CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16430/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 41108/22 TOLLER 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui all'art. 337 cod. pen. - per entrambi - e all'art. 291 cod. pen. - per [OSCURATO:PERSONA] -) ed esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che, quanto al primo motivo, la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa è irrilevante, data la tempestività dei ricorsi; Ritenuto inoltre che il secondo motivo, anch'esso comune ad entrambi i ricorrenti, deduce l'applicazione in forma putativa dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen., dovendosi rilevare, in primo luogo, che trattasi di motivo meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici (cfr. p. 6 della sentenza impugnata) e, in secondo luogo, che tale argomentazione difensiva è manifestamente infondata poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'esimente in parola trova applicazione solo in rapporto ad atti che obbiettivannente e non soltanto nell'opinione dell'agente, concretino una condotta arbitraria (cfr. Sez. 6, n. 46743 del 06/11/2013, Ezzamouri, Rv. 257513). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de