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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 06345/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 8001-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 173, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente- 2022 contro 24 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimati - avverso la sentenza n. 536/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 23/06/2015 R.G.N. 676/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 8001/2016 [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]" dal 1997 e geometra iscritto all'albo professionale, veniva ingiunto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a corrispondere Euro 3.878,55 alla Cassa di previdenza e assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] (d'ora in avanti Cassa) a titolo di mancato versamento di contributi previdenziali per gli anni 2005 e 2006; la Corte d'appello di Bologna, confermando, con diversa motivazione, la sentenza del Tribunale di Modena, ha accolto l'opposizione a cartella di pagamento proposta dal Ferri; ha affermato che il geometra che svolga attività di mediazione immobiliare, non ha alcun obbligo di iscriversi all'albo professionale, atteso che i due tipi di attività sono nettamente separati, tant'è che l'attività di mediatore immobiliare prescinde dal possesso del titolo di geometra e dall'iscrizione al relativo albo; che qualora il geometra iscritto all'albo professionale abbia adempiuto alla comunicazione preventiva, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto della Cassa, circa il non esercizio dell'attività professionale, i redditi derivanti dall'attività di mediazione immobiliare non sono soggetti a obblighi contributivi nei confronti della Cassa; la cassazione della sentenza è domandata dalla Cassa di previdenza e assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria; [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]: il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 Statuto della Cassa in relazione all'art. 1, d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 509"; la corretta interpretazione della norma statutaria comporterebbe che la scelta del geometra di iscriversi all'albo professionale "attrae" il reddito derivante dall'attività di mediatore immobiliare nel reddito assoggettabile a contribuzione in favore della Cassa; il secondo motivo, ancora formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, legge 3 febbraio 1989, n. 39"; la Corte d'appello avrebbe travisato il significato della norma che definisce l'ampiezza dei compiti degli agenti di mediazione, e la prevalente assimilazione delle competenze tecniche a questi riconosciute, rispetto a quelle proprie del geometra; la Cassa conclude che qualora il Ferri avesse voluto far cessare, ogni vincolo contributivo, avrebbe dovuto cancellarsi, come poi ha fatto nel 2007 (o non iscriversi fin dall'inizio) all'albo professionale, eliminando ogni problema di contribuzione e contenzioso; il terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., lamenta "Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia"; rivendica contiguità fra l'attività di geometra e quella di agente immobiliare, con conseguente assoggettamento dei redditi prodotti in tale ultima qualità, ai fini contributivi; la circostanza di una assenza di immutabilità nel tempo della professione di geometra invocata nel ricorso in appello non sarebbe stata affatto considerata dal giudice di merito; i tre motivi vanno esaminati congiuntamente per logica connessione; essi sono infondati; sul tema generale dell'obbligo contributivo del geometra iscritto all'albo, la giurisprudenza di legittimità è attestata sul principio di diritto, affermato anche dalla recente Cass. n. 4568 del 2021, secondo cui: "In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta Cassa, l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla

I. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti"; questa Corte ha altresì chiarito quali debbano considerarsi i redditi "attratti" nell'obbligo contribuivo, affermando che "Il contributo professionale dovuto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza tra i geometri va determinato in relazione al reddito professionale del geometra, ossia a quello strettamente inerente all'esercizio della professione; ne consegue che sono esclusi dal contributo previdenziale altri redditi non direttamente riconducibili alla suddetta professione, quali gli emolumenti percepiti a titolo di compenso per l'attività di amministratore di condominio. (Così, Cass. n. 27125 del 2017; cfr. anche Cass. n. 20106 del 2017, che ha escluso i redditi derivanti da compensi per la presidenza del c.d.a. di società);il caso in esame invera un'ulteriore specificazione del principio di diritto da ultimo richiamato, di cui costituisce concreta applicazione; la Corte territoriale ha dato, dunque, idonea attuazione a tale principio, ponendo opportunamente in evidenza come la legge che disciplina l'esercizio dell'attività di mediazione immobiliare (art. 3, co.1,

I. 39/89 modificata dalla I.n.57 del 2001), nel sancire i requisiti per l'abilitazione alla professione ai fini dell'iscrizione al ruolo dei mediatori, non operi alcun richiamo alle attività che caratterizzano il profilo professionale del geometra; da ciò discende l'ulteriore conferma che le due professioni - di geometra e di mediatore immobiliare - si pongono su piani diversi e che i redditi da esse derivanti soggiacciono a regimi contributivi differenti, di tal che il mediatore immobiliare, che sia iscritto all'albo professionale non è tenuto a corrispondere alla Cassa professionale i contributi con riguardo ai redditi conseguiti nella sua attività, in quanto non direttamente riconducibili alla professione di geometra e, perciò stesso, soggetti a uno specifico regime previdenziale; in definitiva, il ricorso va rigettato; non si provvede sulle spese in favore della parte rimasta intimata; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'arti, comma 17 della

I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale dell'il gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

En

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 8001-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 173, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente- 2022 contro 24 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimati - avverso la sentenza n. 536/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 23/06/2015 R.G.N. 676/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 8001/2016 [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]" dal 1997 e geometra iscritto all'albo professionale, veniva ingiunto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a corrispondere Euro 3.878,55 alla Cassa di previdenza e assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] (d'ora in avanti Cassa) a titolo di mancato versamento di contributi previdenziali per gli anni 2005 e 2006; la Corte d'appello di Bologna, confermando, con diversa motivazione, la sentenza del Tribunale di Modena, ha accolto l'opposizione a cartella di pagamento proposta dal Ferri; ha affermato che il geometra che svolga attività di mediazione immobiliare, non ha alcun obbligo di iscriversi all'albo professionale, atteso che i due tipi di attività sono nettamente separati, tant'è che l'attività di mediatore immobiliare prescinde dal possesso del titolo di geometra e dall'iscrizione al relativo albo; che qualora il geometra iscritto all'albo professionale abbia adempiuto alla comunicazione preventiva, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto della Cassa, circa il non esercizio dell'attività professionale, i redditi derivanti dall'attività di mediazione immobiliare non sono soggetti a obblighi contributivi nei confronti della Cassa; la cassazione della sentenza è domandata dalla Cassa di previdenza e assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria; [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]: il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 Statuto della Cassa in relazione all'art. 1, d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 509"; la corretta interpretazione della norma statutaria comporterebbe che la scelta del geometra di iscriversi all'albo professionale "attrae" il reddito derivante dall'attività di mediatore immobiliare nel reddito assoggettabile a contribuzione in favore della Cassa; il secondo motivo, ancora formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, legge 3 febbraio 1989, n. 39"; la Corte d'appello avrebbe travisato il significato della norma che definisce l'ampiezza dei compiti degli agenti di mediazione, e la prevalente assimilazione delle competenze tecniche a questi riconosciute, rispetto a quelle proprie del geometra; la Cassa conclude che qualora il Ferri avesse voluto far cessare, ogni vincolo contributivo, avrebbe dovuto cancellarsi, come poi ha fatto nel 2007 (o non iscriversi fin dall'inizio) all'albo professionale, eliminando ogni problema di contribuzione e contenzioso; il terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., lamenta "Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia"; rivendica contiguità fra l'attività di geometra e quella di agente immobiliare, con conseguente assoggettamento dei redditi prodotti in tale ultima qualità, ai fini contributivi; la circostanza di una assenza di immutabilità nel tempo della professione di geometra invocata nel ricorso in appello non sarebbe stata affatto considerata dal giudice di merito; i tre motivi vanno esaminati congiuntamente per logica connessione; essi sono infondati; sul tema generale dell'obbligo contributivo del geometra iscritto all'albo, la giurisprudenza di legittimità è attestata sul principio di diritto, affermato anche dalla recente Cass. n. 4568 del 2021, secondo cui: "In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta Cassa, l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla I. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti"; questa Corte ha altresì chiarito quali debbano considerarsi i redditi "attratti" nell'obbligo contribuivo, affermando che "Il contributo professionale dovuto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza tra i geometri va determinato in relazione al reddito professionale del geometra, ossia a quello strettamente inerente all'esercizio della professione; ne consegue che sono esclusi dal contributo previdenziale altri redditi non direttamente riconducibili alla suddetta professione, quali gli emolumenti percepiti a titolo di compenso per l'attività di amministratore di condominio. (Così, Cass. n. 27125 del 2017; cfr. anche Cass. n. 20106 del 2017, che ha escluso i redditi derivanti da compensi per la presidenza del c.d.a. di società);il caso in esame invera un'ulteriore specificazione del principio di diritto da ultimo richiamato, di cui costituisce concreta applicazione; la Corte territoriale ha dato, dunque, idonea attuazione a tale principio, ponendo opportunamente in evidenza come la legge che disciplina l'esercizio dell'attività di mediazione immobiliare (art. 3, co.1, I. 39/89 modificata dalla I.n.57 del 2001), nel sancire i requisiti per l'abilitazione alla professione ai fini dell'iscrizione al ruolo dei mediatori, non operi alcun richiamo alle attività che caratterizzano il profilo professionale del geometra; da ciò discende l'ulteriore conferma che le due professioni - di geometra e di mediatore immobiliare - si pongono su piani diversi e che i redditi da esse derivanti soggiacciono a regimi contributivi differenti, di tal che il mediatore immobiliare, che sia iscritto all'albo professionale non è tenuto a corrispondere alla Cassa professionale i contributi con riguardo ai redditi conseguiti nella sua attività, in quanto non direttamente riconducibili alla professione di geometra e, perciò stesso, soggetti a uno specifico regime previdenziale; in definitiva, il ricorso va rigettato; non si provvede sulle spese in favore della parte rimasta intimata; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'arti, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale dell'il gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. En
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