CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 18414/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 Aprile 1987 avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina, disponeva la sostituzione della pena applicata a SAGA [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza nottetempo di cui all'art.186 comma 2 lett.b) e 2 sexies C.d.S. in lavoro di pubblica utilità in favore della città metropolitana di Messina, rigettando nel resto l'appello. 2. In relazione alla richiesta del riconoscimento della causa di non punibilità di cui aliàrt.131 bis cod.pen. il giudice distrettuale evidenziava come la condotta non poteva ritenersi di particolare tenuità in ragione del grado di ebbrezza alcolica riscontrato e in ragione del pericolo alla sicurezza della circolazione stradale che la guida dell'imputato avrebbe potuto determinare, anche in ragione del fatto che la condotta era stata realizzata nelle prime ore del mattino. 3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato denunciando violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'artp131 bis cod.pen. laddove la Corte di Appello, pur ammettendo che ricorressero le condizioni oggettive inerenti ai limiti di pena, escludeva il beneficio per carenza dei profili soggettivi del reo. A tale riguardo evidenziava che la disciplina dell'art.131 bis cod.pen. era tesa a valorizzare la particolare tenuità della condotta e dell'offesa e che pertanto non poteva prescindere da una valutazione sulla condotta tenuta dal reo e dalla gravità del nocumento provocato M luce delle circostanze del caso concreto, che nella specie dovevano ritenersi di rilievo assai modesto, in quanto i verbalizzanti non avevano segnalato anomalie nella condotta di guida del conducente, r:J2i il 'traffico era inesistente, gira l'imputato era incensurato e aveva tenuto un comportamento corretto in sede di accertamenti edsizi era stata riconosciuta la sospensione condizionale della pena tenuto altresì conto della condotta successiva ai fatti in cui il SAGA aveva seguito un percorso presso il SERT che dava conto della mancata assunzione di alcol in epoca successiva; il grado di ebbrezza si poneva nella fascia intermedia e cize la circostanza che la guida si era realizzata in orario notturno, oltre ad essere evenienza considerata ai fini dell'aggravamento, in concreto non aveva avuto alcuna ripercussione sulla sicurezza pubblica stante la rarefazione della circolazione in quell'orario.Censurava pertanto la motivazione della sentenza impugnata in quanto, a fronte di un quadro, delineato dalla stessa motivazione della corte distrettuale, compatibile con la particolare tenuità del fatto reato, la causa di esclusione della punibilità era stata negata sulla base del grado di ebbrezza alcolica e dell'astratta pericolosità della guida. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Messina deve essere rigettato. 2. La Corte di Appello ha escluso l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. evidenziando tra l'altro che lo scostamento rispetto al livello soglia riscontrato sul conducente (1,49 e 1,40 g/l) era particolarmente rilevante ma anche perché la illecita condotta aveva posto in serio pericolo i beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice, tenuto altresì conto dell'ora notturna. 3. Del tutto conforme a quanto sopra evidenziato sul punto è la sentenza a sez.U, n. 13681 del 25.2.2016, Tushaj, che tra l'altro così motiva "Orbene, è chiaro che il superamento della soglia di rilevanza penale coglie il minimo disvalore della situazione dannosa o pericolosa. Il giudice che ritiene tenue una condotta collocata attorno all'entità minima del fatto conforme al tipo, contrariamente a quanto ritenuto dall'ordinanza di rimessione, non si sostituisce al legislatore, ma anzi ne recepisce fedelmente la valutazione. Naturalmente, pure in tale caso la valutazione riguarda la fattispecie concreta nel suo complesso e quindi tutti gli aspetti già più volte evocati, che afferiscono alla condotta, alle conseguenze del reato ed alla colpevolezza. Chiaramente, quanto più ci si allontana dal valore-soglia tanto più è verosimile che ci si trovi in presenza di un fatto non specialmente esiguo. Tuttavia, nessuna conclusione può essere tratta in astratto, senza considerare cioè le peculiarità del caso concreto. Insomma, nessuna presunzione è consentita". 'E stato altresì precisato che ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (sez.6, n.55107 del 8 Novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv.274647). In tale prospettiva la sentenza impugnata ha correttamente valorizzato la circostanza del rilevante discostamento del tasso alcolico, prossimo al valore soglia superiore (1,49 g/I), tale da connotare di particolare antidoverosità la condotta del ricorrente sia con riferimento alle modalità del fatto reato (art.133 comma 1 n.1 cod.pen.), sia in relazione al pericolo per la circolazione stradale e per la pubblica incolumità (art.133 comma 1 n.2 cod.pen.) pericolo che, in relazione alla contravvenzione di cui all'art.186 C.d.S., viene in considerazione quale pericolo presunto (sez.4, n.24249 del 28 Aprile 2006, Crepaldi, Rv.234416) ma che, nella specie, assume rilevanza anche in relazione all'orario notturno in cui si è realizzata la contravvenzione tanto da connotare il fatto in termini distonici rispetto alle condizioni di applicabilità dell'istituto in parola. 3. D'altro canto gli elementi circostanziali indicati dalla parte ricorrente a sostegno della riconducibilità della condotta e dell'offesa nel perimetro di cui all'art.131 bis cod.pen., in modo da disarticolare la valutazione espressa nella sentenza impugnata, risultano sub-valenti rispetto a quanto valorizzato dal giudice di appello in quanto, lungi dal fornire una interpretazione o una giustificazione alla condizione di ebbrezza alcolica in cui versava il conducente al momento dell'accertamento, richiamano profili soggettivi e condotte successive al fatto che assumono rilievo secondario, in quanto non strettamente connesse al fatto reato e alle modalità della condotta contestata all'imputato, le cui connotazioni oggettive risultano adeguatamente apprezzate in sentenza ai fini della esclusione del beneficio. 4. Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s