Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1306/2020
ECLI:EU:C:2020:643
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CC0404
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 3 settembre 2020 (
1
)
Causa C‑404/19 P
Repubblica francese
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
«Impugnazione – FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea – Aiuti diretti per superficie versati in [OSCURATO:PERSONA] – Sistema di controllo gravemente carente – Condizioni per l’applicazione di una correzione finanziaria forfettaria del 100% – Tasso del 100% – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Articolo 52, paragrafo 2 – Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 – Articolo 12, paragrafo 7, lettera c) – Orientamenti relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie nel quadro delle procedure di verifica di conformità e di liquidazione finanziaria dei conti – Punto 3.2.5.»
I.
Introduzione
1.
Con la presente impugnazione, la Repubblica francese chiede l’annullamento parziale della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 marzo 2019, Francia/[OSCURATO:PERSONA] (
2
), con cui quest’ultimo ha respinto il ricorso proposto da detto Stato membro avverso la decisione di esecuzione (UE) 2017/2014 della [OSCURATO:PERSONA] (
3
). Con detta decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha, segnatamente, imposto al suddetto Stato membro una rettifica finanziaria forfettaria del 100% in relazione agli aiuti diretti per superficie versati in [OSCURATO:PERSONA] per gli anni di domanda 2013 e 2014, in ragione di gravi lacune riscontrate nel sistema di controllo di detti aiuti. Il tasso del 100% corrisponde alla totalità degli aiuti versati.
2.
Le condizioni di applicazione di una rettifica forfettaria del 100% sono previste al punto 3.2.5 degli orientamenti della [OSCURATO:PERSONA] relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie (
4
). Detto punto prevede che un tale tasso può essere applicato se le carenze del sistema di controllo di uno Stato membro sono tanto gravi da configurare l’inosservanza completa delle norme dell’Unione e quindi l’irregolarità di tutti i pagamenti.
3.
A sostegno della sua impugnazione, la Repubblica francese afferma che, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso un errore di diritto quando ha giudicato che l’imposizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] della rettifica forfettaria del 100% era giustificata. Detto Stato membro non nega che il sistema di controllo in [OSCURATO:PERSONA] fosse lacunoso, con conseguente possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di imporre una rettifica forfettaria, ma contesta al Tribunale di aver accolto un’interpretazione e un’applicazione erronea del punto 3.2.5 degli orientamenti ritenendo che fossero soddisfatte le condizioni ivi indicate per applicare un tasso del 100%. Con la presente impugnazione, la Corte è quindi chiamata ad esprimersi – a quanto mi consta, per la prima volta – sulle condizioni che disciplinano l’imposizione di una rettifica finanziaria forfettaria del 100%, quale prevista dal punto 3.2.5. degli orientamenti.
4.
Al termine della mia analisi, proporrò alla Corte di accogliere l’impugnazione.
II.
Contesto normativo
A.
Regolamento (UE) n. 1306/2013
5.
A norma dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (
5
), rubricato «Verifica di conformità», la [OSCURATO:PERSONA] adotta atti di esecuzione che determinano gli importi da escludere dal finanziamento unionale qualora constati che le spese del FEAGA e del FEASR non sono state eseguite in conformità del diritto dell’Unione. Conformemente all’articolo 52, paragrafo 2, di detto regolamento, la [OSCURATO:PERSONA] valuta gli importi da escludere tenendo conto della gravità della non conformità constatata, e tiene conto a tal fine del tipo di infrazione, nonché del danno finanziario causato all’Unione.
B.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014
6.
I criteri e la metodologia di applicazione delle rettifiche nell’ambito dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 sono stabiliti all’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 (
6
). Dall’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento di cui trattasi emerge che, quando gli importi da escludere dal finanziamento unionale non possono essere determinati mediante il calcolo e l’estrapolazione di cui ai paragrafi 2 e 3 di detto articolo (
7
), la [OSCURATO:PERSONA] applica le opportune rettifiche forfettarie, tenendo conto della natura e della gravità dell’infrazione e della propria stima del rischio di danno finanziario causato all’Unione.
7.
L’articolo 12, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 prevede quanto segue:
«Nello stabilire il livello delle rettifiche forfettarie, la [OSCURATO:PERSONA] tiene specificamente conto delle seguenti circostanze, che dimostrano una maggiore gravità delle carenze e quindi un rischio più elevato di perdite per il bilancio dell’Unione:
(...)
c) l’applicazione di un sistema di controllo da parte dello Stato membro è ritenuta mancante o gravemente carente e vi sono prove di irregolarità diffuse e di negligenza nella prevenzione delle pratiche irregolari o fraudolente;
(...)».
C.
Gli orientamenti
8.
Nei suoi orientamenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha illustrato i principi generali e il tasso della rettifica forfettaria che la [OSCURATO:PERSONA] può proporre in forza dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 e dell’articolo 12, paragrafi 6 e 7, del regolamento di esecuzione n. 907/2014 (
8
).
9.
Per quanto attiene ai principi generali, dagli orientamenti emerge che in caso di rettifiche forfettarie, il probabile danno finanziario causato all’Unione deve essere stimato mediante la valutazione dei rischi derivanti dall’insufficienza dei controlli, insufficienza che può riguardare sia la natura o la qualità che la quantità dei controlli effettuati. Il principio sottostante, il principio di proporzionalità, illustrato all’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, è che il tasso di rettifica deve essere chiaramente correlato al danno finanziario causato all’Unione (
9
).
10.
Per quanto attiene al tasso della rettifica forfettaria, gli orientamenti prevedono, a seconda delle circostanze ivi menzionate, l’applicazione di una rettifica del 2%, 3%, 5%, 7% o 10% (
10
). Inoltre, dagli orientamenti emerge che, in casi eccezionali, possono essere decisi tassi di rettifica maggiori, fino al 100% (
11
). Un siffatto tasso superiore è previsto per i casi indicati all’articolo 12, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di esecuzione n. 907/2014. Così, il punto 3.2.5. degli orientamenti, vertente su detta disposizione, prevede quanto segue:
«Se “l’applicazione di un sistema di controllo da parte di uno Stato membro è ritenuta assente o affetta da gravi carenze ed esistono prove di diffuse irregolarità di negligenza nella lotta alle prassi fraudolente o irregolari [ (
12
)]”, si giustifica una rettifica del 25% in quanto si può ragionevolmente presumere che la possibilità di presentare impunemente domande irregolari determini un danno finanziario eccezionalmente elevato per il bilancio dell’Unione.
Il tasso della rettifica può essere eventualmente fissato a livelli ancora maggiori, ad esempio nel caso in cui, a seguito di informazioni fornite dallo Stato membro, la popolazione a rischio sia stata (rigorosamente) circoscritta. In altri casi, il pagamento della totalità della spesa può essere rifiutato se le carenze sono tanto gravi da configurare l’inosservanza completa delle norme dell’Unione e quindi l’irregolarità di tutti i pagamenti».
III.
Fatti all’origine della controversia, ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
A.
Fatti all’origine della controversia
11.
Ai fini delle presenti conclusioni, i fatti, illustrati dal Tribunale ai punti da 1 a 37 della sentenza impugnata, possono essere sintetizzati come segue.
12.
Dal 24 al 28 novembre 2014 la [OSCURATO:PERSONA] conduceva, in Francia, un’indagine vertente sul settore degli aiuti per superficie chiesti per gli anni di domanda 2013 e 2014. A seguito di detta indagine, la [OSCURATO:PERSONA] comunicava i propri risultati alla Repubblica francese; intercorreva poi uno scambio di corrispondenza tra detta istituzione e lo Stato membro di cui trattasi vertente sull’indagine de qua.
13.
Con lettera del 20 maggio 2016 (in prosieguo: la «comunicazione del 20 maggio 2016»), la [OSCURATO:PERSONA] comunicava alla Repubblica francese la propria proposta di escludere dal finanziamento dell’Unione un importo totale di EUR 117439017,55 in ragione della non conformità dell’attuazione del sistema di aiuti alla superficie in Francia alle norme dell’Unione negli anni di domanda 2013 e 2014. Detto importo si componeva di quattro gruppi di proposte di rettifica, tra cui una concernente gli aiuti diretti per superficie versati [OSCURATO:PERSONA]. La rettifica de qua costituiva una rettifica forfettaria del 100%, corrispondente a un importo di EUR 28973945,46.
14.
Tale rettifica forfettaria del 100% si fondava su numerose inadempienze accertate legate, segnatamente, a problemi connessi alla definizione delle superfici ammissibili.
15.
In primo luogo, la normativa francese consentiva il ricorso a indici preventivamente definiti per prendere in considerazione elementi caratteristici del paesaggio all’interno della superficie agricola con modalità non conformi alla disciplina dell’Unione sulle «buone condizioni agronomiche e ambientali» (in prosieguo: le «BCAA»), il che aveva portato le autorità francesi a non escludere sempre aree inammissibili. Più in particolare, la normativa francese non avrebbe assicurato il controllo del «mantenimento» delle terre agricole in BCAA, conformemente all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 73/2009 (
13
).
16.
In secondo luogo, la proposta di rettifica si fondava su problemi legati alla definizione delle superfici ammissibili come risultante da un’interpretazione errata, da parte delle autorità francesi, dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1122/2009 (
14
). In sostanza, le autorità francesi avevano ritenuto ammissibili superfici rimboschite principalmente con risorse foraggere molto scarse o non accessibili agli animali, dichiarate come «lande e percorsi» benché dette superfici non rispettassero le condizioni poste dalla normativa dell’Unione.
17.
Inoltre, nella comunicazione del 20 maggio 2016, la [OSCURATO:PERSONA] osservava che dette lacune erano già state rilevate nell’ambito della procedura di conformità relativa agli anni di domanda da 2008 a 2012, ma che le autorità francesi non avevano in alcun modo modificato l’approccio seguito al riguardo. In mancanza, fino a quel momento, di modifiche nell’approccio adottato aventi un impatto reale in loco, per gli anni di domanda 2013 e 2014 si sarebbero continuate ad applicare le rettifiche applicate a detto dipartimento nelle indagini precedenti – a un tasso forfettario del 100%.
18.
Con lettera del 22 giugno 2016, le autorità francesi adivano l’organo di conciliazione in merito alla rettifica finanziaria stabilita dalla [OSCURATO:PERSONA] per il dipartimento dell’[OSCURATO:PERSONA]. Esse affermavano, essenzialmente, che l’argomento addotto dalla [OSCURATO:PERSONA] per giustificare il rigetto della quantificazione da loro proposta non era sufficiente alla luce della normativa dell’Unione e che la proposta di rettifica forfettaria del 100% relativa all’[OSCURATO:PERSONA] non era conforme alle procedure di quantificazione del danno previste da detta normativa.
19.
Il 19 dicembre 2016 l’organo di conciliazione emanava il proprio parere. Questi riconosceva essenzialmente che, in tale fase, non vi erano margini di conciliazione e considerava che una rettifica del 100% era probabilmente sproporzionata rispetto al rischio reale per il FEAGA. Esso invitava pertanto i servizi della [OSCURATO:PERSONA] a prendere in considerazione una rettifica più ridotta.
20.
Il 21 febbraio 2017 la [OSCURATO:PERSONA] adottava la propria posizione finale. Essa manteneva la posizione inizialmente esposta nella comunicazione del 20 maggio 2016, precisando che una rettifica forfettaria del 100% era giustificata in virtù del fatto che le informazioni disponibili mostravano come le lacune nel controllo degli aiuti fossero, in [OSCURATO:PERSONA], così gravi da integrare una completa non conformità alle norme dell’Unione e comportare un rischio molto elevato per il FEAGA.
21.
L’8 novembre 2017 la [OSCURATO:PERSONA] adottava, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, la decisione controversa con cui imponeva quattro gruppi di rettifiche, compresa una rettifica forfettaria del 100% corrispondente a EUR 28973945,46 riferita alle spese relative agli aiuti diretti per superficie concernenti la [OSCURATO:PERSONA] per gli anni di domanda 2013 e 2014, in ragione di lacune gravi riscontrate nel sistema di controllo di detti aiuti (alla voce «Sistema di controllo gravemente carente, [OSCURATO:PERSONA]»). Nella relazione di sintesi allegata alla decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] giustificava l’imposizione di detta rettifica con motivazioni identiche a quelle da essa illustrate nella comunicazione del 20 maggio 2016.
B.
Ricorso dinanzi al Tribunale
22.
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 gennaio 2018, la Repubblica francese proponeva un ricorso diretto all’annullamento parziale della decisione controversa, deducendo una serie di motivi diretti contro i quattro gruppi di rettifiche finanziarie, compresa quella del 100% relativa all’[OSCURATO:PERSONA]. Con la sentenza impugnata, il Tribunale respingeva il ricorso.
C.
Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
23.
Con memoria del 23 maggio 2019, la Repubblica francese ha proposto la presente impugnazione avverso la sentenza impugnata. Nell’ambito di detta impugnazione, lo Stato membro de quo contesta unicamente la fondatezza di uno dei quattro gruppi di rettifiche finanziarie che il Tribunale è stato chiamato ad affrontare nella sentenza impugnata, vale a dire la rettifica forfettaria del 100% relativa agli aiuti diretti per superficie versati in [OSCURATO:PERSONA] per gli anni di domanda 2013 e 2014.
24.
Con la sua impugnazione, la Repubblica francese chiede quindi alla Corte di:
–
annullare parzialmente la sentenza impugnata, nella parte in cui rigetta le richieste formulate dalla Repubblica francese in merito a una violazione del principio di proporzionalità e dirette all’annullamento della decisione controversa, nella parte in cui impone alla Repubblica francese una rettifica forfettaria del 100% in ragione di lacune nel sistema di controllo degli aiuti alla superficie in [OSCURATO:PERSONA] per gli anni di domanda 2013 e 2014;
–
statuire definitivamente sulla controversia, annullando la decisione controversa nella parte in cui impone alla Repubblica francese rettifiche forfettarie del 100% a motivo delle lacune nel sistema di controllo degli aiuti alla superficie in [OSCURATO:PERSONA] per gli anni di domanda 2013 e 2014;
–
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
25.
Con il suo controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di:
–
respingere l’impugnazione;
–
condannare la Repubblica francese alle spese.
26.
All’udienza del 27 febbraio 2020, la Repubblica francese e la [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato le loro osservazioni orali.
IV.
Analisi
27.
Con il suo motivo unico, la Repubblica francese afferma che, nella sentenza impugnata, il Tribunale è incorso in un errore di diritto quando ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] poteva imporre una rettifica forfettaria del 100% in relazione agli aiuti diretti per superficie versati in [OSCURATO:PERSONA] per gli anni di domanda 2013 e 2014.
28.
Nella decisione controversa, detta rettifica veniva giustificata alla luce della particolare situazione del dipartimento dell’[OSCURATO:PERSONA] in cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva riscontrato lacune consistenti, segnatamente, in problemi legati alla definizione delle superfici ammissibili (
15
). [OSCURATO:PERSONA] indicava altresì che dette lacune erano già state rilevate nell’ambito della procedura di conformità relativa agli anni dal 2008 al 2012 e che, in mancanza di modifiche all’approccio adottato dalle autorità francesi, una rettifica forfettaria del 100% doveva essere applicata anche agli anni di domanda 2013 e 2014 (
16
).
29.
Dinanzi al Tribunale, la Repubblica francese ha contestato la fondatezza di detta decisione affermando, segnatamente, che le condizioni per applicare una rettifica forfettaria del 100%, prevista al punto 3.2.5. degli orientamenti, non erano soddisfatte e che la rettifica controversa era pertanto sproporzionata.
30.
Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tale motivo in quanto infondato (
17
). Più in particolare, ai punti 117 e 118 della sentenza impugnata, il Tribunale ha, essenzialmente, in un primo momento, interpretato le condizioni per applicare un tasso del 100% come previste al punto 3.2.5. degli orientamenti e poi, ai punti da 134 a 136 della sentenza impugnata, ha applicato tale interpretazione alle circostanze del caso di specie. A questo riguardo, esso ha stabilito, da una parte, che il sistema di controllo in [OSCURATO:PERSONA] si fondava su una definizione errata delle superfici ammissibili, il che violava una delle condizioni sostanziali del regime degli aiuti alla superficie e, dall’altra, che una siffatta violazione era tanto grave da configurare, conformemente al punto 3.2.5. degli orientamenti, l’inosservanza completa delle norme dell’Unione e quindi l’irregolarità di tutti i pagamenti. Il Tribunale giungeva quindi alla conclusione che la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente imporre la rettifica controversa.
31.
A sostegno della sua impugnazione, la Repubblica francese afferma che, al punto 118 della sentenza impugnata, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’interpretare il punto 3.2.5. degli orientamenti, il che avrebbe poi comportato un’applicazione errata dei medesimi orientamenti nei punti da 134 a 136 della sentenza impugnata. Detto Stato membro afferma segnatamente che il fatto che il sistema di controllo violi una condizione sostanziale del regime di aiuti alla superficie non è – da solo – sufficiente a giustificare l’applicazione di un tasso del 100%. In altri termini, la Repubblica francese non nega, in quanto tali, le lacune riscontrate dalla [OSCURATO:PERSONA] nel sistema di controllo in [OSCURATO:PERSONA], ma si limita a sostenere che tali lacune non potevano portare all’applicazione di un tasso forfettario del 100%.
32.
[OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, respinge gli argomenti addotti dalla Repubblica francese e chiede il rigetto del motivo in quanto infondato.
33.
Al fine di valutare il motivo dedotto dalla Repubblica francese, occorre, in via preliminare, stabilire quale giustificazione invochi la [OSCURATO:PERSONA] per imporre la rettifica controversa, posto che tale aspetto è contestato tra le parti dinanzi alla Corte (sezione A). Occorre poi verificare l’interpretazione data dal Tribunale del punto 3.2.5. degli orientamenti come illustrata ai punti 117 e 118 della sentenza impugnata (sezione B). Infine, alla luce di tale analisi, occorre verificare se il Tribunale abbia correttamente approvato l’imposizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] della rettifica controversa, ai punti da 134 a 136 della sentenza impugnata (sezione C).
A.
Giustificazione addotta dalla [OSCURATO:PERSONA] per imporre la rettifica controversa
34.
In via preliminare, osservo che l’imposizione di un tasso di rettifica finanziaria del 100% si giustifica in due situazioni distinte: quando tutte le spese sono state concesse in mancanza di un fondamento giuridico nel diritto dell’Unione (in prosieguo: la «prima ipotesi»), o, in presenza nel diritto dell’Unione di un fondamento giuridico del finanziamento, quando il sistema di controllo di uno Stato membro è gravemente lacunoso, così da configurare l’irregolarità di tutti i pagamenti (in prosieguo: la «seconda ipotesi») (
18
). Il punto 3.2.5. degli orientamenti riguarda questa seconda ipotesi.
35.
Dinanzi alla Corte, la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato che l’imposizione della rettifica controversa si basava sulla seconda ipotesi. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che detta imposizione si fondava altresì sulla prima ipotesi. Così, nel suo controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto che «vi era contemporaneamente un versamento di aiuti privo di ogni fondamento giuridico e un marcato malfunzionamento del sistema di controllo in [OSCURATO:PERSONA]», come da essa confermato anche in udienza (
19
).
36.
A questo riguardo, osservo che occorre stabilire se l’imposizione della rettifica controversa si fondasse unicamente sulla seconda ipotesi, come sostenuto dalla Repubblica francese, oppure se si fondasse sia sulla seconda che sulla prima ipotesi, come affermato dalla [OSCURATO:PERSONA]; infatti, da una parte, la giustificazione e, quindi, il controllo giurisdizionale non sarebbero gli stessi nelle due situazioni; e, dall’altra, la Repubblica francese contesta al Tribunale di aver confuso, nella sentenza impugnata, le condizioni applicabili nella prima e nella seconda ipotesi per imporre un tasso di rettifica finanziaria del 100%.
37.
Per valutare il motivo dedotto dalla Repubblica francese, occorre anzitutto stabilire in quale(i) situazione(i) la [OSCURATO:PERSONA] ha imposto la rettifica controversa. A tal fine, ritengo utile ricordare, anzitutto, le differenze che intercorrono tra queste due situazioni.
1.
Differenze tra le due situazioni
38.
Per quanto attiene in primo luogo alla giustificazione per imporre un tasso del 100%, occorre osservare che,
nella prima ipotesi
, essa si rinviene a livello di normativa.
39.
Infatti, in base a una giurisprudenza consolidata della Corte, il FEAGA finanzia solo gli interventi effettuati in conformità delle disposizioni dell’Unione nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli. Così, solamente le somme versate nel rispetto delle norme stabilite nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli sono poste a carico del FEAGA. Resta quindi a carico degli Stati membri qualsiasi altra somma versata, in particolare, quelle che le autorità nazionali hanno a torto ritenuto di poter pagare nell’ambito di tale organizzazione comune (
20
).
40.
In questo caso, gli aiuti versati sulla base di un fondamento normativo erroneo sono esclusi dal finanziamento dell’Unione a prescindere dall’accertamento di irregolarità o di negligenze commesse dalle autorità nazionali. [OSCURATO:PERSONA] non dispone a questo riguardo di alcuna discrezionalità per ammettere o escludere una spesa dal finanziamento dell’Unione (
21
). Una rettifica imposta in una situazione siffatta è quindi imposta sotto forma di una rettifica puntuale, il che significa che la perdita subita dall’Unione – e, quindi, l’importo che deve essere escluso – può essere determinato in maniera precisa.
41.
Nella seconda ipotesi
, la giustificazione per applicare un tasso del 100% va ravvisata, segnatamente, nell’applicazione da parte dello Stato membro di un sistema di controllo gravemente carente, come previsto dall’articolo 12, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 907/2014. Al punto 3.2.5. degli orientamenti, vertente su detta disposizione, la [OSCURATO:PERSONA] ha così precisato che, se le carenze sono tanto gravi da configurare l’inosservanza completa delle norme dell’Unione e quindi l’irregolarità di tutti i pagamenti, occorre applicare una rettifica del 100% (
22
).
42.
Sottolineo che, a differenza del caso in cui gli aiuti sono versati in mancanza di alcun fondamento giuridico (prima ipotesi), il tasso del 100% di cui al punto 3.2.5. degli orientamenti costituisce un tasso forfettario, il che significa che la perdita subita dal bilancio dell’Unione non può essere stabilita in maniera precisa. Così, a norma dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento n. 907/2014, le rettifiche forfettarie previste al paragrafo 7 di detto articolo sono applicate quando gli importi da escludere non possono essere determinati mediante il calcolo e l’estrapolazione di cui ai paragrafi 2 e 3 di detto articolo (
23
).
43.
In altre parole, conformemente all’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento n. 907/2014, nell’applicare rettifiche forfettarie, la [OSCURATO:PERSONA] deve stabilire l’importo da escludere in funzione della portata
del rischio di perdita
subita dal bilancio dell’Unione, tenendo conto della natura e della gravità dell’infrazione (
24
).
44.
Per quanto attiene, in secondo luogo, al controllo giurisdizionale, da quanto precede emerge che, nell’ambito della prima ipotesi, il Tribunale deve controllare se la concessione di aiuti da parte delle autorità nazionali sia priva di ogni fondamento giuridico nel diritto dell’Unione. Tale valutazione consiste nel verificare se gli aiuti versati violino le condizioni sostanziali del regime di aiuto considerato, che sono essenziali per stabilire l’ammissibilità di una domanda di aiuto, cosicché tali aiuti si collocano
al di fuori
del regime di aiuto (
25
).
45.
Per contro, nel quadro della seconda ipotesi, il Tribunale deve controllare se la [OSCURATO:PERSONA] fosse legittimata a ritenere che le carenze del sistema di controllo fossero tanto gravi da configurare l’inosservanza completa delle norme dell’Unione e, quindi, l’irregolarità di tutti i pagamenti conformemente al punto 3.2.5. degli orientamenti. In altre parole, il Tribunale deve controllare la fondatezza della stima compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA]
della perdita reale
subita dal bilancio dell’Unione (
26
).
2.
Giustificazione della rettifica controversa
46.
Per quanto concerne la rettifica controversa, il motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui detta rettifica si sarebbe fondata anche sulla prima ipotesi, mi sembra irricevibile. Osservo che, in effetti, tale motivo non è stato sollevato dinanzi al Tribunale e che quest’ultimo, nella sentenza impugnata, si limita a verificare se la rettifica controversa fosse giustificata alla luce del punto 3.2.5. degli orientamenti (
27
). Ricordo che questo punto verte sulla seconda ipotesi.
47.
Ciò precisato, anche se il motivo fosse stato sollevato dinanzi al Tribunale, ritengo che quest’ultimo si sia in ogni caso a buon diritto limitato a verificare, nella sentenza impugnata, se l’imposizione della rettifica controversa fosse giustificata alla luce della seconda ipotesi. Osservo che, in effetti, gli atti del fascicolo di causa indicano che la [OSCURATO:PERSONA] ha fondato l’imposizione della rettifica controversa sulle lacune riscontrate nel sistema di controllo (
28
), il che sarebbe privo di oggetto se tutti gli aiuti versati fossero già stati irregolari in ragione dell’assenza di ogni fondamento giuridico nel diritto dell’Unione (
29
). Inoltre, è pacifico che la rettifica controversa del 100% è imposta dalla [OSCURATO:PERSONA] sotto forma di una rettifica forfettaria (
30
).
48.
Da quanto precede emerge che, nell’ambito della presente impugnazione, occorre unicamente verificare se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel ritenere giustificata l’imposizione, in ragione di un sistema di controllo carente, di una rettifica del 100% in applicazione del punto 3.2.5. degli orientamenti (
31
).
B.
Interpretazione data dal Tribunale del punto 3.2.5. degli orientamenti
49.
L’interpretazione data dal Tribunale del punto 3.2.5. degli orientamenti è illustrata ai punti 117 e 118 della sentenza impugnata. Nei suddetti punti 117 e 118, il Tribunale rimanda a un’interpretazione del punto degli orientamenti di cui trattasi già consolidata nella propria giurisprudenza (
32
).
50.
Osservo che la Repubblica francese ha contestato unicamente l’interpretazione data dal Tribunale al punto 118 della sentenza impugnata. Tuttavia, detto punto 118 fa riferimento al punto 117 che lo precede. Pertanto, per verificare la fondatezza di detto punto 118, occorre esaminare anzitutto il punto 117. Come osserverò nel prosieguo, ritengo che la giurisprudenza richiamata al punto 117 della sentenza impugnata rappresenti un’interpretazione ragionevole di detto punto degli orientamenti (sezione 1.), mentre mi sembra che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto al punto 118 (sezione 2.).
1.
Giurisprudenza richiamata al punto 117 della sentenza impugnata
51.
Per quanto attiene alla giurisprudenza richiamata al punto 117 della sentenza impugnata, da essa emerge che un tasso di rettifica del 100% si applica sulla base del punto 3.2.5. degli orientamenti «quando un sistema di controllo esistente è completamente estraneo alla pertinente normativa dell’Unione, non tiene conto degli elementi essenziali del regime di aiuti di cui trattasi e dei suoi obiettivi e non consente, per sua natura, di individuare le pratiche degli operatori interessati che aggirano o manipolano gli elementi essenziali. Infatti, tali carenze di controllo comportano il rischio che tutti i pagamenti compiuti nel quadro del regime di aiuto di cui trattasi siano irregolari. Così, dette carenze equivalgono, quanto alle loro conseguenze finanziarie per i [fondi], a interventi che si collocano al di fuori del regime di aiuto».
52.
A mio avviso, detta giurisprudenza rappresenta un’interpretazione ragionevole del punto 3.2.5. degli orientamenti, posto che i tre indici cumulativi ricordati al punto 117 consentono, considerati congiuntamente, di verificare se le carenze di un sistema di controllo siano tanto gravi da configurare l’inosservanza completa delle norme dell’Unione e quindi l’irregolarità di tutti i pagamenti ai sensi degli orientamenti.
53.
Infatti, il primo indice (il sistema di controllo è
completamente estraneo
alla pertinente normativa dell’Unione) garantisce anzitutto il rispetto della condizione essenziale enunciata al punto 3.2.5. degli orientamenti ai fini dell’applicazione del tasso del 100%, vale a dire che le carenze del sistema di controllo sono tanto gravi da configurare
l’inosservanza completa
delle norme dell’Unione. Sottolineo a tal proposito che, nella misura in cui il sistema di controllo è valutato come assente o gravemente carente ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 907/2014, senza tuttavia configurare l’inosservanza completa delle norme dell’Unione, occorre, di norma, secondo quanto previsto dagli orientamenti, applicare un tasso del 25%.
54.
Il secondo indice (il sistema di controllo non tiene conto degli elementi essenziali del regime di aiuti di cui trattasi e dei suoi obiettivi) qualifica poi la
tipologia
di carenza idonea a rendere
tutti
i pagamenti irregolari. Ricordo che gli elementi sostanziali di un aiuto sono condizioni essenziali per la sua concessione (
33
) e il fatto che il sistema di controllo non tenga conto di uno o più di essi può quindi comportare l’irregolarità di tutti i pagamenti (
34
). Lo stesso vale per gli obiettivi di un regime di aiuto. Infatti, benché le condizioni sostanziali siano formalmente soddisfatte, è possibile che non lo siano gli obiettivi sottesi all’organizzazione comune dei mercati, con conseguente irregolarità di tutti i pagamenti (
35
).
55.
Infine, il terzo indice (il sistema di controllo non consente, per sua natura, di individuare le pratiche degli operatori interessati che aggirano o manipolano gli elementi essenziali) si fonda sull’ipotesi di cui all’articolo 12, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 907/2014, nella quale sussiste la prova di diffuse irregolarità e di negligenza nella lotta alle prassi fraudolente o irregolari.
56.
Come emerge da questi tre indici cumulativi, l’applicazione di un tasso forfettario del 100% è rigorosamente regolamentata, a mio parere, a giusto titolo.
57.
Infatti, da una parte, ricordo che l’applicazione del tasso del 100% è circoscritta a casi eccezionali in cui le carenze del sistema di controllo equivarrebbero, quanto alle loro conseguenze finanziarie per i fondi, a interventi che si collocano al di fuori del regime di aiuto (prima ipotesi) (
36
). Tuttavia, a causa della natura delle carenze del sistema di controllo, che non consentono di verificare la regolarità degli aiuti versati (
37
), la [OSCURATO:PERSONA] non è in grado di stabilire se tutti gli aiuti contestati siano stati effettivamente versati in violazione del diritto dell’Unione come accade quando gli aiuti sono versati in assenza di ogni fondamento giuridico. I tre indici ricordati al punto 117 della sentenza impugnata consentono, a questo riguardo, di verificare se esistano lacune sufficientemente gravi a livello di sistema di controllo per ritenere che tutti i pagamenti siano irregolari.
58.
Dall’altra, occorre ricordare che, conformemente al punto 3.2.5. degli orientamenti, ove l’applicazione di un sistema di controllo da parte di uno Stato membro sia ritenuta assente o affetta da gravi carenze ed esistano prove di diffuse irregolarità e di negligenza nella lotta alle prassi fraudolente o irregolari occorre, in linea generale, applicare un tasso del 25%. In altre parole, l’applicazione di una rettifica di un tasso superiore al 25% – e, a fortiori, di un tasso del 100% – presuppone che sia dimostrata l’esistenza di circostanze più gravi rispetto al caso che giustifica l’applicazione di una rettifica del 25% e, quanto al tasso del 100%, di circostanze di estrema gravità (
38
). Orbene, solo un insieme di indici consente di stabilire una siffatta accresciuta gravità.
2.
Giurisprudenza richiamata al punto 118 della sentenza impugnata
59.
Il punto 118 della sentenza impugnata prevede poi che «[d]a detta giurisprudenza [ricordata al punto 117 della sentenza impugnata] risulta così che non sono tanto le carenze [nei controlli chiave di cui soffre il sistema di controllo] a giustificare l’applicazione di una rettifica del 100% [quanto la violazione di elementi sostanziali del regime di aiuti di cui trattasi e dei suoi obiettivi]. Il mancato soddisfacimento della o delle condizioni sostanziali per la concessione di un aiuto giustifica l’esclusione della totalità delle spese [sentenza del 10 luglio 2014, Grecia/[OSCURATO:PERSONA],
T‑376/12
,
EU:T:2014:623
, punto
123
(non pubblicata)]».
60.
A mio avviso, non è chiaro come questo punto debba essere inteso e, in particolare, come esso si articoli con i tre indici citati al punto 117 della sentenza impugnata. La portata del punto de quo è stata così oggetto di discussione in udienza, a mio parere, giustamente. Infatti, il punto 118 appare poco chiaro a due livelli.
61.
Da una parte, osservo che il punto 118 rinvia al punto 123 della sentenza Grecia/[OSCURATO:PERSONA] (
39
), ma lo cita in maniera frammentaria. Dall’altra, la portata stessa di detto punto 123 non è chiara e non consente di precisare la portata del punto 118 della sentenza impugnata.
62.
Ciò precisato, osservo tuttavia che, al punto 135 della sentenza impugnata, il Tribunale richiama anche il punto 118 succitato dichiarando che «conformemente alla giurisprudenza (...) citata ai punti 117 e 118 [della sentenza impugnata], la violazione delle condizioni sostanziali del regime di aiuti di cui trattasi giustifica l’esclusione della totalità delle spese».
63.
Alla luce di tale considerazione, in linea con quanto osservato in udienza dalla Repubblica francese, mi sembra che, al succitato punto 118, il Tribunale abbia erroneamente mischiato la condizione per imporre un tasso forfettario del 100%, come risulta del tutto correttamente dal punto 117 della sentenza impugnata sotto forma di tre indici cumulativi, e la giustificazione per imporre una rettifica finanziaria del 100% in caso di aiuti concessi in assenza di ogni fondamento giuridico. Ricordo che, in quest’ultimo caso, la violazione delle condizioni sostanziali può – da sola – giustificare una rettifica corrispondente al 100%.
64.
A questo riguardo, in udienza la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che il punto 3.2.5. degli orientamenti riguarda il caso in cui la normativa nazionale è conforme alle condizioni sostanziali derivanti dal diritto dell’Unione e in cui la sola violazione commessa dallo Stato membro è insita nel sistema di controllo che non garantisce che le condizioni sostanziali siano effettivamente soddisfatte. Orbene, nel caso di specie la violazione sarebbe riscontrabile sia a livello della normativa nazionale, asseritamente non conforme al diritto dell’Unione, sia a livello del sistema di controllo. Sarebbe così la definizione errata contenuta nella normativa nazionale ad aver generato errori nel sistema di controllo (
40
).
65.
A parere della [OSCURATO:PERSONA], è in questo contesto che occorre interpretare i punti 117 e 118. Così, letti congiuntamente, detti punti indicherebbero che se, nel quadro delle rettifiche forfettarie, ci troviamo di fronte
sia
a una violazione a livello di normativa nazionale,
sia
a lacune nel sistema di controllo, e tali lacune non consentono di stabilire chi avesse diritto all’aiuto e per quale importo, una rettifica forfettaria del 100% risulterebbe giustificata. In un siffatto caso, sussisterebbe il rischio che le spese siano, nella loro interezza, erronee.
66.
Ritengo che la lettura così suggerita dalla [OSCURATO:PERSONA], oltre ad allontanarsi in una certa misura dalla sentenza impugnata alla luce di quanto precede, sia in ogni caso contraria al quadro normativo e agli orientamenti.
67.
Infatti, a livello del quadro normativo occorre ricordare, da una parte, che l’imposizione di un qualsiasi tasso forfettario – a prescindere dal tasso – significa per sua natura che la perdita reale non può essere determinata in maniera esatta. L’incertezza quanto al pregiudizio subito dall’Unione giustifica quindi l’imposizione di un tasso forfettario, ma non può giustificare, da sola, che un tale tasso ammonti al 100%.
68.
Dall’altra, mentre in linea generale è ragionevole supporre che il fatto che la normativa nazionale – diversa dal sistema di controllo – violi le condizioni sostanziali aumenti il rischio per il pregiudizio subito dall’Unione, tale circostanza non implica affatto – da sola – che il rischio reale raggiunga il 100%. Ricordo, a questo riguardo, che non ogni violazione delle condizioni sostanziali comporta l’irregolarità di tutti i pagamenti (
41
), e che pertanto non si può ritenere che il rischio reale arrivi al 100% senza procedere almeno preliminarmente a una siffatta analisi.
69.
Quanto agli orientamenti, ritengo che l’interpretazione datane dalla [OSCURATO:PERSONA] si fondi su una confusione tra le condizioni di applicazione del tasso di rettifica del 25% e quelle del tasso di rettifica del 100%. Così, l’incapacità di verificare se l’aiuto avvantaggi persone che ne hanno diritto è anche la conseguenza dell’assenza completa di attuazione del sistema di controllo da parte di uno Stato membro che giustifica l’applicazione di un tasso di rettifica del 25%. In realtà, ogni lacuna nel controllo degli elementi sostanziali che incidono sulla legittimità della concessione dell’aiuto crea una situazione di incertezza in merito alla questione se l’aiuto vada a beneficio di persone che ne hanno diritto. Dette circostanze non possono pertanto giustificare, da sole, l’applicazione di un tasso di rettifica del 100% sulla base degli orientamenti (
42
). In definitiva, il fatto che esista una situazione di incertezza quanto alla regolarità di ciascun aiuto versato valutato singolarmente non equivale a dire che tutti gli aiuti versati sono irregolari ai sensi del punto 3.2.5. degli orientamenti.
70.
Da quanto precede risulta che il punto 117 della sentenza impugnata costituisce un’interpretazione ragionevole del punto 3.2.5. degli orientamenti. Propongo alla Corte di darvi applicazione nel quadro della presente impugnazione. Quanto al punto 118 della sentenza impugnata, sembra che il Tribunale abbia mal interpretato il punto 3.2.5. degli orientamenti e, come illustrerò in prosieguo, che detto errore abbia comportato un’errata applicazione del punto de quo.
C.
Applicazione da parte del Tribunale del punto 3.2.5. degli orientamenti nel caso di specie
71.
L’applicazione da parte del Tribunale del punto 3.2.5. degli orientamenti alle circostanze del caso di specie (punti da 134 a 136 della sentenza impugnata) si fonda essenzialmente su tre elementi precedentemente illustrati nella sentenza impugnata, vertenti sulle lacune riscontrate nel sistema di controllo in [OSCURATO:PERSONA]. Anche se detti elementi non sono contestati dalla Repubblica francese, essi sono tuttavia pertinenti al fine di verificare quelli che lo sono.
72.
Il Tribunale ha anzitutto stabilito che la determinazione della superficie agricola di un’azienda rappresenta una condizione sostanziale per la concessione degli aiuti per superficie. Infatti, se detta superficie è determinata in maniera errata sulla base di una definizione di uno o più elementi che la compongono (i seminativi, i pascoli permanenti e le colture permanenti) non conformi al diritto dell’Unione, si tratta di un errore che incide su una delle condizioni sostanziali del regime di aiuti, vale a dire la determinazione del perimetro della superficie agricola sulla cui base sono calcolati i diritti al pagamento (
43
).
73.
In seguito, il Tribunale ha stabilito che il regime di aiuto in [OSCURATO:PERSONA] si fondava su definizioni errate in merito alla determinazione della superficie agricola di un’azienda. Tali errori erano due e vertevano sull’accettazione, da parte delle autorità francesi, da un lato, di elementi topografici quali stagni, affioramenti rocciosi e boschi e, dall’altro, di «lande e percorsi», con modalità non conformi alle norme previste dal diritto dell’Unione (
44
).
74.
Infine, il Tribunale ha ritenuto che gli errori nella definizione di superfici ammissibili al regime di aiuti per superficie in [OSCURATO:PERSONA] pregiudicassero il sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) attuato in [OSCURATO:PERSONA], concepito sulla base di detti errori, cosicché tale sistema di controllo non era idoneo a rilevare gli errori in materia di determinazione delle superfici agricole, il che ha permesso a taluni agricoltori di dichiarare, in un certo numero di casi, terreni non ammissibili (
45
).
75.
Ai punti da 134 a 136 della sentenza impugnata, il Tribunale ha stabilito che, sulla base di detta errata definizione, sono state ammesse, in maniera quasi sistematica, superfici inammissibili, il che comprova l’esistenza di un malfunzionamento sufficientemente grave del sistema di controllo. Secondo il Tribunale, detta definizione violava così una condizione essenziale. Il Tribunale ne ha dedotto che, conformemente alla giurisprudenza citata ai punti 117 e 118 della sentenza impugnata, la violazione di condizioni essenziali del regime di aiuti di cui trattasi giustificava l’esclusione della totalità delle spese, e ne ha concluso che le lacune in causa erano tanto gravi da configurare un’inosservanza completa delle norme dell’Unione e comportare, quindi, l’irregolarità di tutti i pagamenti ai sensi degli orientamenti.
76.
In linea con la Repubblica francese, ritengo che, ai punti da 134 a 136 della sentenza impugnata, il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nello stabilire che la violazione di condizioni sostanziali del regime di aiuto di cui trattasi giustificasse l’esclusione di tutte le spese in applicazione del punto 3.2.5. degli orientamenti. L’errore si compone, essenzialmente, di due aspetti.
77.
Anzitutto
, come già illustrato al paragrafo 63 delle presenti conclusioni, il fatto che un sistema di controllo violi condizioni sostanziali di un regime di aiuti non è – da solo – sufficiente a giustificare l’imposizione di una rettifica forfettaria del 100% in applicazione del punto 3.2.5. degli orientamenti (
46
). Il Tribunale ha pertanto errato nello stabilire, al punto 136 della sentenza impugnata, che le «lacune [del sistema di controllo] di cui trattasi violavano [le condizioni sostanziali del regime di aiuti] e,
pertanto
, erano così gravi da configurare l’inosservanza completa delle norme dell’Unione e comportare quindi l’irregolarità di tutti i pagamenti» (
47
).
78.
Ciò precisato, osservo,
poi
, che la violazione della condizione sostanziale di cui trattasi non è nemmeno, per sua natura, idonea a rendere tutti i pagamenti irregolari.
79.
Infatti, la definizione violata nel caso di specie verte su
alcune tipologie
di superfici (superfici con risorse foraggere molto scarse e taluni elementi del paesaggio, quali gli affioramenti rocciosi, gli stagni e i boschi), il che non implica che
tutte
le superfici dichiarate ammissibili non avessero potuto esserlo. Come di fatto correttamente riconosciuto dal Tribunale stesso al punto 127 della sentenza impugnata, la definizione errata ha unicamente come conseguenza che l’importo degli aiuti alla superficie sia
superiore
a quello cui gli agricoltori interessati avrebbero avuto diritto se la superficie agricola delle loro aziende fosse stata correttamente valutata. In altre parole, la Repubblica francese ha accolto un’interpretazione troppo ampia di superfici ammissibili, e una siffatta violazione della definizione di superficie agricola non è idonea a rendere
tutti
i pagamenti irregolari. Il fatto che la normativa nazionale – diversa dal sistema di controllo – violi detta condizione inducendo taluni agricoltori, in un certo numero di casi, a dichiarare terreni inammissibili, non cambia nulla al riguardo.
80.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre accogliere il motivo dedotto dalla Repubblica francese a questo riguardo e, di conseguenza, annullare parzialmente la sentenza impugnata.
D.
Sul ricorso dinanzi al Tribunale
81.
Conformemente all’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quest’ultima, quando annulla la decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.
82.
A mio avviso, tale ipotesi ricorre nel caso di specie. Infatti, l’imposizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] della rettifica controversa si fondava, essenzialmente, sulle due stesse lacune nel sistema di controllo illustrate dal Tribunale (
48
). Tuttavia, dall’analisi svolta nelle presenti conclusioni emerge che tali lacune non possono giustificare un tasso forfettario del 100%. Occorre pertanto annullare la decisione controversa su questo punto.
E.
Sulle spese
83.
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese.
84.
In conformità dell’articolo 138, paragrafo 1, di detto regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del regolamento stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
85.
Poiché la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente, dovrà essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Repubblica francese.
V.
Conclusione
86.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di:
–
annullare parzialmente la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 marzo 2019, Francia/[OSCURATO:PERSONA],
T‑26/18
, non pubblicata,
EU:T:2019:153
, nella parte in cui rigetta le richieste formulate dalla Repubblica francese in merito a una violazione del principio di proporzionalità e dirette all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2017/2014 della [OSCURATO:PERSONA], dell’8 novembre 2017, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella parte in cui impone alla Repubblica francese una rettifica forfettaria del 100% a motivo delle lacune nel sistema di controllo degli aiuti alla superficie in [OSCURATO:PERSONA] per gli anni di domanda 2013 e 2014;
–
annullare la decisione di esecuzione (UE) 2017/2014 della [OSCURATO:PERSONA] dell’8 novembre 2017, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella parte in cui impone alla Repubblica francese rettifiche forfettarie del 100% a motivo delle lacune nel sistema di controllo degli aiuti alla superficie in [OSCURATO:PERSONA] per gli anni di domanda 2013 e 2014;
–
di condannare la [OSCURATO:PERSONA] europea a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Repubblica francese.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
2
) T‑26/18, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza impugnata»,
EU:T:2019:153
.
(
3
) Decisione dell’8 novembre 2017, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (
GU 2017, L 292, pag. 61
) (in prosieguo: la «decisione controversa»).
(
4
) Orientamenti, dell’8 giugno 2015, relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie nel quadro delle procedure di verifica di conformità e di liquidazione finanziaria dei conti, Comunicazione [C(2015) 3675 final; in prosieguo: gli «orientamenti»)].
(
5
) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (
GU 2013, L 347, pag. 549
).
(
6
) Regolamento delegato della [OSCURATO:PERSONA] dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro (
GU 2014, L 255, pag. 18
).
(
7
) Per la rettifica calcolata di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 907/2014, la [OSCURATO:PERSONA] fonda l’esclusione sull’individuazione degli importi indebitamente spesi. Ai fini della rettifica estrapolata di cui all’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 907/2014, l’importo da escludere dal finanziamento dell’Unione a seguito di un’estrapolazione mediante strumenti statistici è il risultato di controlli effettuati su un campione rappresentativo dell’intera popolazione a partire dalla quale il campione è stato prelevato, limitatamente al settore nel quale si può ragionevolmente presumere che si verifichi la stessa non conformità (punto 1.2 degli orientamenti).
(
8
) V. capitolo 11, punto 11.3.2., degli orientamenti, che rinvia al suo capitolo 3.
(
9
) Punti 1.3.2. e 3.1. degli orientamenti.
(
10
) Punto 3.2 degli orientamenti.
(
11
) Punto 3 degli orientamenti.
(
12
) Questa citazione corrisponde, in sostanza, alla formulazione dell’articolo 12, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di esecuzione n. 907/2014.
(
13
) Regolamento del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (
GU 2009, L 30, pag. 16
).
(
14
) Regolamento della [OSCURATO:PERSONA], del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (
GU 2009, L 316, pag. 65
).
(
15
) V., a tal riguardo, paragrafi da 14 a 16 delle presenti conclusioni.
(
16
) V., a tal riguardo, paragrafo 17 delle presenti conclusioni. Nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 12 marzo 2019, Francia/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑156/15
, non pubblicata,
EU:T:2019:157
), la Repubblica francese aveva contestato la fondatezza di detta imposizione del tasso del 100% per gli anni di domanda 2011 e 2012 per ragioni simili a quelle invocate nella sentenza qui impugnata. Nella summenzionata sentenza, il Tribunale aveva annullato detta rettifica in ragione di una violazione dei diritti della difesa e non aveva pertanto avuto occasione di esaminare se l’imposizione violasse anche il principio di proporzionalità (punti da 120 a 138 della sentenza).
(
17
) V. punti da 111 a 139 della sentenza impugnata.
(
18
) V., nello stesso senso, le conclusioni dell’avvocato generale Stix‑Hackl nella causa Belgio/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑332/00
,
EU:C:2001:653
, paragrafi da
68
a
71
e giurisprudenza ivi citata).
(
19
) A tal riguardo, la Repubblica francese ha osservato che solo in sede di impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto che la rettifica controversa si fondava contemporaneamente su un versamento di aiuti privo di ogni fondamento giuridico e su un marcato malfunzionamento del sistema di controllo.
(
20
) V., in tal senso, sentenza del 18 aprile 2002, Belgio/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑332/00
,
EU:C:2002:235
, punto
44
).
(
21
) V., in tal senso, sentenza del 18 aprile 2002, Belgio/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑332/00
,
EU:C:2002:235
, punti
36
e
45
e la giurisprudenza ivi citata).
(
22
) Con gli orientamenti di cui trattasi la [OSCURATO:PERSONA] si è auto-posta dei limiti quanto all’esercizio del potere riconosciutele di stabilire quali spese escludere dal finanziamento dell’Unione in ragione delle lacune nei controlli compiuti dagli Stati membri ed essa non può pertanto discostarsene (v., nello stesso senso, sentenza del 10 luglio 2014, Grecia/[OSCURATO:PERSONA],
T‑376/12
,
EU:T:2014:623
, punto
108
e giurisprudenza ivi citata).
(
23
) Per la definizione di dette tipologie di calcolo, v. nota a piè di pagina 7 delle presenti conclusioni.
(
24
) In generale, il fatto che, nel caso di un sistema di controllo gravemente carente, gli importi da escludere non possono essere determinati in maniera precisa deriva dalla natura stessa di detto tipo di lacuna. Infatti, nella misura in cui, ad esempio, siano stati omessi numerosi controlli chiave, il sistema di controllo sarà per sua natura inefficace nello stabilire l’ammissibilità di una domanda di aiuto.
(
25
) V., segnatamente, sentenza del 18 aprile 2002, Belgio/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑332/00
,
EU:C:2002:235
, punto
36
), in cui l’aiuto è stato versato sulla base di un fondamento normativo in sostanza inesistente, il che ha comportato la sua piena esclusione dal finanziamento dell’Unione a prescindere dall’accertamento di irregolarità o di negligenze commesse dalle autorità competenti. V., altresì, sentenza del 6 luglio 2000, Spagna/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑45/97
,
EU:C:2000:362
, punti da
40
a
43
), in cui la Corte ha ritenuto che la violazione della normativa dell’Unione in materia di purezza dell’olio d’oliva fosse dimostrata dal momento che la presenza di una sostanza chimica era incompatibile con la definizione di olio di oliva e ha pertanto ritenuto giustificata la rettifica del 100% delle spese. Parimenti, nella sentenza del 9 aprile 2008, Grecia/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑364/04
, non pubblicata,
EU:T:2008:97
, punto
39
), il Tribunale ha ritenuto giustificato il diniego integrale delle spese dal momento che tutte le forniture di pesche erano intervenute al di fuori del regime comunitario e, quindi, non in conformità alle disposizioni in materia di prezzo minimo.
(
26
) Come emerge della sezione IV.B delle presenti conclusioni, le Tribunale ha, a tal fine, elaborato nella propria giurisprudenza un’interpretazione per verificare la fondatezza di una siffatta stima.
(
27
) V., a tal riguardo, sezione IV.B e IV.C delle presenti conclusioni. Ricordo che, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, la competenza di quest’ultima è limitata alla valutazione della soluzione in diritto data ai motivi e agli argomenti discussi dinanzi al Tribunale: v., segnatamente, sentenza del 24 marzo 2011, ISD Polska e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑369/09 P
,
EU:C:2011:175
, punto
83
) e giurisprudenza ivi citata.
(
28
) In particolare, nella tabella allegata alla decisione controversa quale motivazione della rettifica forfettaria è indicato «Sistema di controllo gravemente carente». Inoltre, dalla posizione finale della [OSCURATO:PERSONA] del 21 febbraio 2017 emerge che «[u]na rettifica del 100% è giustificata nella misura in cui le informazioni disponibili mostrano che le lacune nel controllo degli aiuti in [OSCURATO:PERSONA] sono così gravi da integrare una completa non conformità alle norme dell’UE (...) e comportano un rischio molto elevato per i Fondi».
(
29
) V., in tal senso, sentenza del 18 aprile 2002, Belgio/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑332/00
,
EU:C:2002:235
, punto
36
).
(
30
) Così, da una tabella allegata alla decisione controversa risulta che la tipologia di spese escluse integra una «rettifica forfettaria».
(
31
) Ciò precisato, nell’ambito della presente impugnazione e delle rettifiche forfettarie, si pone un’altra questione, distinta ma tuttavia collegata, vale a dire se – e, eventualmente, in che misura – un aiuto versato in forza di un fondamento giuridico erroneo (ma non
inesistente
) possa giustificare l’imposizione di un tasso forfettario del 100%, qualora detto fondamento giuridico erroneo comporti, nel sistema di controllo, una lacuna che impedisca di distinguere chi avesse diritto all’aiuto e chi no (v. paragrafi da 64 a 69 delle presenti conclusioni).
(
32
) Detta giurisprudenza interpreta il documento n. VI/5330/97 della [OSCURATO:PERSONA], del 23 dicembre 1997, rubricato «Linee guida per il calcolo delle conseguenze finanziarie nell’ambito della preparazione della decisione sulla liquidazione dei conti della sezione Garanzia del FEAOG», sostituito dagli orientamenti. Il punto 3.2.5. di detti orientamenti è formulato in termini analoghi a quelli del documento n. VI/5330/97, il cui allegato II indicava che «la spesa può essere integralmente respinta quando le carenze sono sufficientemente gravi da integrare un completo mancato rispetto delle regole [dell’Unione] e da rendere così tutti i pagamenti irregolari». L’interpretazione del Tribunale in relazione a detto documento vale, quindi, anche per il punto 3.2.5. degli orientamenti, come osservato anche dal Tribunale al punto 116 della sentenza impugnata.
(
33
) V., a tal riguardo, paragrafo 44 e nota 25 delle presenti conclusioni.
(
34
) Questo secondo indice corrisponde così, in sostanza, alla condizione posta nell’ambito della prima ipotesi, ma per quanto riguarda il controllo: nell’ambito della prima ipotesi, tutti gli aiuti sono irregolari per il fatto che la normativa nazionale viola le condizioni sostanziali del regime di aiuti previste dal diritto dell’Unione. La seconda ipotesi si fonda, per contro, sulla premessa che la normativa nazionale è conforme a dette condizioni poste dal diritto dell’Unione, ma il sistema di controllo non ne tiene conto. Di conseguenza, la questione se la violazione delle condizioni sostanziali di un regime di aiuto (a prescindere che sia violata una o più di dette condizioni) nel quadro della seconda ipotesi possa rendere irregolari tutti i pagamenti dipende dalla natura della violazione della condizione o delle condizioni di cui trattasi, come nel quadro della prima ipotesi. V., segnatamente, sentenza del 18 aprile 2002, Belgio/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑332/00
,
EU:C:2002:235
), citata nella nota 25 delle presenti conclusioni, nonché sentenza del 1o luglio 2009, Spagna/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑259/05
, non pubblicata,
EU:T:2009:232
), citata nella nota 35 delle presenti conclusioni), per cause in cui la violazione di una condizione sostanziale poteva rendere tutti i pagamenti irregolari. V., a contrario, paragrafi 78 e 79 delle presenti conclusioni, per un esempio in cui la violazione di una condizione sostanziale non poteva rendere tutti i pagamenti irregolari.
(
35
) V., a questo titolo, sentenza del 1o luglio 2009, Spagna/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑259/05
, non pubblicata,
EU:T:2009:232
, punti da
90
a
114
), in cui tutte le condizioni di concessione degli aiuti considerati erano formalmente soddisfatte. Tuttavia, l’obiettivo essenziale delle operazioni in causa (la produzione di lino tessile) non aveva finalità commerciale, il che è contrario a uno degli obiettivi dell’organizzazione comune dei mercati nel settore interessato e ha comportato quindi l’irregolarità di tutti i pagamenti.
(
36
) V., in tal senso, punti 3 e 3.2.5. degli orientamenti, come ricordati al paragrafo 10 delle presenti conclusioni.
(
37
) V., a tal riguardo, nota 24 delle presenti conclusioni.
(
38
) V., nello stesso senso, sentenze del 10 luglio 2014, Grecia/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑376/12
,
EU:T:2014:623
, punto
111
), e del 9 settembre 2011, Grecia/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑344/05
, non pubblicata,
EU:T:2011:440
, punto
197
).
(
39
) Sentenza del 10 luglio 2014 (
T‑376/12
,
EU:T:2014:623
). Il punto 123 di cui trattasi è formulato come segue: «Da detta giurisprudenza risulta così che non sono tanto le lacune nell’applicazione di determinati controlli chiave, quanto la violazione di elementi sostanziali del regime di aiuti di cui trattasi e dei suoi obiettivi a giustificare l’applicazione di una rettifica finanziaria del 100%. Tale era il caso nella causa che ha dato luogo alla sentenza del Tribunale del 1
o
luglio 2009, Spagna/[OSCURATO:PERSONA] (T‑259/05, non pubblicata nella Raccolta, punti da 181 a 185), in cui è stato accertato che le autorità spagnole avevano compiuto omissioni nell’applicazione di un sistema di controllo degli aiuti alla produzione di lino tessile nel quadro di frodi su vasta scala consistenti, principalmente, nella sistematica dichiarazione di quantitativi maggiorati di lino tessile trasformato e in pratiche abusive consistenti in una produzione di lino privo di finalità commerciale. Lo stesso era accaduto anche nel caso che ha dato luogo alla sentenza del Tribunale del 9 aprile 2008, Grecia/[OSCURATO:PERSONA] (T‑364/04, non pubblicata nella Raccolta, punti da 31 a 39), in cui è stato accertato che i produttori di pesche aggiravano l’obbligo di fornitura a un prezzo minimo fornendo sì alle imprese trasformatrici quantitativi a un tale prezzo, ma effettuando anche forniture al di fuori della disciplina, a un prezzo più contenuto, addirittura pari a zero. Il mancato soddisfacimento della o delle condizioni sostanziali per la concessione di un aiuto giustifica l’esclusione della totalità delle spese (sentenza del 9 settembre 2011, Grecia/[OSCURATO:PERSONA], punto 105 supra, punto 203)».
(
40
) V., a tal riguardo, paragrafi da 72 a 74 delle presenti conclusioni.
(
41
) V. paragrafo 54 e nota 34 delle presenti conclusioni.
(
42
) V., nello stesso senso, sentenza del 9 settembre 2011, Grecia/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑344/05
, non pubblicata,
EU:T:2011:440
, punto
202
).
(
43
) Punti da 111 a 133 della sentenza impugnata.
(
44
) Punti 120 e 121 della sentenza impugnata, che vertono sulla valutazione del Tribunale illustrata, da una parte, nei punti da 50 a 74 della sentenza impugnata e, dall’altra, nei punti da 75 a 106 della stessa. Tale definizione errata è quella menzionata ai paragrafi 15 e 16 delle presenti conclusioni.
(
45
) Punti da 130 a 132 della sentenza impugnata.
(
46
) V., a tal riguardo, paragrafi da 52 a 58 delle presenti conclusioni.
(
47
) Il corsivo è mio.
(
48
) V., a tal riguardo, paragrafo 28 delle presenti conclusioni.