in base alle allegazioni e alle prove ... non può affermarsi che [OSCURATO:PERSONA] vie abbia indotto [OSCURATO:PERSONA] a contrattare".

Si oppone che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe acquistato l'intera partecipazione in [OSCURATO:PERSONA] proprio per condurla a produrre il sistema de quo da cedere poi in proprietà o in concessione d'uso ad [OSCURATO:PERSONA], e che oltre a pagare il prezzo della cessione suddetta si sarebbe accollata i "debiti residuali" di [OSCURATO:PERSONA] e avrebbe finanziato quest'ultima "per centinaia di migliaia di euro", nonostante ciò sentendosi poi illegittimamente "negare l'interesse alla conclusione dell'affare".

La motivazione del Tribunale al riguardo sarebbe contraddittoria e manifestamente illogica perché fondata "sull'assoluta insussistenza" di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale avrebbe correlato l'insussistenza del dolo precontrattuale all'intervento di [OSCURATO:PERSONA], che però sarebbe irrilevante.

Affermare inoltre che il danno per revoca del finanziamento sarebbe risarcibile "in astratto" e "nel contempo non risarcibile siccome determinato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] per proprio inadempimento (e non invece dal ritardo accumulato da [OSCURATO:PERSONA] e alla mancata conclusione del contratto)" sarebbe "illogico e contrario ai principi istituzionali posti a tutela dei terzi di buona fede"; né lo sosterrebbe la mancata impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] del provvedimento di revoca, in quanto "tale ricorso - se non sorretto dal riconoscimento di responsabilità da parte di [OSCURATO:PERSONA] - appariva improponibile e inaccoglibile a termini dell'atto di erogazione".

4. A questo punto, le ricorrenti richiamano la proposizione dell'atto d'appello, senza peraltro indicarne i motivi - il che già apporta inammissibilità in riferimento all'articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c. - bensì trascrivendo soltanto le conclusioni, anche istruttorie, e dando atto che l'appellata si era costituita resistendo.

Segue - trascritta poi l'ordinanza d'appello - la coppia finale dei motivi che, come si è detto, integrano in realtà un secondo ricorso. 4.1 Il sesto motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'articolo 2043 in relazione all'articolo 1337 c.c. con erronea pronuncia sulla non risarcibilità del danno, nonché mancanza, illogicità o contraddittorietà della motivazione.

La corte territoriale, dopo avere correttamente qualificato la domanda risarcitoria come diretta a tutelare l'interesse negativo, in contraddizione con l'articolo 2043 c.c. in relazione con l'articolo 1337 c.c., rileva che il danno risarcibile per responsabilità precontrattuale, come correttamente affermato dal Tribunale e come "mostrano di condividere le stesse società appellanti", consiste solo nei costi sopportati dalla parte danneggiata inutilmente in vista del contratto non concluso e nelle perdite derivate da altre occasioni contrattuali, per cui i danni lamentati, come correttamente affermato dal primo giudice, non sono risarcibili.

In tal modo - osservano allora le ricorrenti - la corte territoriale "ha omesso ogni esame e la benché minima valutazione delle domande e conclusioni assunte in primo grado dalle ricorrenti proprio in materia di 'danno'; ha omesso di valutare le prove raccolte e documentate in merito alla quantificazione dei danni stessi; ed infine ha apertamente invertito il sillogismo di legge in materia di interesse negativo e interesse positivo, negando al primo (peraltro comprovato) la sua risarcibilità".

Si conclude rapidamente il motivo richiamando giurisprudenza di legittimità sulla responsabilità precontrattuale.4.2 Il settimo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo, "motivazione inesistente, apparente, insufficiente, incoerente, manifestamente illogica e contraddittoria dell'art. 1337 c.c.", nonché contestuale violazione degli articoli 111, sesto comma, Cost. e 132, secondo comma, n.4 c.p.c.

Il fatto storico di cui sarebbe stato omesso l'esame sarebbe il "valutare la sussistenza - come richiesto dalle attrici - della colpa/dolo precontrattuale (oltre ad avere riconfermato l'errore del [OSCURATO:PERSONA] nel ritenere la non risarcibilità del danno correlato)".

E la corte l'avrebbe fatto "mediante omissione gravemente illogica e contraddittoria".

Invero la corte da un lato avrebbe "riconosciuto come la normativa in esame concerne il risarcimento da fatto illecito", dall'altro "omesso di considerare un fatto storico incontroverso, ovvero che [OSCURATO:PERSONA] ha gravemente indotto in errore le ricorrenti circa la futura conclusione del contratto".

Si sarebbe così integrata una "manifesta contraddittorietà fra le premesse e le conclusioni".

5. Anzitutto, deve darsi atto della presenza nella premessa dei ricorsi, oltre ad altre trascrizioni, di due assemblaggi totali, aventi ad oggetto rispettivamente la sentenza di primo grado (pagine 16-24) e l'ordinanza d'appello (pagine 38- 40).

Si tratta di trascrizioni che, per di più, non si limitano a riportare la motivazione dei due provvedimenti che sono oggetto dei rispettivi ricorsi, ma ne inseriscono anche l'intestazione; non includono le precisate conclusioni, ma queste vengono poco prima trascritte a parte (per il primo grado, a pagina 11; per il secondo, nelle pagine 36-38).

Queste caratteristiche del ricorso - rectius, dei ricorsi - sono oggetto di eccezione da parte della controricorrente, in rapporto peraltro a violazione di Protocollo tra Cassazione e CNF, peraltro irrilevante in quanto l'assemblaggio costituisce una vera violazione normativa, l'articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c. prevedendo infatti, a pena di inammissibilità, "l'esposizione sommaria dei fatti della causa".S.U. 11 aprile 2012 n. 5698, ex multis, insegna infatti che per il requisito di cui all'articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c.

"la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso".

Già per questo, dunque, è riconoscibile l'inammissibilità dei due ricorsi.

Peraltro, si nota per inciso, i motivi sono basati - sovente patendo un'evidente artificiosità diretta a sfuggire al vero contenuto della sentenza - su estrapolazioni anche solo di una parte delle frasi censurate (e questo vale soprattutto per i primi cinque, attinenti alla sentenza), venendo così a costituire esattamente l'opposto della non contenuta trascrizione delle pronunce nella premessa.

6. Si procede comunque a esaminare quel che può definirsi il primo ricorso. 6.1 Per quanto riguarda il primo motivo, non è sostenibile che l'oggetto della censura possa essere identificato in modo così avulso dal contesto e quindi palesemente insufficiente, ovvero nel mero incipit di una frase: "A prescindere dalla ravvisabilità di una responsabilità precontrattuale a carico di [OSCURATO:PERSONA] vie".

A ciò si aggiunga che il motivo mostra nel prosieguo - e in particolare nelle pagine 25ss. del ricorso, ut supra dettagliatamente indicato nella illustrazione del contenuto del motivo - di costituire una serie di censure fattuali dirette a una ricostruzione alternativa di quella adottata dal Tribunale in ordine ai durevoli eppur sempre evolutivi complessi rapporti che intercorsero tra le società coinvolte nel progetto "[OSCURATO:PERSONA]", così da conformare in effetti la censura in un motivo proponibile solo mediante un atto di appello, estraneo quindi al paradigma dell'articolo 360 c.p.c.

Il motivo, pertanto, patisce evidente inammissibilità.6.2.1 Il secondo motivo, come si è visto, offre quale obiettivo della sua critica tutta la frase a cui appartiene l'incipit richiamato nel motivo precedente, inserendo così l'affermazione - dal Tribunale supportata citando giurisprudenza di legittimità - che i danni da responsabilità precontrattuale risarcibili devono consistere in lesioni dell'interesse contrattuale negativo.

Quel che il Tribunale afferma non è però censurabile, in quanto corrisponde all'insegnamento consolidato di questa Suprema Corte: in disparte gli arresti citati dal Tribunale, va richiamata come pronuncia recente, in particolare, Cass. sez. 3, 3 dicembre 2015 n. 24625 - per cui appunto in ipotesi di responsabilità precontrattuale "il pregiudizio risarcibile è circoscritto al solo interesse negativo, costituito sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative ed in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale, pregiudizio liquidabile anche in via equitativa, sulla base di criteri logici e non arbitrari." - e da ultimo Cass. sez. 3, ord. 14 ottobre 2021 n. 28022, che in una veduta più ampia comunque lo ribadisce - questa è la massima: "Nei contratti a prestazioni corrispettive, alla risoluzione per inadempimento si accompagna il diritto, per il contraente fedele, al risarcimento del danno, non limitato all'interesse negativo ("id quod interest contractum non fuisse") ma esteso all'interesse positivo ("quantum lucrari potuit"), atteso, per un verso, che l'azione di risoluzione è alternativa all'azione di adempimento, la quale è senz'altro finalizzata al conseguimento dell'interesse positivo e considerato, per altro verso, che, diversamente opinando, la responsabilità (contrattuale) per inadempimento coinciderebbe "quoad effectum" con la responsabilità precontrattuale, venendosi a trattare in modo uguale situazioni diverse." -.

Una critica priva di nuove consistenti argomentazioni diretta a questa consolidata interpretazione quale sussiste nel caso di specie incorre, dunque, nell'inammissibilità ex articolo 360 bis, n.1, c.p.c. 6.2.2 La censura, nella sua parte conclusiva, prende ad oggetto anche il seguente passo: "secondo dottrina e giurisprudenza costanti la lesione dell'interesse contrattuale negativo si traduce, sotto il profilo del danno emergente, nelle spese sostenute in vista del contratto non concluso, quanto a lucro cessante, nei vantaggi che si sarebbero potuti conseguire se, nella ragionevole previsione che il contratto sarebbe stato concluso, non fossero state rifiutate o lasciate cadere altre occasioni, presentatesi nel corso della trattativa, di concludere con altri un contratto identico o simile a quello non concluso ...

Ad essa si contrappone l'interesse contrattuale positivo, quale interesse all'esecuzione del contratto, per il quale il danno è rappresentato dalla perdita che il soggetto avrebbe evitato (danno emergente) e dal vantaggio economico che avrebbe conseguito (lucro cessante) se il contratto fosse stato eseguito".

Per quanto già rilevato, questa affermazione del primo giudice non è errata, costituendo piuttosto un ulteriore richiamo dello stesso dato normativo e del medesimo correlato insegnamento ermeneutico giurisprudenziale, aprendosi ancora lo spazio di applicazione dell'articolo 360 bis, n.1, c.p.c. 6.2.3 Peraltro, il motivo non lascia neppure intendere quale sia l'interesse che lo sostiene.

Invero, è composto esclusivamente di massime trascritte, oltre ai due passi della sentenza appena riportati; nella rubrica si denuncia una "erronea pronuncia sulla non risarcibilità del danno", mentre in effetti non viene spiegato quale specifico danno subito dalle ricorrenti il Tribunale non abbia risarcito in conseguenza di questa affermazione di diritto.

Il che conduce - a priori rispetto a quanto già rilevato - a un'evidente inammissibilità. 6.3 II terzo motivo verte invece sulla identificazione di un danno non riconosciuto, riportando, ut supra si è visto nella sua illustrazione, un ulteriore stralcio, relativo alla revoca del contributo pubblico.

Tuttavia, l'ampia illustrazione appena richiamata è già sufficiente in sé per dimostrare che si è dinanzi a una censura del tutto inconsistente e radicalmente fattuale, come ben attesta la frase finale in cui viene qualificata error in iudicando l'omissione di considerazione e valutazione di non identificate risultanze probatorie documentali.6.4.1 Il quarto motivo si occupa di un altro preteso danno, cioè quello che sarebbe stato apportato come perdita di bilancio dalle spese per l'attività di sperimentazione e sviluppo del sistema [OSCURATO:PERSONA].

Poiché il contratto che avrebbe avuto ad oggetto la cessione o la fruizione di tale sistema necessitava naturalmente che questo fosse un sistema funzionante, non sarebbe in astratto negabile che queste spese rientrino nell'attività precontrattuale e quindi possano essere oggetto di danno risarcibile ex articolo 1337 c.c.

Al riguardo viene riportata come segue una concisa affermazione del Tribunale: "(Omissis) Anche la lamentata perdita di bilancio non è suscettibile di rientrare nell'ambito dell'interesse negativo.

Essa, nella stessa prospettazione della parte, corrisponde piuttosto al mancato guadagno (lucro cessante), che invece si sarebbe potuto realizzare con la conclusione del contratto con [OSCURATO:PERSONA] (vedi pag. 12 e 13 della citazione), che non è riferibile all'interesse negativo. omissis".

Da questa frase (estrapolata, come conferma la "barriera" dei due omissis) non si comprende a quale perdita di bilancio si riferisca, e quindi se concerna alle spese di ricerca e sviluppo sostenute da [OSCURATO:PERSONA] o ad altra diversa perdita. 6.4.2 Immediatamente prima il Tribunale (pagine 6-7 della sentenza), dopo aver qualificato la revoca del contributo pubblico come perdita di una utilità e non di una spesa - nel presente motivo, dato non rilevante -, osserva: "Ancora, deve rilevarsi che [OSCURATO:PERSONA] lamenta a riguardo la violazione di un preciso dovere di collaborazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] per la sperimentazione del sistema ...

Venendo allegata la violazione di un preciso obbligo, per definizione non può esserci spazio per la responsabilità precontrattuale, che si configura quando viene posto in essere un comportamento doloso o colposo di violazione degli obblighi di buona fede delle trattative e nella formazione di un contratto non ancora concluso.

Anche la lamentata perdita di bilancio non è suscettibile di rientrare nell'ambito dell'interesse negativo: essa, nella stessa prospettazione della parte, corrisponde piuttosto al mancato guadagno (lucro cessante), che invece si sarebbe potuto realizzare con la conclusione del contratto con [OSCURATO:PERSONA] (vedi pag. 12 e 13 della citazione), che non è riferibile all'interesse negativo".

Dunque, la perdita di bilancio invocata nel motivo non è espressamente pertinente a spese di ricerca e di sviluppo, bensì - e al contrario - è formulata in modo generico, senza fare riferimento o comunque condurre ad esse.

L'unico modo per condurre a comprendere il passo della motivazione scelto come oggetto della censura (e non a caso svincolato dalla precedente motivazione e dalla successiva, mediante il già rimarcato inserimento di "omissis" al principio e alla fine della frase) sarebbe stato riportare le pagine della citazione richiamate nel passo motivazionale, ma ciò non è stato fatto, e non compete al giudicante integrare e rendere specifici i motivi generici e/o incompleti, come emerge appunto essere quello in esame.

Il motivo, in ultima analisi, rimane generico e comunque non comprensibile nel suo rapportarsi con la sentenza impugnata, incorrendo così nell'inammissibilità. 6.5 II quinto motivo attiene all'erronea (asseritamente) pronuncia di non risarcibilità del danno per spese di acquisto della partecipazione societaria; si tratta per la prima volta di un preteso danno subito da [OSCURATO:PERSONA].

Queste spese effettivamente potrebbero in astratto qualificarsi danno rientrante nell'interesse negativo, e infatti il Tribunale lo rileva nel passo riportato nella censura, ut supra evidenziato nella illustrazione di quest'ultima.

Quel che tuttavia occorre per la condanna risarcitoria, ovviamente, non è solo l'esistenza di una lesione di diritti, qui patrimoniali, bensì pure l'esistenza di una condotta illecita - precontrattuale, nel caso in esame - causalmente connessa a tale lesione, così riconducibile nella fattispecie del danno.

Il motivo, però, poi si dispiega - in misura assai concisa e infatti assertiva - nella mera descrizione della lesione patrimoniale subita, e nella critica direttamente fattuale su quanto il Tribunale ha ritenuto sia stato compiuto dalla dante causa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

La censura, dunque, per tale conformazione incorre in un'evidente inammissibilità.6.6 Tutto il ricorso rivolto avverso alla sentenza risulta pertanto inammissibile.

7. Si esamina ora il secondo ricorso. 7.1 Il ricorso rivolto avverso all'ordinanza è manifestamente inammissibile, poiché nuove censure del genere di cui le ricorrenti stesse si sono avvalse per impugnare la sentenza, non tenendo minimamente in conto le conseguenze dell'applicazione degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c. 7.2 Nell'ordinanza impugnata si è dinanzi, in effetti, ad una sintetica motivazione che supporta il riconoscimento dell'applicabilità dell'articolo 348 bis, primo comma, per cui non può che applicarsi l'articolo 348 ter, terzo comma; e la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha più volte riconosciuto che una siffatta ordinanza non è impugnabile qualora si conformi alle statuizioni della sentenza, e ciò neppure nel caso in cui vi pervenga tramite un iter argomentativo parzialmente diverso, persino se - e qui peraltro neppure si verifica - ampio e introduttivo di nuovi rilievi che però non integrino autonome rationes decidendi (v. da ultimo Cass. sez. 3, 9 settembre 2019 n. 23334, t Cass. sez. 1, ord. 22 maggio 2019 n. 13835 e Cass. sez.6-3, ord. 19 febbraio 2019 n. 4870). 'issf,v L ' &-' r - °V,/h; i \nnii 4"--- • '\ tAAAN.[OSCURATO:PERSONA].DV es)-k: Ckiw SAA i‘,1)1ttWe 101 L"

8. In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna, in solido per il comune interesse processuale, delle ricorrenti a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un . ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello\i'dovuto per 1A, ricorst), a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna solidalmente le ricorrenti a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di C 7000, oltre a C 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 qu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 14140/2019 proposti) da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliate in Roma P.zza [OSCURATO:PERSONA], 12 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; . -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 2 presso lo 2£121 studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 1 marzo 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Con citazione del 30 giugno 2015 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. convenivano davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - società controllata dalla Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA] mediante [OSCURATO:SOCIETA].- per ottenerne il risarcimento dei danni cagionati dall'avere confidato senza successo nella conclusione di un contratto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] concernente l'utilizzazione e la commercializzazione di un sistema di prevenzione degli incidenti autostradali originati dalla nebbia, chiamato "[OSCURATO:PERSONA]". Esponevano che nel 1996 [OSCURATO:PERSONA] era stata costituita proprio da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ideare e produrre tale sistema, e che nel 2003 [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto le proprie quote alla società T&T Telematica e Trasporti, partecipata da [OSCURATO:SOCIETA], la quale non aveva però pagato il corrispettivo della cessione. Fu poi raggiunto un accordo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 29 maggio 2005, che prevedeva l'acquisto da parte di quest'ultima delle quote di [OSCURATO:PERSONA] da T&T, la corresponsione di euro 35.000 ad [OSCURATO:PERSONA] e una commissione del 10% sui ricavi procurati da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]; con detto accordo [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto non solo l'impegno di utilizzare il sistema "[OSCURATO:PERSONA]", ma pure quello di collaborare alla sua commercializzazione. Eseguendo l'accordo. [OSCURATO:PERSONA] acquistava le quote da T&T, pagando altresì euro 187.000 per debiti di [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultima, per lo sviluppo di "[OSCURATO:PERSONA]", il 23 marzo 2006 presentava domanda di contributi pubblici a [OSCURATO:SOCIETA], e il 7 giugno 2006 sottoscriveva insieme ad [OSCURATO:PERSONA] un ulteriore accordo con cui quest'ultima rendeva possibile sperimentare il sistema su un tratto autostradale; [OSCURATO:PERSONA] lo sperimentava in collaborazione con [OSCURATO:PERSONA], otteneva il brevetto e presentava il sistema alle principali concessionarie di autostrade, anche estere. Nell'autunno 2007 [OSCURATO:PERSONA], pur ritenendo positivi gli esiti della sperimentazione e pur presentando al pubblico la sua imminente applicazione, non procedeva ancora all'acquisto; e nel giugno 2012 era revocato il contributo a [OSCURATO:PERSONA] per pretesa mancata collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] alla sperimentazione e alla utilizzazione del sistema. Di qui i danni di cui si chiedeva il risarcimento, quantificati per [OSCURATO:PERSONA] in euro 366.750 quale importo del contributo pubblico revocato e in euro 632.361 quale perdita di bilancio tra il 2006 e il 2011, oltre ad un lucro cessante pari alla "distruzione di valore della tecnologia", da quantificare mediante consulenza tecnica d'ufficio; per [OSCURATO:PERSONA] invece i danni erano quantificati nell'importo della spesa per l'acquisto delle quote di [OSCURATO:PERSONA], cioè euro 86.645; il tutto oltre gli interessi. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva, resistendo. Espletata l'istruttoria - senza consulenza tecnica d'ufficio -, il Tribunale rigettava le domande attoree. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello, cui controparte resisteva, e che la Corte d'appello di Trieste dichiarava inammissibile ex articolo 348 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso avverso sia la sentenza del Tribunale, sia l'ordinanza della Corte d'appello; [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso, illustrato anche con memoria. Considerato che: 1. Il ricorso è articolato in sette motivi, di cui i primi cinque attengono alla sentenza del Tribunale - interamente trascritta nel ricorso -, mentre gli ultimi due investono l'ordinanza della Corte d'appello - anch'essa trascritta per intero nel ricorso -. In sostanza dunque si è dinanzi a due ricorsi, uno avverso la sentenza di primo grado e uno avverso l'ordinanza di secondo grado.1.1 Il primo motivo del primo ricorso, allora, denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., violazione dell'articolo 112 c.p.c., omessa pronuncia su un punto decisivo e violazione dell'articolo 1337 c.c., oltre a mancanza, illogicità o contraddittorietà motivazionale. Il Tribunale introduce un periodo della motivazione come segue: "A prescindere dalla ravvisabilità di una responsabilità precontrattuale a carico di [OSCURATO:PERSONA]...". Ne deducono le ricorrenti che il giudice di prime cure avrebbe omesso l'accertamento di tale responsabilità e non avrebbe fornito alcuna motivazione, "nonostante precisa, univoca e motivata richiesta delle attrici", che avevano "evidenziato e comprovato" la malafede (o anche il dolo) precontrattuale della controparte. Segue una ricostruzione, da parte delle ricorrenti, della vicenda (ricorso, pagine 25-26) per trarne poi che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ingenerato nelle attuali ricorrenti ben più che una ragionevole aspettativa, ma proprio "la certezza del futuro acquisto o comunque utilizzo della tecnologia [OSCURATO:PERSONA] per la propria rete autostradale", e che peraltro [OSCURATO:PERSONA] avrebbe abbandonato immotivatamente le trattative quando le sue controparti potevano confidare sulla conclusione del contratto. Ancora viene offerta una illustrazione fattuale (pagine 27-28), per giungere ad affermare che le prove testimoniali "avrebbero non solo consentito, ma obbligato il Tribunale a giudicare sul punto essenziale della controversia, vale a dire l'apparente e manifesta volontà in capo a [OSCURATO:PERSONA] di concludere un contratto con [OSCURATO:PERSONA]"; il che però non sarebbe stato fatto, "con un sillogismo incongruente e contrario alla legge", conducendo il Tribunale alla duplice violazione degli articoli 112 e 360, primo comma, n.5 c.p.c. in relazione all'articolo 1337 c.c. "applicabile in via analogica al giudizio di merito", così omettendo appunto il Tribunale di accertare i fatti addotti dalle attrici e confermati con prove documentali e testimoniali che l'avrebbero portato a ritenere che le attrici stesse avevano raggiunto un ragionevole affidamento in ordine alla futura conclusione di un contratto di utilizzo della suddetta tecnologia, il quale d'altronde sarebbe stato "certamente nell'interesse comune dei contraenti". 1.2 Il secondo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n,3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'articolo 2043 in relazione all'articolo 1337 c.c. ed "erronea pronuncia sulla non risarcibilità del danno". Il Tribunale avrebbe errato nella interpretazione dei principi generali sul risarcimento del danno da fatto illecito specificamente riferito alla responsabilità precontrattuale, invertendone il "dettato letterale". Si richiama il passo di cui era stato riportato l'incipit per il precedente motivo: "A prescindere dalla ravvisabilità di una responsabilità precontrattuale a carico di [OSCURATO:PERSONA], i danni lamentati dall'attrice non sono suscettibili di essere apprezzati sotto il profilo dell'interesse contrattuale negativo, unico interesse tutelabile in ipotesi di responsabilità precontrattuale..." (seguono citazioni della giurisprudenza di legittimità). Obiettano le ricorrenti che la giurisprudenza esige "assai di meno" per rilevare la malafede precontrattuale, essendo sufficiente anche un comportamento meramente colposo che senza giusto motivo interrompa le trattative eludendo l'affidamento di controparte. Nonostante ciò il Tribunale - di cui si trascrive ancora il passo che segue - ha affermato che "secondo dottrina e giurisprudenza costanti la lesione dell'interesse contrattuale negativo si traduce, sotto il profilo del danno emergente, nelle spese sostenute in vista del contratto non concluso, quanto a lucro cessante, nei vantaggi che si sarebbero potuti conseguire se, nella ragionevole previsione che il contratto sarebbe stato concluso, non fossero state rifiutate o lasciate cadere altre occasioni, presentatesi nel corso della trattativa, di concludere con altri un contratto identico o simile a quello non concluso ... Ad essa si contrappone l'interesse contrattuale positivo, quale interesse all'esecuzione del contratto, per il quale il danno è rappresentato dalla perdita che il soggetto avrebbe evitato (danno emergente) e dal vantaggio economico che avrebbe conseguito (lucro cessante) se il contratto fosse stato eseguito". Ad avviso delle ricorrenti, di questo passo l'illogicità e contraddittorietà "balzano palesi". 1.3 Il terzo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'articolo 2043 c.c. in relazione all'articolo 1337 c.c. per pronuncia contraria a fatti documentati e per dichiarata non risarcibilità del danno per la perdita del contributo pubblico. Viene riportato un ulteriore passo della sentenza, in cui si afferma che la revoca del contributo pubblico, per allegazione della stessa [OSCURATO:PERSONA], era stata illegittima e che quest'ultima non aveva potuto impugnarla per decorso dei termini; se ne deduce che, sempre per la medesima allegazione attorea, la revoca non è attribuibile alla convenuta, non sussistendo nesso causale tra il comportamento di questa e il danno. Inoltre - osserva ancora il Tribunale - detta attrice "lamenta a riguardo la violazione di un preciso dovere di collaborazione" di controparte per sperimentare il sistema, il che "è affermato espressamente nello scritto difensivo inviato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (succeduta a [OSCURATO:SOCIETA]. quale ente gestore) nel procedimento amministrativo per la revoca del contributo ... Venendo allegata la violazione di un preciso obbligo, per definizione non può esserci spazio per la responsabilità precontrattuale". Avrebbe così errato il primo giudice attribuendo a [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità per la perdita del contributo pubblico erogato da [OSCURATO:SOCIETA] e revocato, essendo provato dal contratto di finanziamento che [OSCURATO:PERSONA], per consolidare il finanziamento a fondo perduto, avrebbe dovuto commercializzare il sistema (brevettato) entro un dato termine; tale termine però, secondo le ricorrenti, "è inutilmente decorso a causa e per fatto di [OSCURATO:PERSONA]", ed è per questo che [OSCURATO:SOCIETA] lo ha revocato; [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto illegittima la revoca "ma solo in quanto non venne accolta l'istanza di proroga formalizzata come dipendente dal fatto del terzo ([OSCURATO:PERSONA]) e non per motivi di natura negoziale".Quindi il Tribunale avrebbe commesso "error in judicando omettendo di valutare e tenere in conto le risultanze probatorie documentalmente comprovate". 1.4 Il quarto motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'articolo 2043 c.c. in relazione all'articolo 1337 c.c., con erronea pronuncia di non risarcibilità del danno pari alle perdite di bilancio per spese di ricerca e sviluppo. Si riporta un ulteriore passo della sentenza: "Anche la lamentata perdita di bilancio non è suscettibile di rientrare nell'ambito dell'interesse negativo. Essa, nella stessa prospettazione della parte, corrisponde piuttosto al mancato guadagno (lucro cessante), che invece si sarebbe potuto realizzare con la conclusione del contratto con [OSCURATO:PERSONA]..., che non è riferibile all'interesse negativo". Qui la sentenza sarebbe "contraddittoria ed erroneamente motivata", non essendo spiegabile come una spesa possa costituire un lucro cessante anziché un danno emergente. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe documentato con i propri bilanci e le correlate schede contabili di avere speso euro 632.361 per la sperimentazione e lo sviluppo del progetto, che sarebbe "il danno di maggiore entità subito e non riconosciuto"; e il Tribunale, in applicazione degli articoli 2043 e 1337 c.c., avrebbe dovuto condannare la convenuta a risarcirlo. 3.5 Il quinto motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 2043 c.c. in relazione all'articolo 1337 c.c., per erronea pronuncia di non risarcibilità del danno per spese di acquisto della partecipazione societaria. Si riporta un non breve passo della sentenza, dove il Tribunale riconosce astrattamente danno riconducibile all'interesse negativo l'esborso di [OSCURATO:PERSONA] all'acquisto delle quote, per poi affermare la necessità di verificare se durante le trattative precedenti all'accordo del 10 giugno 2006 vi fossero state violazione della buona fede e lesione della libertà contrattuale di [OSCURATO:PERSONA], cioè se la convenuta, prima della conclusione di detto contratto, avesse tenuto comportamenti tali da ingenerare l'affidamento nella futura conclusione di un contratto con [OSCURATO:PERSONA] per l'utilizzo del sistema sulle strade in propria concessione, e ciò per le regole del nesso causale tra il fatto e il danno, per cui occorre, "prima di tutto, che II danno sia successivo al comportamento che lo ha generato"; e nel caso in esame ciò non sarebbe stato allegato, risultando anzi nelle premesse di detto accordo che sarebbe stata la società Aixon - che poi conferì il ramo d'azienda a [OSCURATO:PERSONA] - ad avviare le trattative, comunicando alla convenuta l'esistenza di un progetto per acquisire le quote di T&T in [OSCURATO:PERSONA] per "gestire un piano di sviluppo industriale che valorizzasse la tecnologia e le sperimentazioni già effettuate da [OSCURATO:PERSONA]". Pertanto "in base alle allegazioni e alle prove ... non può affermarsi che [OSCURATO:PERSONA] vie abbia indotto [OSCURATO:PERSONA] a contrattare". Si oppone che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe acquistato l'intera partecipazione in [OSCURATO:PERSONA] proprio per condurla a produrre il sistema de quo da cedere poi in proprietà o in concessione d'uso ad [OSCURATO:PERSONA], e che oltre a pagare il prezzo della cessione suddetta si sarebbe accollata i "debiti residuali" di [OSCURATO:PERSONA] e avrebbe finanziato quest'ultima "per centinaia di migliaia di euro", nonostante ciò sentendosi poi illegittimamente "negare l'interesse alla conclusione dell'affare". La motivazione del Tribunale al riguardo sarebbe contraddittoria e manifestamente illogica perché fondata "sull'assoluta insussistenza" di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale avrebbe correlato l'insussistenza del dolo precontrattuale all'intervento di [OSCURATO:PERSONA], che però sarebbe irrilevante. Affermare inoltre che il danno per revoca del finanziamento sarebbe risarcibile "in astratto" e "nel contempo non risarcibile siccome determinato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] per proprio inadempimento (e non invece dal ritardo accumulato da [OSCURATO:PERSONA] e alla mancata conclusione del contratto)" sarebbe "illogico e contrario ai principi istituzionali posti a tutela dei terzi di buona fede"; né lo sosterrebbe la mancata impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] del provvedimento di revoca, in quanto "tale ricorso - se non sorretto dal riconoscimento di responsabilità da parte di [OSCURATO:PERSONA] - appariva improponibile e inaccoglibile a termini dell'atto di erogazione". 4. A questo punto, le ricorrenti richiamano la proposizione dell'atto d'appello, senza peraltro indicarne i motivi - il che già apporta inammissibilità in riferimento all'articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c. - bensì trascrivendo soltanto le conclusioni, anche istruttorie, e dando atto che l'appellata si era costituita resistendo. Segue - trascritta poi l'ordinanza d'appello - la coppia finale dei motivi che, come si è detto, integrano in realtà un secondo ricorso. 4.1 Il sesto motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'articolo 2043 in relazione all'articolo 1337 c.c. con erronea pronuncia sulla non risarcibilità del danno, nonché mancanza, illogicità o contraddittorietà della motivazione. La corte territoriale, dopo avere correttamente qualificato la domanda risarcitoria come diretta a tutelare l'interesse negativo, in contraddizione con l'articolo 2043 c.c. in relazione con l'articolo 1337 c.c., rileva che il danno risarcibile per responsabilità precontrattuale, come correttamente affermato dal Tribunale e come "mostrano di condividere le stesse società appellanti", consiste solo nei costi sopportati dalla parte danneggiata inutilmente in vista del contratto non concluso e nelle perdite derivate da altre occasioni contrattuali, per cui i danni lamentati, come correttamente affermato dal primo giudice, non sono risarcibili. In tal modo - osservano allora le ricorrenti - la corte territoriale "ha omesso ogni esame e la benché minima valutazione delle domande e conclusioni assunte in primo grado dalle ricorrenti proprio in materia di 'danno'; ha omesso di valutare le prove raccolte e documentate in merito alla quantificazione dei danni stessi; ed infine ha apertamente invertito il sillogismo di legge in materia di interesse negativo e interesse positivo, negando al primo (peraltro comprovato) la sua risarcibilità". Si conclude rapidamente il motivo richiamando giurisprudenza di legittimità sulla responsabilità precontrattuale.4.2 Il settimo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo, "motivazione inesistente, apparente, insufficiente, incoerente, manifestamente illogica e contraddittoria dell'art. 1337 c.c.", nonché contestuale violazione degli articoli 111, sesto comma, Cost. e 132, secondo comma, n.4 c.p.c. Il fatto storico di cui sarebbe stato omesso l'esame sarebbe il "valutare la sussistenza - come richiesto dalle attrici - della colpa/dolo precontrattuale (oltre ad avere riconfermato l'errore del [OSCURATO:PERSONA] nel ritenere la non risarcibilità del danno correlato)". E la corte l'avrebbe fatto "mediante omissione gravemente illogica e contraddittoria". Invero la corte da un lato avrebbe "riconosciuto come la normativa in esame concerne il risarcimento da fatto illecito", dall'altro "omesso di considerare un fatto storico incontroverso, ovvero che [OSCURATO:PERSONA] ha gravemente indotto in errore le ricorrenti circa la futura conclusione del contratto". Si sarebbe così integrata una "manifesta contraddittorietà fra le premesse e le conclusioni". 5. Anzitutto, deve darsi atto della presenza nella premessa dei ricorsi, oltre ad altre trascrizioni, di due assemblaggi totali, aventi ad oggetto rispettivamente la sentenza di primo grado (pagine 16-24) e l'ordinanza d'appello (pagine 38- 40). Si tratta di trascrizioni che, per di più, non si limitano a riportare la motivazione dei due provvedimenti che sono oggetto dei rispettivi ricorsi, ma ne inseriscono anche l'intestazione; non includono le precisate conclusioni, ma queste vengono poco prima trascritte a parte (per il primo grado, a pagina 11; per il secondo, nelle pagine 36-38). Queste caratteristiche del ricorso - rectius, dei ricorsi - sono oggetto di eccezione da parte della controricorrente, in rapporto peraltro a violazione di Protocollo tra Cassazione e CNF, peraltro irrilevante in quanto l'assemblaggio costituisce una vera violazione normativa, l'articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c. prevedendo infatti, a pena di inammissibilità, "l'esposizione sommaria dei fatti della causa".S.U. 11 aprile 2012 n. 5698, ex multis, insegna infatti che per il requisito di cui all'articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c. "la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso". Già per questo, dunque, è riconoscibile l'inammissibilità dei due ricorsi. Peraltro, si nota per inciso, i motivi sono basati - sovente patendo un'evidente artificiosità diretta a sfuggire al vero contenuto della sentenza - su estrapolazioni anche solo di una parte delle frasi censurate (e questo vale soprattutto per i primi cinque, attinenti alla sentenza), venendo così a costituire esattamente l'opposto della non contenuta trascrizione delle pronunce nella premessa. 6. Si procede comunque a esaminare quel che può definirsi il primo ricorso. 6.1 Per quanto riguarda il primo motivo, non è sostenibile che l'oggetto della censura possa essere identificato in modo così avulso dal contesto e quindi palesemente insufficiente, ovvero nel mero incipit di una frase: "A prescindere dalla ravvisabilità di una responsabilità precontrattuale a carico di [OSCURATO:PERSONA] vie". A ciò si aggiunga che il motivo mostra nel prosieguo - e in particolare nelle pagine 25ss. del ricorso, ut supra dettagliatamente indicato nella illustrazione del contenuto del motivo - di costituire una serie di censure fattuali dirette a una ricostruzione alternativa di quella adottata dal Tribunale in ordine ai durevoli eppur sempre evolutivi complessi rapporti che intercorsero tra le società coinvolte nel progetto "[OSCURATO:PERSONA]", così da conformare in effetti la censura in un motivo proponibile solo mediante un atto di appello, estraneo quindi al paradigma dell'articolo 360 c.p.c. Il motivo, pertanto, patisce evidente inammissibilità.6.2.1 Il secondo motivo, come si è visto, offre quale obiettivo della sua critica tutta la frase a cui appartiene l'incipit richiamato nel motivo precedente, inserendo così l'affermazione - dal Tribunale supportata citando giurisprudenza di legittimità - che i danni da responsabilità precontrattuale risarcibili devono consistere in lesioni dell'interesse contrattuale negativo. Quel che il Tribunale afferma non è però censurabile, in quanto corrisponde all'insegnamento consolidato di questa Suprema Corte: in disparte gli arresti citati dal Tribunale, va richiamata come pronuncia recente, in particolare, Cass. sez. 3, 3 dicembre 2015 n. 24625 - per cui appunto in ipotesi di responsabilità precontrattuale "il pregiudizio risarcibile è circoscritto al solo interesse negativo, costituito sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative ed in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale, pregiudizio liquidabile anche in via equitativa, sulla base di criteri logici e non arbitrari." - e da ultimo Cass. sez. 3, ord. 14 ottobre 2021 n. 28022, che in una veduta più ampia comunque lo ribadisce - questa è la massima: "Nei contratti a prestazioni corrispettive, alla risoluzione per inadempimento si accompagna il diritto, per il contraente fedele, al risarcimento del danno, non limitato all'interesse negativo ("id quod interest contractum non fuisse") ma esteso all'interesse positivo ("quantum lucrari potuit"), atteso, per un verso, che l'azione di risoluzione è alternativa all'azione di adempimento, la quale è senz'altro finalizzata al conseguimento dell'interesse positivo e considerato, per altro verso, che, diversamente opinando, la responsabilità (contrattuale) per inadempimento coinciderebbe "quoad effectum" con la responsabilità precontrattuale, venendosi a trattare in modo uguale situazioni diverse." -. Una critica priva di nuove consistenti argomentazioni diretta a questa consolidata interpretazione quale sussiste nel caso di specie incorre, dunque, nell'inammissibilità ex articolo 360 bis, n.1, c.p.c. 6.2.2 La censura, nella sua parte conclusiva, prende ad oggetto anche il seguente passo: "secondo dottrina e giurisprudenza costanti la lesione dell'interesse contrattuale negativo si traduce, sotto il profilo del danno emergente, nelle spese sostenute in vista del contratto non concluso, quanto a lucro cessante, nei vantaggi che si sarebbero potuti conseguire se, nella ragionevole previsione che il contratto sarebbe stato concluso, non fossero state rifiutate o lasciate cadere altre occasioni, presentatesi nel corso della trattativa, di concludere con altri un contratto identico o simile a quello non concluso ... Ad essa si contrappone l'interesse contrattuale positivo, quale interesse all'esecuzione del contratto, per il quale il danno è rappresentato dalla perdita che il soggetto avrebbe evitato (danno emergente) e dal vantaggio economico che avrebbe conseguito (lucro cessante) se il contratto fosse stato eseguito". Per quanto già rilevato, questa affermazione del primo giudice non è errata, costituendo piuttosto un ulteriore richiamo dello stesso dato normativo e del medesimo correlato insegnamento ermeneutico giurisprudenziale, aprendosi ancora lo spazio di applicazione dell'articolo 360 bis, n.1, c.p.c. 6.2.3 Peraltro, il motivo non lascia neppure intendere quale sia l'interesse che lo sostiene. Invero, è composto esclusivamente di massime trascritte, oltre ai due passi della sentenza appena riportati; nella rubrica si denuncia una "erronea pronuncia sulla non risarcibilità del danno", mentre in effetti non viene spiegato quale specifico danno subito dalle ricorrenti il Tribunale non abbia risarcito in conseguenza di questa affermazione di diritto. Il che conduce - a priori rispetto a quanto già rilevato - a un'evidente inammissibilità. 6.3 II terzo motivo verte invece sulla identificazione di un danno non riconosciuto, riportando, ut supra si è visto nella sua illustrazione, un ulteriore stralcio, relativo alla revoca del contributo pubblico. Tuttavia, l'ampia illustrazione appena richiamata è già sufficiente in sé per dimostrare che si è dinanzi a una censura del tutto inconsistente e radicalmente fattuale, come ben attesta la frase finale in cui viene qualificata error in iudicando l'omissione di considerazione e valutazione di non identificate risultanze probatorie documentali.6.4.1 Il quarto motivo si occupa di un altro preteso danno, cioè quello che sarebbe stato apportato come perdita di bilancio dalle spese per l'attività di sperimentazione e sviluppo del sistema [OSCURATO:PERSONA]. Poiché il contratto che avrebbe avuto ad oggetto la cessione o la fruizione di tale sistema necessitava naturalmente che questo fosse un sistema funzionante, non sarebbe in astratto negabile che queste spese rientrino nell'attività precontrattuale e quindi possano essere oggetto di danno risarcibile ex articolo 1337 c.c. Al riguardo viene riportata come segue una concisa affermazione del Tribunale: "(Omissis) Anche la lamentata perdita di bilancio non è suscettibile di rientrare nell'ambito dell'interesse negativo. Essa, nella stessa prospettazione della parte, corrisponde piuttosto al mancato guadagno (lucro cessante), che invece si sarebbe potuto realizzare con la conclusione del contratto con [OSCURATO:PERSONA] (vedi pag. 12 e 13 della citazione), che non è riferibile all'interesse negativo. omissis". Da questa frase (estrapolata, come conferma la "barriera" dei due omissis) non si comprende a quale perdita di bilancio si riferisca, e quindi se concerna alle spese di ricerca e sviluppo sostenute da [OSCURATO:PERSONA] o ad altra diversa perdita. 6.4.2 Immediatamente prima il Tribunale (pagine 6-7 della sentenza), dopo aver qualificato la revoca del contributo pubblico come perdita di una utilità e non di una spesa - nel presente motivo, dato non rilevante -, osserva: "Ancora, deve rilevarsi che [OSCURATO:PERSONA] lamenta a riguardo la violazione di un preciso dovere di collaborazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] per la sperimentazione del sistema ... Venendo allegata la violazione di un preciso obbligo, per definizione non può esserci spazio per la responsabilità precontrattuale, che si configura quando viene posto in essere un comportamento doloso o colposo di violazione degli obblighi di buona fede delle trattative e nella formazione di un contratto non ancora concluso. Anche la lamentata perdita di bilancio non è suscettibile di rientrare nell'ambito dell'interesse negativo: essa, nella stessa prospettazione della parte, corrisponde piuttosto al mancato guadagno (lucro cessante), che invece si sarebbe potuto realizzare con la conclusione del contratto con [OSCURATO:PERSONA] (vedi pag. 12 e 13 della citazione), che non è riferibile all'interesse negativo". Dunque, la perdita di bilancio invocata nel motivo non è espressamente pertinente a spese di ricerca e di sviluppo, bensì - e al contrario - è formulata in modo generico, senza fare riferimento o comunque condurre ad esse. L'unico modo per condurre a comprendere il passo della motivazione scelto come oggetto della censura (e non a caso svincolato dalla precedente motivazione e dalla successiva, mediante il già rimarcato inserimento di "omissis" al principio e alla fine della frase) sarebbe stato riportare le pagine della citazione richiamate nel passo motivazionale, ma ciò non è stato fatto, e non compete al giudicante integrare e rendere specifici i motivi generici e/o incompleti, come emerge appunto essere quello in esame. Il motivo, in ultima analisi, rimane generico e comunque non comprensibile nel suo rapportarsi con la sentenza impugnata, incorrendo così nell'inammissibilità. 6.5 II quinto motivo attiene all'erronea (asseritamente) pronuncia di non risarcibilità del danno per spese di acquisto della partecipazione societaria; si tratta per la prima volta di un preteso danno subito da [OSCURATO:PERSONA]. Queste spese effettivamente potrebbero in astratto qualificarsi danno rientrante nell'interesse negativo, e infatti il Tribunale lo rileva nel passo riportato nella censura, ut supra evidenziato nella illustrazione di quest'ultima. Quel che tuttavia occorre per la condanna risarcitoria, ovviamente, non è solo l'esistenza di una lesione di diritti, qui patrimoniali, bensì pure l'esistenza di una condotta illecita - precontrattuale, nel caso in esame - causalmente connessa a tale lesione, così riconducibile nella fattispecie del danno. Il motivo, però, poi si dispiega - in misura assai concisa e infatti assertiva - nella mera descrizione della lesione patrimoniale subita, e nella critica direttamente fattuale su quanto il Tribunale ha ritenuto sia stato compiuto dalla dante causa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. La censura, dunque, per tale conformazione incorre in un'evidente inammissibilità.6.6 Tutto il ricorso rivolto avverso alla sentenza risulta pertanto inammissibile. 7. Si esamina ora il secondo ricorso. 7.1 Il ricorso rivolto avverso all'ordinanza è manifestamente inammissibile, poiché nuove censure del genere di cui le ricorrenti stesse si sono avvalse per impugnare la sentenza, non tenendo minimamente in conto le conseguenze dell'applicazione degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c. 7.2 Nell'ordinanza impugnata si è dinanzi, in effetti, ad una sintetica motivazione che supporta il riconoscimento dell'applicabilità dell'articolo 348 bis, primo comma, per cui non può che applicarsi l'articolo 348 ter, terzo comma; e la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha più volte riconosciuto che una siffatta ordinanza non è impugnabile qualora si conformi alle statuizioni della sentenza, e ciò neppure nel caso in cui vi pervenga tramite un iter argomentativo parzialmente diverso, persino se - e qui peraltro neppure si verifica - ampio e introduttivo di nuovi rilievi che però non integrino autonome rationes decidendi (v. da ultimo Cass. sez. 3, 9 settembre 2019 n. 23334, t Cass. sez. 1, ord. 22 maggio 2019 n. 13835 e Cass. sez.6-3, ord. 19 febbraio 2019 n. 4870). 'issf,v L ' &-' r - °V,/h; i \nnii 4"--- • '\ tAAAN.[OSCURATO:PERSONA].DV es)-k: Ckiw SAA i‘,1)1ttWe 101 L" 8. In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna, in solido per il comune interesse processuale, delle ricorrenti a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un . ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello\i'dovuto per 1A, ricorst), a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna solidalmente le ricorrenti a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di C 7000, oltre a C 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 qu
Sentenza Cassazione n. 14948/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris