CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 luglio 2021
Cassazione n. 27725/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 17518-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 392/2018 del TRIBUNALE di MATERA, depositata il 19/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2018 n.17518 sez. 52 - ud. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello avverso la sentenza con la quale il giudice di pace di Matera aveva rigettato l'opposizione da loro proposta avverso l'ingiunzione di pagamento conseguente al verbale di contestazione di violazione dell'articolo 146, comma 2, del codice della strada rilevato dalla polizia municipale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del conducente [OSCURATO:PERSONA] e della proprietaria dell'auto [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il Tribunale di Matera rigettava l'impugnazione. In particolare, il giudice dell'appello evidenziava che la motivazione resa dal giudice di pace era sufficiente e idonea in quanto riferita ai motivi di opposizione e all'ordinanza di ingiunzione oggetto di contestazione. Infatti, nell'ordinanza ingiunzione si dava specifica contezza delle motivazioni poste a base della contestazione della violazione concernenti la mancanza di contestazione immediata, in particolare avuto riguardo ai concomitanti impegni dell'agente accertatore e all'intensità del traffico e al tipo dinamica della violazione, sicché era giustificata l'impossibilità di procedere a contestazione immediata tenuto conto della violazione intervenuta in corrispondenza dell'intersezione con semaforo e non potendosi cagionare intralcio alla circolazione. 3. Quanto alla censura di tardività della notifica la stessa doveva ritenersi infondata. Infatti, il verbale era del 23 dicembre 2009 e la missiva per la notifica era stata consegnata all'ufficio per la notifica al più in data 22 maggio 2010 come riportato sull'avviso di ricevimento. 4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. 5. La prefettura di Matera è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2018 n.17518 sez. 52 - ud.Il ricorso per cassazione è stato notificato alla Prefettura di Matera presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza e non, come invece imposto dall'art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933, all'Avvocatura Generale dello Stato. Tale notifica è nulla (Cass. SU n. 608 del 2015; Cass. n. 22079 del 2014), con la conseguenza che, in difetto di costituzione dell'amministrazione resistente, la Corte deve disporne la rinnovazione, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., all'Avvocatura Generale dello Stato (Cass. n. 9411 del 2011; Cass. n. 22767 del 2013; Cass. n. 22079 del 2014; Cass. SU n. 608 del 2015). P.Q.M. La Corte ordina la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti dell'Avvocatura Generale dello Stato entro il termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in da