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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03023/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 9 aprile 2021, la Corte di appello di Bologna ha confermato quella con cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rimini, il 6 febbraio 2020, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di tentato incendio doloso e di quelli, pluriaggravati, di fabbricazione, detenzione e porto in luogo pubblico di una bottiglia Molotov e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, in rapporto di equivalenza con la recidiva, lo ha condannato alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di due anni ed otto mesi di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali e di sofferta custodia.

2. Il 15 febbraio 2019, [OSCURATO:PERSONA] lanciò una bottiglia incendiaria, riempita con benzina e completa di innesco, contro il gazebo in plastica installato dai gestori dell'esercizio pubblico «[OSCURATO:PERSONA]», sì da danneggiare la parte superiore ed angolare della struttura, al cui interno si trovavano i tavolini destinati alle consumazioni.

I giudici di merito hanno concordemente ritenuto che Martone — risentito per avere il titolare del locale, il precedente 9 febbraio, tenuto nei suoi confronti un comportamento irriguardoso, consistito nel consentire che terzi, in presenza della moglie e dei figli, lo insultasse e malmenasse — abbia deliberatamente posto in essere un'azione ritorsiva finalizzata alla distruzione, mediante incendio, del gazebo, fortunatamente non coronata da successo.

Hanno nondimeno, stimato la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di tentato incendio e di quelli afferenti ad un congegno micidiale, quale la bottiglia, così come confezionata dall'imputato.

3. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali lamenta violazione di legge e di vizio di motivazione per avere la Corte di appello qualificato alla stregua di congegno micidiale la bottiglia senza considerare che l'oggetto era, in concreto, privo delle caratteristiche tecniche proprie degli ordigni che, dopo essere stati lanciati ed avere impattato contro una superficie rigida, si frantumano generando effetti lesivi gravi alla persona che sia investita dagli spruzzi di liquido infiammato, fuoriuscito in occasione dell'esplosione del contenitore.

Addebita, in proposito, ai giudici di merito di avere travisato le risultanze istruttorie assumendo che gli avrebbe lanciato in aria la bottiglia che, invece, egli si è limitato a far rotolare verso la base del gazebo.Rileva che lo strumento incendiario, quantunque simile, in apparenza, ad una bottiglia Molotov, non era in grado di mettere in pericolo la vita e l'incolumità personale degli astanti, atteso che «l'insieme non era in grado di trattenere il liquido in occasione di un lancio e quindi provocare schizzi di liquido infiammato a seguito della frantumazione del vetro».

Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione per avere la Corte di appello rigettato la richiesta di esclusione della recidiva a dispetto dell'epoca, remota, delle precedenti condanne e dell'avvenuta espiazione, in alcuni casi, mediante affidamento in prova al servizio sociale.

4. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 12 settembre 2022, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate.

2. La Corte di appello ha stabilito, a confutazione della prospettazione dell'imputato, che egli, portatosi nei pressi del gazebo installato all'esterno del bar «[OSCURATO:PERSONA]», invitò gli avventori ivi presenti ad abbandonare la struttura e, quindi, lanciò in alto la bottiglia, contenente benzina, non senza avere prima acceso l'innesco, costituito da un ramoscello, ed ha precisato, sulla scorta, tra l'altro, del contributo della testimone [OSCURATO:PERSONA], che l'oggetto, dopo avere raggiunto la parte superiore angolare della struttura, che si annerì e deformò per il calore, rovinò, in fiamme, al suolo.

La diversa ricostruzione propugnata, in fatto, dal ricorrente, poggia, oltre che su obiezioni non assistite dall'allegazione di pertinenti atti istruttori e, perciò, affette da irrimediabile genericità e carenza di autosufficienza, sull'utilizzo, da parte della Renzi, del termine «stipite», evocativo di una chiusura piuttosto che del telone di copertura della struttura.

Trattasi, è agevole replicare, di questione del quale il giudice di secondo grado si è fatto carico, spiegando, in termini esenti da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, che l'indicazione, pur tecnicamente imprecisa, della testimone deve essere riferita alla parte superiore del tendone effettivamente danneggiata dal fuoco, come univocamente dimostrato dai rilievi fotografici, attestanti che il fuoco ha danneggiato proprio l'area superiore ed angolare del gazebo in plastica.Una volta ribadito che Martone ha inteso, attraverso la predisposizione del congegno, promuovere l'incendio della struttura, non verificatosi in conseguenza della caduta in terra, dopo alcuni secondi, della bottiglia, nulla autorizza ad inferire, come fa il ricorrente, che l'innesco fosse stato inserito in modo tale da precludere il trattenimento del liquido infiammabile durante e dopo il lancio e, quindi, da rendere impossibile l'incendio, il danneggiamento della struttura verso la quale il congegno è stato scagliato, nonché l'esposizione a pericolo dell'incolumità degli astanti.

Incensurabili si palesano, pertanto, le conclusioni raggiunte dai giudici di merito in ordine all'idoneità della bottiglia incendiaria a cagionare un fuoco di vaste dimensioni, con tendenza alla diffusione e comportante difficoltà di spegnimento, evento che non si è prodotto per cause esterne alla volontà dell'agente.

Considerato, sotto altro, connesso aspetto, che, per giurisprudenza consolidata, una bottiglia incendiaria, piena di benzina e munita di uno stoppino da accendere al momento del lancio, quale era quella utilizzata da Martone, costituisce «congegno micidiale», equiparato, a tutti gli effetti, ad un'arma da guerra (così, tra le altre, Sez. 1, n. 34853 del 12/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281892 - 01; Sez. 2, n. 1622 del 12/12/2012, dep. 2013, Zeqiri, Rv. 254451 - 01; Sez. 1, n. 17218 del 22/02/2001, Trivellato, Rv. 218763 - 01), ineccepibile si palesa l'inquadramento giuridico della condotta operato dai giudici di merito.

3. Parimenti priva di pregio appare la residua censura del ricorrente, che attiene all'applicazione della recidiva, della quale si è tenuto conto nel giudizio di bilanciamento, in rapporto di equivalenza, con le circostanze attenuanti generiche.

In proposito, la Corte di appello ha stimato che i precedenti dell'imputato, numerosi e di diversa e grave natura (egli è stato, invero, definitivamente condannato, tra l'altro per rapina, estorsione, detenzione illegale di armi e munizioni, lesioni personali, minaccia, violazione della normativa in materia di misure di prevenzione), siano indicativi di evidente pericolosità sociale, della quale la condotta qui contestata costituisce espressione ancor più intensa.

Per tale via, ha adempiuto al dovere motivazionale gravante sul giudice — tenuto a dar conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782 - 01) — con un corredo argomentativo che, ancorché succinto, resiste alle critiche del ricorrente, che si appuntano su aspetti, connessi, rispettivamente, allo iato tra le precedenti manifestazioni criminali e la condotta oggetto di addebito ed alla espiazione in forma alternativa di parte delle pene in passato irrogategli, rappresentati in termini di palese genericità (Martone non avendo chiarito, al riguardo, a quando risalgono la commissione di ciascuno dei precedenti reati ed il periodo di esecuzione delle sanzioni di volta in volta applicate) e, comunque, non idonei ad evidenziare significativi deficit logici nella decisione impugnata.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 aprile 2021, la Corte di appello di Bologna ha confermato quella con cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rimini, il 6 febbraio 2020, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di tentato incendio doloso e di quelli, pluriaggravati, di fabbricazione, detenzione e porto in luogo pubblico di una bottiglia Molotov e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, in rapporto di equivalenza con la recidiva, lo ha condannato alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di due anni ed otto mesi di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali e di sofferta custodia. 2. Il 15 febbraio 2019, [OSCURATO:PERSONA] lanciò una bottiglia incendiaria, riempita con benzina e completa di innesco, contro il gazebo in plastica installato dai gestori dell'esercizio pubblico «[OSCURATO:PERSONA]», sì da danneggiare la parte superiore ed angolare della struttura, al cui interno si trovavano i tavolini destinati alle consumazioni. I giudici di merito hanno concordemente ritenuto che Martone — risentito per avere il titolare del locale, il precedente 9 febbraio, tenuto nei suoi confronti un comportamento irriguardoso, consistito nel consentire che terzi, in presenza della moglie e dei figli, lo insultasse e malmenasse — abbia deliberatamente posto in essere un'azione ritorsiva finalizzata alla distruzione, mediante incendio, del gazebo, fortunatamente non coronata da successo. Hanno nondimeno, stimato la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di tentato incendio e di quelli afferenti ad un congegno micidiale, quale la bottiglia, così come confezionata dall'imputato. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali lamenta violazione di legge e di vizio di motivazione per avere la Corte di appello qualificato alla stregua di congegno micidiale la bottiglia senza considerare che l'oggetto era, in concreto, privo delle caratteristiche tecniche proprie degli ordigni che, dopo essere stati lanciati ed avere impattato contro una superficie rigida, si frantumano generando effetti lesivi gravi alla persona che sia investita dagli spruzzi di liquido infiammato, fuoriuscito in occasione dell'esplosione del contenitore. Addebita, in proposito, ai giudici di merito di avere travisato le risultanze istruttorie assumendo che gli avrebbe lanciato in aria la bottiglia che, invece, egli si è limitato a far rotolare verso la base del gazebo.Rileva che lo strumento incendiario, quantunque simile, in apparenza, ad una bottiglia Molotov, non era in grado di mettere in pericolo la vita e l'incolumità personale degli astanti, atteso che «l'insieme non era in grado di trattenere il liquido in occasione di un lancio e quindi provocare schizzi di liquido infiammato a seguito della frantumazione del vetro». Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione per avere la Corte di appello rigettato la richiesta di esclusione della recidiva a dispetto dell'epoca, remota, delle precedenti condanne e dell'avvenuta espiazione, in alcuni casi, mediante affidamento in prova al servizio sociale. 4. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 12 settembre 2022, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate. 2. La Corte di appello ha stabilito, a confutazione della prospettazione dell'imputato, che egli, portatosi nei pressi del gazebo installato all'esterno del bar «[OSCURATO:PERSONA]», invitò gli avventori ivi presenti ad abbandonare la struttura e, quindi, lanciò in alto la bottiglia, contenente benzina, non senza avere prima acceso l'innesco, costituito da un ramoscello, ed ha precisato, sulla scorta, tra l'altro, del contributo della testimone [OSCURATO:PERSONA], che l'oggetto, dopo avere raggiunto la parte superiore angolare della struttura, che si annerì e deformò per il calore, rovinò, in fiamme, al suolo. La diversa ricostruzione propugnata, in fatto, dal ricorrente, poggia, oltre che su obiezioni non assistite dall'allegazione di pertinenti atti istruttori e, perciò, affette da irrimediabile genericità e carenza di autosufficienza, sull'utilizzo, da parte della Renzi, del termine «stipite», evocativo di una chiusura piuttosto che del telone di copertura della struttura. Trattasi, è agevole replicare, di questione del quale il giudice di secondo grado si è fatto carico, spiegando, in termini esenti da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, che l'indicazione, pur tecnicamente imprecisa, della testimone deve essere riferita alla parte superiore del tendone effettivamente danneggiata dal fuoco, come univocamente dimostrato dai rilievi fotografici, attestanti che il fuoco ha danneggiato proprio l'area superiore ed angolare del gazebo in plastica.Una volta ribadito che Martone ha inteso, attraverso la predisposizione del congegno, promuovere l'incendio della struttura, non verificatosi in conseguenza della caduta in terra, dopo alcuni secondi, della bottiglia, nulla autorizza ad inferire, come fa il ricorrente, che l'innesco fosse stato inserito in modo tale da precludere il trattenimento del liquido infiammabile durante e dopo il lancio e, quindi, da rendere impossibile l'incendio, il danneggiamento della struttura verso la quale il congegno è stato scagliato, nonché l'esposizione a pericolo dell'incolumità degli astanti. Incensurabili si palesano, pertanto, le conclusioni raggiunte dai giudici di merito in ordine all'idoneità della bottiglia incendiaria a cagionare un fuoco di vaste dimensioni, con tendenza alla diffusione e comportante difficoltà di spegnimento, evento che non si è prodotto per cause esterne alla volontà dell'agente. Considerato, sotto altro, connesso aspetto, che, per giurisprudenza consolidata, una bottiglia incendiaria, piena di benzina e munita di uno stoppino da accendere al momento del lancio, quale era quella utilizzata da Martone, costituisce «congegno micidiale», equiparato, a tutti gli effetti, ad un'arma da guerra (così, tra le altre, Sez. 1, n. 34853 del 12/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281892 - 01; Sez. 2, n. 1622 del 12/12/2012, dep. 2013, Zeqiri, Rv. 254451 - 01; Sez. 1, n. 17218 del 22/02/2001, Trivellato, Rv. 218763 - 01), ineccepibile si palesa l'inquadramento giuridico della condotta operato dai giudici di merito. 3. Parimenti priva di pregio appare la residua censura del ricorrente, che attiene all'applicazione della recidiva, della quale si è tenuto conto nel giudizio di bilanciamento, in rapporto di equivalenza, con le circostanze attenuanti generiche. In proposito, la Corte di appello ha stimato che i precedenti dell'imputato, numerosi e di diversa e grave natura (egli è stato, invero, definitivamente condannato, tra l'altro per rapina, estorsione, detenzione illegale di armi e munizioni, lesioni personali, minaccia, violazione della normativa in materia di misure di prevenzione), siano indicativi di evidente pericolosità sociale, della quale la condotta qui contestata costituisce espressione ancor più intensa. Per tale via, ha adempiuto al dovere motivazionale gravante sul giudice — tenuto a dar conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782 - 01) — con un corredo argomentativo che, ancorché succinto, resiste alle critiche del ricorrente, che si appuntano su aspetti, connessi, rispettivamente, allo iato tra le precedenti manifestazioni criminali e la condotta oggetto di addebito ed alla espiazione in forma alternativa di parte delle pene in passato irrogategli, rappresentati in termini di palese genericità (Martone non avendo chiarito, al riguardo, a quando risalgono la commissione di ciascuno dei precedenti reati ed il periodo di esecuzione delle sanzioni di volta in volta applicate) e, comunque, non idonei ad evidenziare significativi deficit logici nella decisione impugnata. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes
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