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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38009/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] - condannata in primo e secondo grado per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001 - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo di doglianza, violazione di legge in relazione all'applicabilità alla fattispecie dell'istituto della cd.

"doppia conformità", sul presupposto che l'intervento edilizio contestato, consistente nell'innalzamento del tetto, sarebbe stato realizzato nell'anno 2020, e dunque in epoca successiva all'entrata in vigore del cd.

"[OSCURATO:PERSONA]".

Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto si risolve nella reiterazione di doglianze già compiutamente esaminate e disattese dai giudici di merito e che la questione relativa alla presunta applicabilità dell'istituto della "doppia conformità" è manifestamente infondata, risultando insussistenti i presupposti di legge per l'applicabilità al caso concreto; che, secondo la corretta valutazione dei giudici di merito, la doglianza difensiva relativa alla pretesa applicabilità dell'istituto della cd.

"doppia conformità" risulta manifestamente infondata, visto che l'intervento edilizio contestato è stato realizzato in totale difformità dalla SCIA presentata, in assenza del necessario permesso di costruire e in violazione delle prescrizioni urbanistiche vigenti all'epoca dei fatti; che, ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, il rilascio del permesso in sanatoria presuppone la conformità dell'opera alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'abuso, sia al momento della richiesta di sanatoria; che, nella specie, la difformità urbanistica originaria e l'assenza del titolo abilitativo richiesto per la tipologia di intervento eseguito escludono in radice la possibilità di riconoscere detta doppia conformità, con conseguente irrilevanza dell'eventuale sopravvenienza di normative più favorevoli, quali quelle previste dal cd.

"[OSCURATO:PERSONA]"; che, pertanto, l'intervento realizzato integra gli estremi del reato di cui all'art. 44, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001, senza possibilità di regolarizzazione postuma; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 sett

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] - condannata in primo e secondo grado per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001 - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo di doglianza, violazione di legge in relazione all'applicabilità alla fattispecie dell'istituto della cd. "doppia conformità", sul presupposto che l'intervento edilizio contestato, consistente nell'innalzamento del tetto, sarebbe stato realizzato nell'anno 2020, e dunque in epoca successiva all'entrata in vigore del cd. "[OSCURATO:PERSONA]". Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto si risolve nella reiterazione di doglianze già compiutamente esaminate e disattese dai giudici di merito e che la questione relativa alla presunta applicabilità dell'istituto della "doppia conformità" è manifestamente infondata, risultando insussistenti i presupposti di legge per l'applicabilità al caso concreto; che, secondo la corretta valutazione dei giudici di merito, la doglianza difensiva relativa alla pretesa applicabilità dell'istituto della cd. "doppia conformità" risulta manifestamente infondata, visto che l'intervento edilizio contestato è stato realizzato in totale difformità dalla SCIA presentata, in assenza del necessario permesso di costruire e in violazione delle prescrizioni urbanistiche vigenti all'epoca dei fatti; che, ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, il rilascio del permesso in sanatoria presuppone la conformità dell'opera alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'abuso, sia al momento della richiesta di sanatoria; che, nella specie, la difformità urbanistica originaria e l'assenza del titolo abilitativo richiesto per la tipologia di intervento eseguito escludono in radice la possibilità di riconoscere detta doppia conformità, con conseguente irrilevanza dell'eventuale sopravvenienza di normative più favorevoli, quali quelle previste dal cd. "[OSCURATO:PERSONA]"; che, pertanto, l'intervento realizzato integra gli estremi del reato di cui all'art. 44, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001, senza possibilità di regolarizzazione postuma; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 sett
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