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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 27778/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato l'affermazione della sua responsabilità pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90.

Deduce vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Il ricorso è inammissibile.

Esso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha offerto (pp. 5 e 6) una motivazione congrua e corretta in diritto sulle ragioni per le quali ha disatteso l'invocata applicazione della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90.

Motivazione con la quale il ricorrente, peraltro, non si è confrontato, limitandosi a riprodurre profili di doglianza cui la Corte di appello ha già offerto puntuale risposta.

All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato l'affermazione della sua responsabilità pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90. Deduce vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Il ricorso è inammissibile. Esso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha offerto (pp. 5 e 6) una motivazione congrua e corretta in diritto sulle ragioni per le quali ha disatteso l'invocata applicazione della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90. Motivazione con la quale il ricorrente, peraltro, non si è confrontato, limitandosi a riprodurre profili di doglianza cui la Corte di appello ha già offerto puntuale risposta. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27778/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris