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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24759/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo il difensore di [OSCURATO:PERSONA] censura l'affermazione della responsabilità penale del ricorrente sotto il profilo della carenza dell'elemento soggettivo; Rilevato che questo motivo è generico, in quanto si limita a richiamare i motivi di appello e non si confronta con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo; Ritenuto che il secondo motivo di impugnazione, avente ad oggetto il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva, è manifestamente infondato, in quanto il giudice di merito, con logica ed esaustiva motivazione, ha puntualmente esposto i criteri adottati ai fini del riconoscimento di tale aggravante; Considerato che esula, altresì, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo il difensore di [OSCURATO:PERSONA] censura l'affermazione della responsabilità penale del ricorrente sotto il profilo della carenza dell'elemento soggettivo; Rilevato che questo motivo è generico, in quanto si limita a richiamare i motivi di appello e non si confronta con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo; Ritenuto che il secondo motivo di impugnazione, avente ad oggetto il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva, è manifestamente infondato, in quanto il giudice di merito, con logica ed esaustiva motivazione, ha puntualmente esposto i criteri adottati ai fini del riconoscimento di tale aggravante; Considerato che esula, altresì, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21
Sentenza Cassazione n. 24759/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris