CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 giugno 2025
Cassazione n. 30021/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 957/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP - 04/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 6742/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per l’annullamento della sentenza dell’11 novembre 2024 della Corte di appello di Torino che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena, condizionalmente sospesa, di due anni di reclusione, oltre pene accessorie, irrogata con sentenza del 18 aprile 2024 del Tribunale di Alessandria per il reato di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 a lui ascritto perché, al fine di evadere l’imposta sul reddito della società C.G. S.r.l. da CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 30021/2025 Roma, lì, 01/09/2025 lui rappresentata, aveva indicato nella dichiarazione annuale relativa a detta imposta per l’anno 2013 elementi attivi in misura pari ad euro 0 a fronte di elementi attivi effettivi pari ad euro 990.000,00, così evadendo l’IRES per l’importo di euro 193.298,00. Con la stessa sentenza era stata disposta la confisca del profitto anche in forma equivalente ove non reperito presso la società. 1.1.Con unico motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 per essere stata disposta la confisca per equivalente nei suoi confronti pur non avendo percepito il frutto della sua illecita iniziativa. Richiama, in particolare, il contrasto interpretativo sorto nella giurisprudenza di legittimità, oggetto di devoluzione alle Sezioni Unite penali con ordinanza Sez. 6, n. 22935 del 05/03/2024 in ordine al seguente quesito di diritto: «Se, in caso di pluralità di concorrenti nel reato, la confisca per equivalente del relativo profitto possa essere disposta per l'intero nei confronti di ciascuno di essi, indipendentemente da quanto da ognuno eventualmente percepito, oppure se ciò possa disporsi soltanto quando non sia possibile stabilire con certezza la porzione di profitto incamerata da ognuno; od ancora se, in quest'ultimo caso, la confisca debba comunque essere ripartita tra i concorrenti, in base al grado di responsabilità di ognuno oppure in parti eguali, secondo la disciplina civilistica delle obbligazioni solidali». Le Sezioni Unite, prosegue, hanno fornito la seguente soluzione: «La confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale. In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti». Ribadita la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, il ricorrente ne trae alcune conseguenze: a) in primo luogo - afferma - deve essere rispettato il principio, costituzionalmente e convenzionalmente affermato, della proporzionalità della pena; la confisca nei confronti di chi non ha percepito alcun profitto dal reato è contraria al principio di proporzionalità; b) la confisca di valore deve tendere alla rieducazione del condannato, finalità pregiudicata nel caso dell’autore del reato che non ha tratto alcun beneficio dalla propria azione; c) in quanto sanzione penale, la confisca deve essere rispettosa del principio di individualizzazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 2.Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 3.Le deduzioni difensive propongono una interpretazione dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 che non solo contrasta con il chiaro tenore letterale della norma (e ne è sostanzialmente abrogante nella parte che disciplina la confisca per equivalente del profitto del reato tributario) ma si fonda anche sulla invocata applicazione del principio di diritto formulato in fattispecie tutt’affatto diversa da Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, Massini, secondo cui «la confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova delle derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale. In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti». 3.1.Nel caso di specie, incontestato il mancato reperimento del profitto del reato presso la società che ha beneficiato dell’evasione d’imposta (mancato reperimento che costituisce questione di fatto nemmeno devoluta in appello, tantomeno in questa sede), la confisca di beni per un valore equivalente al profitto (e cioè, all’imposta evasa) in disponibilità dell’autore del reato costituisce piana e diretta applicazione dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000. La deduzione che il ricorrente non ha personalmente beneficiato del risparmio di spesa ottenuto dalla società a seguito del mancato pagamento dell’imposta costituisce il presupposto giustificativo della confisca per equivalente del profitto nella sua interezza, non potendosi automaticamente estendere ai reati commessi da una sola persona i principi affermati da questa Corte di cassazione per i casi di concorso di persone nel reato; ciò per l’evidente diversità del presupposto di fatto che osta a pericolosi accostamenti, considerato che dati eterogenei non possono produrre, sul piano logico-giuridico, conseguenze identiche addirittura premianti, nell’ottica difensiva, di chi commette reati in forma singola e presso i quali non si rinvenga il profitto del reato. 3.2.Peraltro, il principio affermato da Sez. U, Massini, è malamente evocato perché la sentenza valorizza una generalizzazione empirica, tratta dall'esperienza comune (e in quanto tale sempre superabile in giudizio), per la quale chi partecipa alla commissione di un reato generatore di lucro lo fa per conseguire personalmente un vantaggio che, nella maggiore parte dei casi, ha una sua consistenza economica, e aggiunge che in mancanza di prova del quantum che sia stato effettivamente e concretamente percepito dai singoli correi, il vantaggio derivante dal reato deve essere ripartito in parti uguali tra gli stessi correi. Tutto qui; Sez. U, Massini, non ha mai messo in discussione la possibilità di confiscare in forma equivalente il profitto del reato materialmente non rinvenuto presso l’autore del reato. 3.3.Non è nemmeno chiara quale sia la declinazione pratica dell’invocato principio di necessaria proporzionalità della pena visto che: a) in termini generali, è stata disposta la confisca di beni per un valore (necessariamente) equivalente al profitto del reato, secondo quanto prevede l’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000; b) in termini concreti, non risulta nemmeno se e per quali quantità siano stati sequestrati/confiscati beni al ricorrente (che sul punto resta silente). 3.4.Va piuttosto richiamato e ribadito il principio affermato da Sez. 3, n. 11086 del 04/02/2022, Pulvirenti, Rv. 283028 - 02, che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-bis, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per contrasto con gli artt. 3, 42, 117 Cost., in relazione agli artt. 1 prot. n. 1 CEDU e 49 CDFUE, nella parte in cui prevede la confisca per equivalente e, quindi, il sequestro ad essa finalizzato nei confronti del rappresentante, legale o di fatto, di una persona giuridica, ove non sia possibile eseguire quello, diretto, del profitto di reato, anche sotto forma di risparmio di spesa, nei confronti dell'ente, in quanto la confisca, per la sua natura sanzionatoria, trova fondamento nella realizzazione di una condotta riconducibile a reati tributari, posta in essere dalla persona fisica nell'interesse o a vantaggio dell’ente. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di € 3.000,00. [OSCURATO:PERSONA] intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 04/06/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]