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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024

Cassazione n. 46958/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di A. Esposito; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso con riferimento alla condanna per i reati di cui all'art. 337 cod. pen. e art. 189 cod. strada non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e, con riferimento alla incertezza della identificazione dell'imputato, smentiti dalla identificazione compiuta dagli agenti di pg (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); manifestamente infondati il motivo sulla insussistenza del dolo in relazione al reato di cui all'art. 189 cod. strada per la esaustiva motivazione espressa sul punto dalla sentenza impugnata che ha valorizzato le violente modalità dell'incidente e quello sulla mancata disapplicazione della recidiva reiterata che era fondato sulla insussistenza di pregressa dichiarazione di recidiva semplice che, invece, non rileva in presenza di condanne pregresse (Sez.

U, n. 32318 del 30/03/2023, Rv. 284878); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 novembre 2024 La consigliera r latrice [OSCURATO:PERSONA] ent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di A. Esposito; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso con riferimento alla condanna per i reati di cui all'art. 337 cod. pen. e art. 189 cod. strada non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e, con riferimento alla incertezza della identificazione dell'imputato, smentiti dalla identificazione compiuta dagli agenti di pg (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); manifestamente infondati il motivo sulla insussistenza del dolo in relazione al reato di cui all'art. 189 cod. strada per la esaustiva motivazione espressa sul punto dalla sentenza impugnata che ha valorizzato le violente modalità dell'incidente e quello sulla mancata disapplicazione della recidiva reiterata che era fondato sulla insussistenza di pregressa dichiarazione di recidiva semplice che, invece, non rileva in presenza di condanne pregresse (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Rv. 284878); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 La consigliera r latrice [OSCURATO:PERSONA] ent
Sentenza Cassazione n. 46958/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris