CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2024
Cassazione n. 01366/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 del TRIBUNALE di MILANOdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, gli ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi nove di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, commesso in Milano il 3 maggio 2024: che, con l'unico motivo di ricorso, deduce erronea applicazione di legge in relazione alla mancata valutazione della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen., per il proscioglimento, anche in ragione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen; CONSIDERATO che le censure di cui sopra non sono consentite, in quanto l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della sentenza di applicazione della pena su richiesta alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri, Rv. 278337; Sez. 2, n. 4727 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Oboroceanu, Rv. 272014), tra le quali non rientra la denunzia di vizi in tema di penale responsabilità, avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell'accusa mossa nei suoi confronti (in termini, Sez. 2, n. 41785 del 6/10/2015, Ayari, Rv. 264595); che. per le medesime ragioni, detta limitazione opera anche per le censure relative all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., mentre quelle afferenti alla erronea qualificazione giuridica del fatto, in astratto ammissibili, non risultano proposte con la dovuta specificità; RITENUTO pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, della somma di euro tremila, stimata equa, in favore della cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2024 Il