Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47419/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo motivo fa riferimento alla asserita inutilizzabilità di dichiarazioni rese dall'imputato e riferite in sede testimoniale da uno degli operanti verso i quali il ricorrente avrebbe opposto la resistenza contestata ma la doglianza, a tacer d'altro, appare connotata da immediata genericità ed eccentricità (non si precisa chi sia il soggetto asseritannente escusso, in quale occasione sarebbe stato sentito visto che il giudizio è stato definito con tit rito a forma contratta condizionato solo ad una produzione documentale, ne quali siano le dichiarazioni dell'imputato apprezzate in sentenza, atteso che lo scrutinio della decisione gravata non dà conto di altre affermazioni riferibili all'imputato, riportate dal verbale di arresto e dalla relazione di servizio redatta nell'occasione, acquisiti in ragione del rito, concretanti, in parte, la condotta contestata); parimenti eccentrico è il secondo motivo cheyin termini di chiara distonia rispetto al fato giudicato, contesta una aggravante, nel caso rimasta estranea all'imputazione e alla condanna; gli altri due motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia in relazione alla non applicabilità alla specie della causa di non punibilità di cui all'ad 131-bis cp (si vedano i: punto 2.2 della sentenza gravata), sia in relazione alla intervenuta estinzione per prescrizione ( all'evidenza impedita dalla recidiva reiterata, contestata e riconosciuta seppur ritenuta equivalente alle generiche, nonché dai periodi di sospensione indicati in sentenza, non contraSati dal ricorso: cfr pag 7, penultimo capoverso); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 31 ottobr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo motivo fa riferimento alla asserita inutilizzabilità di dichiarazioni rese dall'imputato e riferite in sede testimoniale da uno degli operanti verso i quali il ricorrente avrebbe opposto la resistenza contestata ma la doglianza, a tacer d'altro, appare connotata da immediata genericità ed eccentricità (non si precisa chi sia il soggetto asseritannente escusso, in quale occasione sarebbe stato sentito visto che il giudizio è stato definito con tit rito a forma contratta condizionato solo ad una produzione documentale, ne quali siano le dichiarazioni dell'imputato apprezzate in sentenza, atteso che lo scrutinio della decisione gravata non dà conto di altre affermazioni riferibili all'imputato, riportate dal verbale di arresto e dalla relazione di servizio redatta nell'occasione, acquisiti in ragione del rito, concretanti, in parte, la condotta contestata); parimenti eccentrico è il secondo motivo cheyin termini di chiara distonia rispetto al fato giudicato, contesta una aggravante, nel caso rimasta estranea all'imputazione e alla condanna; gli altri due motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia in relazione alla non applicabilità alla specie della causa di non punibilità di cui all'ad 131-bis cp (si vedano i: punto 2.2 della sentenza gravata), sia in relazione alla intervenuta estinzione per prescrizione ( all'evidenza impedita dalla recidiva reiterata, contestata e riconosciuta seppur ritenuta equivalente alle generiche, nonché dai periodi di sospensione indicati in sentenza, non contraSati dal ricorso: cfr pag 7, penultimo capoverso); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 ottobr
Sentenza Cassazione n. 47419/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris