CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32605/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Quanto al primo motivo, proposto per la mancata rilevazione della intervenuta estinzione dei reati ascritti, innanzitutto non tiene conto dell'indirizzo di legittimità per cui le contravvenzioni ex artt. 83 93 e 95 DPR 380/01 e e 64 71 65 72 del DPR 380/01 integrano reati non istantanei bensì permanenti - posto che in tema di legislazione antisismica, le contravvenzioni di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione hanno natura di reati permanenti, la cui consumazione si protrae sino a che il responsabile, rispettivamente, non presenti la relativa denuncia con l'allegato progetto, non termini l'intervento oppure non ottenga la relativa autorizzazione. (Sez. 3 -, n. 2210 del 16/12/2021 (dep. 19/01/2022 ) Rv. 282410 - 01) e ancora, la contravvenzione di esecuzione di lavori in cemento armato in assenza di un progetto esecutivo e della direzione di un tecnico abilitato, di cui agli artt. 71 e 64 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ha natura di reato permanente, con la conseguenza che il termine di prescrizione decorre dal completamento dell'opera o dalla totale sospensione dei lavori a seguito di provvedimento autoritativo ovvero, ancora, dalla desistenza volontaria del soggetto agente, consistente in un comportamento inequivoco di definitiva cessazione della condotta antigiuridica (Sez. 3 - , Sentenza n. 9275 del 18/10/2018 Ud. (dep. 04/03/2019 ) Rv. 275140 - 01) - . Peraltro, come osservatosi in tema di legislazione antisismica, con riflessione che deve valere anche in ordine specificamente alle costruzioni in cemento armato, la formulazione del teso normativo, che parla di preavviso scritto, vale a individuare il momento consumativo del reato, non già la cessazione dell'obbligo di consentire il controllo dell'attività costruttiva anche dopo il suo inizio, controllo che risponde a indiscutibili esigenze di pubblico interesse, sicché deve ritenersi che alla consumazione del reato segua la permanenza dell'omissione criminosa finché l'adempimento dell'obbligo non si esaurisca, cioè almeno fino all'esaurimento dell'attività costruttiva (Sez. 3, n. 7873 del 19/03/1999 Rv. 214501 - 01; Cass., Sez. III, Sez. III, 27 febbraio 1998 n. 720). In altri termini, la permanenza si decide in base all'attualità dell'esigenza che determina l'imposizione dell'obbligo penalmente sanzionato, risultando altrimenti gravemente contraddittorio ritenere che il ritardo nell'adempimento possa determinarne la cessazione, nel senso che il costruttore se non ha dato preventivamente l'avviso della costruzione intrapresa non è più tenuto a darne comunicazione alle autorità amministrative competenti ne' a depositarne il progetto. Altro è, infatti, disporre l'immediatezza della consumazione del reato, a garanzia del puntuale adempimento dell'obbligo, altro è dedurne l'istantaneità della condotta omissiva in base alla semplice formulazione letterale del precetto, senza riguardo al protrarsi di essa che sta alla base del concetto stesso di permanenza del reato. Inoltre la deduzione è fondata su una prospettazione di dati e valutazioni coinvolgenti il merito, e quindi è inammissibile anche sotto tale aspetto. Quanto al secondo motivo relativo a vizi di violazione di legge e motivazione in relazione all'art. 131 bis c.p., il giudice ha valorizzato la consumazione di plurimi reati quali quelli per cui è intervenuta condanna in materia sismica e relativa a costruzioni in cemento armato, riferiti ad un intervento edilizio che seppur non oggetto di condanna, per successiva sanatoria, comunque assume rilievo in sé quanto alla rilevanza e gravità dei reati residui ascritti. La motivazione quindi appare logica e corretta, in linea con l'indirizzo, valevole anche per interventi in materia di opere in cemento armato, per cui in relazione alle fattispecie di cui agli artt. 93 e 95 del d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, la particolare tenuità del fatto va verificata alla luce della concreta entità dell'intervento edilizio realizzato - nel caso di specie rilevante -, dello stato, della condizione, della natura e della morfologia dei luoghi, tenendo conto del bene giuridico protetto e dell'interesse sotteso alla specifica disposizione incriminatrice, consistente nella tutela della pubblica incolumità (Sez. 3, Sentenza n. 783 del 20/04/2017 Ud. (dep. 11/01/2018) Rv. 271865 - 01) Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu