CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 40202/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 dicembre 2021, il Tribunale di Bari, investito della richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermava il provvedimento del 15.11.2021 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede aveva applicato nei confronti del predetto la misura della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 336, 339 cod. pen., in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cl. '82, ai danni dell'ispettore di polizia [OSCURATO:PERSONA] (capo 8 della provvisoria contestazione) e di detenzione e porto illegali di una pistola semiautomatica con matricola parzialmente abrasa (capo 9 della provvisoria contestazione), tutti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis 1 cod. pen., commessi il 7.8.2014. Condivideva il suddetto Tribunale il giudizio di gravità indiziaria formulato dal Giudice della cautela sulla base dei dati emergenti dalle indagini e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, spiegava che la vicenda concerneva gravissimi episodi delittuosi avvenuti anni or sono a Canosa di Puglia, che erano rimasti irrisolti per lunghissimo tempo prima che emergesse l'apporto conoscitivo dei due suddetti collaboratori di giustizia, che avevano iniziato a rendere dichiarazioni accusatorie nel dicembre 2018 a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro, ma in via del tutto autonoma; in data 7.8.2014 alcuni soggetti travisati da passamontagna a bordo di un ciclomotore tipo enduro avevano esploso sei colpi di pistola contro l'autovettura dell'ispettore Boccagna, parcheggiata nei pressi del Commissariato di Canosa; il successivo 11 agosto veniva ritrovata una pistola con matricola parzialmente abrasa, che i successivi accertamenti balistici avevano dimostrato essere l'arma con la quale era stata attinta l'auto dell'ispettore; l'arma perfettamente funzionante era stata utilizzata nell'evento criminoso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Canosa di Puglia e nell'esplosione di nove proiettili, verificatasi in data 3.5.2014 contro il cancello della ditta [OSCURATO:SOCIETA]. di Melfi; tale ultima esplosione si inseriva nell'escalation intimidatoria che aveva connotato il tentativo di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], amministratore della citata ditta, vicenda per la quale il Pellegrino era stato definitivamente condannato unitamente a [OSCURATO:PERSONA] cl. '82; inoltre, nel corso di altre indagini relative ad attività estorsive in danno di [OSCURATO:PERSONA], /? la Procura di Trani aveva disposto l'intercettazione ambientale delle conversazioni a bordo dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], di fatto in uso al marito, [OSCURATO:PERSONA], e ai suoi amici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; era, però successo che il 3.8.2014 [OSCURATO:PERSONA] aveva rinvenuto la strumentazione elettronica atta alla captazione e, dopo averla smontata dall'auto, l'aveva consegnata all'ispettore Boccagna; le indagini attivate dopo l'esplosione dei colpi di pistola contro l'autovettura del Boccagna; avvenuta il 7.8.2014, non avevano approdato ad alcun risultato prima delle propalazioni dei due citati collaboratori di giustizia. Dopo avere riportato le dichiarazioni di costoro, il Tribunale riteneva condivisibile il giudizio di attendibilità effettuato dal giudice della cautela nei confronti dei suddetti collaboratori e riteneva, altresì, che le loro dichiarazioni erano certamente idonee a essere apprezzate in termini di reciproco riscontro. Condivideva, altresì, il Tribunale il giudizio in merito alla ricorrenza dell'aggravante del metodo mafioso e delle esigenze cautelari effettuato dal Giudice per le indagini preliminari di Bari e alla scelta del presidio di contenimento ed escludeva che potesse ravvisarsi una violazione del principio del ne bis in idem in relazione ai reati in materia di armi, come sostenuto dalla difesa, che aveva evidenziato come il Pellegrino fosse stato condannato con sentenza passata in giudicato per detti delitti,. 2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando tre distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto l'errata qualificazione giuridica dei fatti contestati al capo 8 della provvisoria imputazione e ha sostenuto che non sarebbe configurabile il reato di cui agli artt. 336 e 339 cod. pen.. Secondo la difesa, la motivazione svolta, sul punto, dal Tribunale sarebbe, da un lato, poco puntuale (atteso che è diverso il profilo dell'atto compiuto come rivalsa per un'attività già compiuta dal pubblico ufficiale rispetto al metus utilizzato per forzare la volontà dello stesso in comportamenti futuri) e, dall'altro, errata in relazione alla corretta parametrazione della condotta nella fattispecie sostanziale; il Tribunale, infatti, ha ritenuto che l'esplosione di colpi di arma da fuoco contro l'autovettura dell'ispettore di polizia avesse costituito un avvertimento dal chiaro sapore mafioso e non un danneggiamento; epperò, dalle dichiarazioni dei collaboratori emergerebbe che la condotta avrebbe avuto piuttosto finalità punitive in relazione all'attività investigativa compiuta in quel periodo dagli appartenenti al Commissariato di Canosa; nessuna minaccia per il futuro sarebbe stata immaginata, prospettata e ancor meno evidenziata da chi ebbe a subire l'attentato. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione in relazione alla censura difensiva, con la quale era stato evidenziato che il fatto reato costituito dalla detenzione della pistola di cui al capo 9 della provvisoria imputazione risultava coperto da giudicato.Ha, al riguardo, sostenuto che la motivazione del Tribunale sarebbe apparente ed errata, avendo peraltro, lo stesso Tribunale in maniera ínconferente fatto riferimento al concetto di "pregresso uso" della pistola, del tutto estraneo rispetto al tema relativo alla detenzione dell'arma. 2.3. Con il terzo motivo, la difesa ha dedotto violazione del disposto di cui all'art. 192 cod. proc. Ha censurato la difesa il giudizio svolto dal Tribunale in relazione alla ritenuta attendibilità dei collaboratori di giustizia e ha messo in evidenza che i predetti si erano frequentati nel carcere di Trani prima dell'inizio della loro collaborazione e che tra i racconti degli stessi vi erano delle discrasie, erroneamente ritenute riguardare aspetti marginali della vicenda, dovendosi osservare che le circostanze riferite erano di dominio pubblico nella piccola realtà della cittadina di Canosa di Puglia. 3. Si è proceduto alla trattazione del procedimento con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in assenza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. Non è fondato il terzo motivo di ricorso, da scrutinarsi prima degli altri perché afferente a presunta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che sono state poste a fondamento della ritenuta gravità indiziaria. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale ha, innanzitutto, proceduto a valutare l'attendibilità dei citati dichiaranti, esaminando le ragioni poste a base della loro scelta collaborativa e, quindi, a valutare i loro racconti. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che i riferimenti dichiarativi di costoro risultavano resi in modo del tutto indipendente e in fasi diverse del procedimento e che nessun concreto elemento aveva rilevato che essi siano frutto di preventiva concertazione o che abbiano tratto origine dalle medesime fonti informative; ha, altresì, sottolineato che le dichiarazioni dei citati collaboratori erano state già positivamente valutate dall'[OSCURATO:PERSONA]. Ha evidenziato, inoltre, che: le dichiarazioni dei predetti si erano mostrate scevre da significative contraddizioni o da rilevanti vizi di precisione, costanza e coerenza, risultando, anzi, quasi sempre accompagnate da affermazioni auto - accusatorie; i collaboratori avevano affermato di avere diretta cognizione rispetto a reati gravissimi dagli stessi compiuti, neppure conosciuti dagli inquirenti nella loro storicità. Rispondendo alle censure difensive, riproposte in questa sede, il Tribunale ha affermato, con motivazione non manifestamente illogica, che, ove mai i due collaboratori avessero concertato le loro dichiarazioni, le stesse sarebbero risultate perfettamente sovrapponibili, mentre le discrasie riscontrate, ma afferenti a dati non essenziali della vicenda, erano il chiaro segno di genuinità (in particolare, con riguardo alla provenienza della moto, condotta da [OSCURATO:PERSONA], in sella della quale vi era colui che aveva esploso i colpi di pistola nei confronti dell'autovettura del Boccagna, vale a dire l'attuale indagato). 2. Ebbene, al di là del vizio formalmente denunciato, le censure difensive non sono, a giudizio del Collegio, idonee a disarticolare le argomentazioni dell'ordinanza impugnata, dovendosi osservare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo, 3. Non è neppure fondato il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa ha censurato la decisione impugnata in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti contestati al capo 8 della provvisoria imputazione. Al riguardo, giova evidenziare come il Tribunale ha messo in rilievo che entrambi i collaboratori di giustizia avevano collegato l'esplosione dei colpi di arma da fuoco contro l'auto dell'ispettore Boccagna all'attività istituzionale di questi ([OSCURATO:PERSONA] aveva, infatti, affermato che il Boccagna "stava dando troppo fastidio in quel periodo" con le sue indagini e [OSCURATO:PERSONA] aveva anche riferito, nei dettagli, l'episodio del ritrovamento della cimice a bordo dell'autovettura in uso a [OSCURATO:PERSONA]) ; e alla stregua di tale ricostruzione dei fatti ha concluso che era "fin troppo evidente che la minaccia al pubblico ufficiale non si concretizzò nell'interlocuzione che con Boccagna ebbe [OSCURATO:PERSONA] [...], ma nella successiva esplosione dei colpi di pistola contro la sua autovettura, in un avvertimento dal chiaro sapore mafioso, non riconducibile al mero danneggiamento"; ha aggiunto: "che la provocazione fosse stata eccessiva finanche in una logica delinquenziale è attestato dal successivo ritrovamento della moto e dell'arma utilizzate per commetterlo, evento non certo casuale e che si apprende da [OSCURATO:PERSONA] essere stato ispirato da un più saggio malavitoso, alleato dei Campanella, al fine di attenuare la prevedibile reazione delle Forze dell'Ordine". 4. Orbene, ai fini dell'integrazione del delitto di violenza o minaccia a pubblico ufficiale di cui all'art. 336 cod. pen. non è necessaria una minaccia diretta o personale, essendo sufficiente l'uso di qualsiasi coazione, anche morale, ovvero una minaccia anche indiretta, C \I (t ) Z) t purché sussista la idoneità a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale. x Nel caso di specie, le concrete modalità dell'azione nonché le esplicite dichiarazioni dei (1) (13 CA t i collaboratori di giustizia depongono univocamente in favore di quanto ritenuto dal .a Tribunale. o • •— O 03 c= s al • • 5. Parimenti, non merita accoglimento il secondo motivo di gravame relativo t.n -les4 w = all'eccezione afferente alla presunta violazione del principio del ne bis in idem. E u) ce- cs:5 E A tale proposito, osserva il Collegio che le date delle contestazioni (quella riguardante i- (.D c-.. il processo conclusosi con sentenza divenuta irrevocabile e quella contenuta nel capo 9 della provvisoria contestazione del presente procedimento) sono diverse e diversi sono i reati alla cui consumazione la detenzione illegale dell'arma era diretta. Peraltro, va condiviso il principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui "l'eccezione di bis in idem è deducibile in qualsiasi stato e grado del procedimento dinnanzi al giudice cui è rivolto l'esercizio dell'azione penale, con esclusione, pertanto, del giudice dell'impugnazione cautelare, stante la competenza funzionale di questi, circoscritta alla verifica incidentale della gravità indiziaria nei limiti e per le finalità di cui all'art. 273 cod. proc. pen." (Cass. Sez. 2, n. 29209 del 04/09/2020, Rv. 279819 -01; conforme: Cass. Sez. 5, n. 1907 del 17/10/1995, Rv. 202630 -01). 6. Alla stregua delle superiori osservazioni, il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; la Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria gli