CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03974/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] Riccardo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] Riccardo, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. 2) FRANCESCATO Tullio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Treviso visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; lette le memorie dei difensori dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA] e I.M.E.) e avv. [OSCURATO:PERSONA] (per FRANCESCATO), che hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Treviso - in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il L. medesimo Tribunale - ha disposto, per quanto qui rileva: il sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di Euro 403.440,41 nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (costituente il profitto del reato continuato di dichiarazione fraudolenta contestato a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Riccardo al capo 1 della rubrica); il sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di Euro 164.592,00 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (costituente il profitto del reato continuato di emissione di fatture per operazioni inesistenti contestato a FRANCESCATO Tullio e ZORZI Franco al capo 2 della rubrica); il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni mobili, immobili, danaro e valori nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Riccardo (fino alla concorrenza di Euro 403.440,41) e del FRANCESCATO (fino alla concorrenza di Euro 147.566,00), in relazione alle predette imputazioni loro rispettivamente ascritte in qualità di legali rappresentanti delle due società. Il Tribunale ha invece rigettato l'appello proposto dal P.M. in relazione alle richieste di misura reale che erano state formulate anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e dello ZORZI. 2. Ricorrono per cassazione, con unico atto, [OSCURATO:PERSONA] Riccardo e I.M.E. s.r.I., a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Insussistenza del fumus commissi delicti. La difesa sottolinea che le vz,44‘.4 operazioni di acquisto del materiale dalla CRD grA stateeffettive, come del resto il pagamento delle fatture emesse dalla predetta cedente e comprensive di IVA. In tale contesto, nessuna prova vi era della consapevolezza, in capo al [OSCURATO:PERSONA], della prospettata triangolazione internazionale coinvolgente soggetti terzi (del resto il CARDI' dominus della CRD, aveva riferito di aver incassato VIVA regolarmente pagata dalla società del [OSCURATO:PERSONA], e di non aver mai conosciuto quest'ultimo). In ordine alle assente anomalie delle transazioni, il ricorrente sottolinea la necessità, in epoca di vendite on line, di evitare giacenze di magazzino e di ricevere il pagamento in anticipo dal cliente. Quanto poi agli ulteriori elementi evidenziati dal Tribunale, la difesa evidenzia: che la IME aveva acquistato dalla CRD pagando regolarmente VIVA; che non rispondeva al vero l'assunto per cui era stato depositato solo il bilancio 2016, e che la IME era priva di magazzino; che gli elementi acquisiti a proposito della società slovacca erano del tutto ininfluenti sulla posizione del [OSCURATO:PERSONA] e della IME. Su tali basi, la difesa deduce l'insussistenza del prospettato reato di dichiarazione infedele, proprio perché le operazioni di acquisto con la CDR, oggetto delle fatture in contestazione, erano effettive e l'interposizione era stata prospettata "a monte", e non "a valle" di quelle operazioni. D'altra parte, il [OSCURATO:PERSONA], che non aveva mai avuto rapporti con il CARDI', non poteva immaginare che quest'ultimo non versasse VIVA regolarmente versata alla CDR dalla IME (il CARDI' aveva confessato di trattenerne il 2%, restituendo il resto allo ZORZI); infine, quanto al prezzo di acquisto (inferiore del 10% a quello di mercato) costituiva un elemento insufficiente, perché compatibile con ordinarie dinamiche commerciali. 2.2. Violazione dell'art. 12-bis d.l.vo n. 74 del 2000. Si censura l'ordinanza per aver ritenuto sussistente un profitto confiscabile, dal momento che la IME aveva regolarmente versato VIVA alla CRD ed aveva a propria volta emesso fatture comprensive di IVA ai propri clienti, "che deve presumersi abbiano provveduto a loro volta a fatturare e, quindi, a far corrispondere l'IVA ai clienti finali per i quali l'imposta è divenuta un costo". In tale contesto, in cui il gettito IVA non era stato sottratto da parte della IME e del [OSCURATO:PERSONA], la difesa osserva che - secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE - non poteva negarsi il diritto alla detrazione dell'IVA, con conseguente insussistenza di un profitto confiscabile. 2.3. Violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo. Si censura l'ordinanza per il silenzio motivazionale sul dolo specifico, anche alla luce di quanto appena osservato in ordine all'effettivo versamento dell'ICA da parte dell'IME. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del periculum. Si censura l'ordinanza per non avere adeguatamente motivato sul punto, essendo il ricorrente una "vittima incolpevole del sistema CARDI'". 3. Ricorre per cassazione il FRANCESCATO, a mezzo del proprio difensore, deducendo (dopo una preliminare rappresentazione delle condizioni precarie del ricorrente, che lo avevano indotto ad accettare la proposta dello ZORZI di fare il suo prestanome nella [OSCURATO:PERSONA]): 3.1. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata considerazione delle "difese affermate dal ricorrente", e ai riflessi che le anomalie accertate in ordine ai pagamenti "a ritroso" dovevano apprezzarsi sulla posizione del FRANCESCATO, del tutto ignaro dei flussi finanziari e della successiva emissione della fattura corrispondente. 3.2. Assenza del fumus, essendo pacifica la posizione di mero prestanome da parte del FRANCESCATO (come confermato dalla mancata richiesta di misure cautelari personali da parte dell'Autorità inquírente che aveva svolto le indagini prima della declaratoria di incompetenza a favore del Tribunale di Treviso) e non potendo configurarsi una responsabilità del ricorrente neppure a titolo di dolo eventuale, essendo stato egli privo di qualsiasi potere di ingerenza nella gestione della società, e non essendo comunque prospettabile il dolo specifico di evasione delle imposte. La difesa richiama quindi gli elementi a favore (stato di bisogno, costituzione ex novo della società, assenza di rapporti con gli altri indagati, 3 sottrazione al ricorrente delle scritture contabili, ecc.) per escludere la configurabilità del fumus del coinvolgimento del FRANCESCATO, alla luce della giurisprudenza di legittimità. 3.3. Assenza del periculum in mora. Si lamenta l'assenza di effettiva motivazione al riguardo. 4. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inannnnissibilità dei ricorsi, richiamando i principi in tema di sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari reali e sottolineando la congruità della motivazione offerta dal Collegio in ordine a tutti gli aspetti censurati. 5. Con memoria di replica, il difensore del [OSCURATO:PERSONA] e dell'IME insiste per l'accoglimento dei motivi esposti in ricorso, evidenziando (quanto al fumus) che la asserita mancanza di un magazzino della società era stata smentita dalle operazioni di esecuzione del provvedimento di sequestro. Quanto al periculum, si richiamano le censure già prospettate in ordine alla mancanza di motivazione, anche considerando le proprietà immobiliari della IME e delle quote societarie da parte del [OSCURATO:PERSONA]. 6. Con memoria di replica, il difensore del FRANCESCATO ribadisce e sviluppa le censure già prospettate con riferimento al difetto di motivazione quanto al periculum in mora. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Per ciò che riguarda la posizione della IME, assume rilievo assorbente il difetto di procura speciale per la proposizione del ricorso. 3. Con riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], è anzitutto opportuno richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte, del tutto consolidato, secondo cui «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01). 3.1. In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, deve osservarsi che il Tribunale ha compiutamente motivato la decisione di conferma del decreto impugnato, ricostruendo diffusamente gli elementi a carico ed in particolare osservando: che le dichiarazioni confessorie di CARDI' Simone, in ordine all'utilizzo 4 della "cartiera" [OSCURATO:SOCIETA]. e all'interposizione della società slovacca [OSCURATO:SOCIETA]. (operando quindi in regime di sistematica evasione dell'IVA) nei rapporti commerciali concernenti l'acquisto, da parte della IME, di materiale elettrico dal fornitore [OSCURATO:SOCIETA]., aveva trovato plurimi riscontri nell'attività investigativa espletata; che in particolare la società slovacca (la cui documentazione era singolarmente presso il "cliente" CARDI'), priva di dipendenti e magazzino, risultava aver venduto merce quasi esclusivamente alla CRD; che la IME, costituita dall'odierno ricorrente, era priva di magazzini e dipendenti, nonché di sede operativa, nonostante il rilevante volume di affari; che le fatture CRD erano state annotate ed esposte nelle dichiarazioni della IME relative agli anni di imposta 2018 e 2019; che nei dispositivi sequestrati a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], padre del ricorrente, vi erano tracce dei contatti con l'amministratore della società slovacca e con "Massimo corriere" per il ritiro della merce dal fornitore VIMAR e la consegna ai clienti della IME; che dopo l'applicazione delle misure al CORDI' vi era stata una sostituzione delle società implicate nella triangolazione con la società slovacca; che in particolare la STI s.r.I., costituita da [OSCURATO:PERSONA] Riccardo, aveva assunto il ruolo svolto dalla IME, mentre la [OSCURATO:PERSONA], costituita dall'altro ricorrente [OSCURATO:PERSONA], aveva svolto a partire dal 2019 il ruolo della CRD; che in sostanza, alla catena VIMAR/A-RANK/CRD/IME si era sostituita la catena VIMAR/A-RANK/[OSCURATO:PERSONA]/STI (cfr. pagg. 7 segg. dell'ordinanza impugnata). Risulta evidente che il percorso argomentativo del Tribunale è tutt'altro che mancante o apparente, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per aversi "violazione di legge" nel senso già illustrato. Tale diffusa ricostruzione è stata confutata dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] assumendo (cfr. il primo e il terzo motivo di ricorso) che questi era del tutto ignaro del meccanismo di triangolazione internazionale finalizzato alla sistematica evasione dell'IVA. È tuttavia agevole replicare che trattasi di prospettazione involgente il merito delle valutazioni operate, qui non sindacabile per le ragioni già evidenziate. Va comunque evidenziato, per completezza, che il ricorrente non si è in alcun modo confrontato con una serie di elementi di indiscutibile valore indiziante: si allude non solo ai contatti diretti intrattenuti dal padre [OSCURATO:PERSONA] con l'amministratore italiano della società slovacca e con il corriere che curava le spedizioni dirette dalla VIMAR alla IME (circostanza tutt'altro che illogicamente valorizzata dal Tribunale, perché dimostrativa della natura meramente cartolare dei passaggi coinvolgenti la società slovacca e la CRD), ma anche con l'ulteriore elemento di assoluto, intrinseco rilievo, costituito dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA], dopo l'emersione della vicenda con la confessione del CARDI', aveva pensato bene di costituire una nuova società (la STI) con funzioni eminentemente "sostitutive" della IME, nell'ambito delle triangolazioni con la società slovacca.5 3.2. Ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza deve pervenirsi quanto al secondo motivo, alla luce dell'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, i costi relativi alle stesse non sono mai deducibili, con la conseguenza che la loro indicazione in dichiarazione configura una finalità di evasione e realizza un corrispondente profitto senza che rilevi in senso contrario la circostanza che, pur avendo sostenuto tali costi nei confronti del soggetto fittiziamente interposto, il destinatario della fattura sia tenuto a corrispondere nuovamente l'Iva al soggetto che ha realmente fornito la prestazione, quale normale conseguenza di ogni interposizione fittizia» (Sez. 3, n. 29977 del 12/02/2019, Romano, Rv. 276289 - 01). In senso conforme, si è altresì osservato che «in tema di reati tributari, la regola della indeducibilità dei componenti negativi del reddito relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di delitti non colposi (prevista dall'art. 14, comma 4-bis, I. n. 537 del 1993, come modificato dall'art. 8 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in I. n. 44 del 2012), trova applicazione anche per i costi esposti in fatture che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi nell'ambito di una frode c.d. carosello, trattandosi di costi comunque riconducibili ad una condotta criminosa» (Sez. 3, n. 42994 del 07/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265154 - 01. Da ultimo, cfr. diffusamente Sez. 3, n. 26051 del 06/05/2022, Fantuzzi). 3.3. In ordine all'ultima questione, deve escludersi - anche in questo caso - qualsiasi connotazione di assenza, o di nnera apparenza, nel passaggio motivazionale in cui il Tribunale sottolinea la necessità di disporre la misura reale valorizzando il carattere fraudolento del sistema "triangolare" in cui si inserivano le singole operazioni, volto al rapido trasferimento e occultamento delle risorse finanziarie ottenute con la sistematica evasione dell'IVA attraverso il fittizio inserimento della società slovacca (non essendo evidentemente condivisibile - alla luce di quanto precedentemente esposto - la prospettazione della difesa ricorrente secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe una "vittima incolpevole" del sistema). In altri termini, l'osservazione del Tribunale appare del tutto congrua ai fini argomentativi che qui rilevano, che non possono in alcun modo ritenersi vulnerati dal riferimento, operato nel ricorso, alle disponibilità del ricorrente. 4. Per ciò che riguarda la posizione del FRANCESCATO, è necessario richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata; ne consegue che lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell'elemento soggettivo del reato, purchè esso emerga ictu ocuii» (Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv. 266896 - 01). In tale ottica interpretativa, deve escludersi la configurabilità dei presupposti di immediata evidenza del difetto di elemento psicologico, dedotto dal ricorrente 6 sia quanto ai flussi finanziari, sia quanto all'emissione delle corrispondenti fatture. Invero, la figura del FRANCESCATO è stata delineata dalla difesa ricorrente in termini di mero ed ignaro prestanome, in posizione del tutto succube rispetto a quello dello ZORZI (ovvero del soggetto italiano amministratore della società slovacca): si tratta peraltro di una prospettazione che potrà essere eventualmente oggetto di adeguati approfondimenti nella sede propria di merito, ma che allo stato risulta inidonea a privare di rilevanza gli elementi acquisiti e valorizzati nel provvedimento impugnato. Il ricorrente è infatti "entrato in scena" in un momento di assoluta delicatezza e difficoltà della complessiva vicenda, conseguente all'applicazione delle misure cautelari nei confronti del CARDI', ovvero del soggetto che aveva reso dichiarazioni confessorie quanto alle funzioni di "cartiera" svolte dalla società CRD a lui riferibile (cfr. supra, § 3.1), ed ha assunto un ruolo di assoluta centralità. Il FRANCESCATO ha infatti costituito ex novo la [OSCURATO:PERSONA], ovvero la società che ha svolto proprio le funzioni di "cartiera" emettendo fatture per operazioni inesistenti nei confronti della STI, la quale, a propria volta, era stata costituita dall'altro ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per continuare ad operare nel sistema di triangolazione con la società slovacca, con funzioni che erano state in precedenza svolte dalla IME (cfr. supra, § ult. cit.). Né la presenza del FRANCESCATO può dirsi fuggevole ed effimera, avendo egli ceduto la [OSCURATO:PERSONA] solo nel settembre 2020, ovvero dopo circa un anno e mezzo dopo la sua costituzione (cfr. pag. 8 dell'ordinanza impugnata). Infine, quanto al prospettato difetto motivazionale in ordine al periculum, può farsi utilmente richiamo alle considerazioni svolte trattando la posizione del [OSCURATO:PERSONA], ed in particolare alla non illogica valorizzazione del contesto fraudolento in cui anche la condotta direttamente riconducibile al FRANCESCATO si è andata ad inserire (cfr. supra,§ 3.3). 5. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità di tutti i ricorsi proposti, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore dell