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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 03554/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Perugia, con sentenza emessa in data 02/03/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Perugia resa in data 15/07/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 cod. pen. quanto al capo A) dell'imputazione e di cui agli artt. 110, 648 e 61 n. 2 cod. pen. quanto al capo B) dell'imputazione.

Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità penale del solo [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza in relazione al corposo compendio probatorio acquisito a carico di entrambi i prevenuti]; ritenuto che il secondo motivo, con cui si deplora l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio con riferimento all'aumento di pena operato a titolo di continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., non è ammesso in sede di legittimità poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive [si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza in punto di dosimetria della pena]; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 11/10/2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Perugia, con sentenza emessa in data 02/03/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Perugia resa in data 15/07/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 cod. pen. quanto al capo A) dell'imputazione e di cui agli artt. 110, 648 e 61 n. 2 cod. pen. quanto al capo B) dell'imputazione. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità penale del solo [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza in relazione al corposo compendio probatorio acquisito a carico di entrambi i prevenuti]; ritenuto che il secondo motivo, con cui si deplora l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio con riferimento all'aumento di pena operato a titolo di continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., non è ammesso in sede di legittimità poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive [si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza in punto di dosimetria della pena]; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/10/2022 Il
Sentenza Cassazione n. 03554/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris