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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2024

Cassazione n. 06147/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1. 213.111:3 [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente perché, a differenza di quel che vi si deduce, la Corte di appello nel determinare la pena ha analiticamente richiamato i parametri indicati nell'art. 133 cod. pen. e, in particolare, quello inerente alla gravità del reato, valutando che Caruso si allontanò dal luogo in cui stava agli arresti domiciliari utilizzando indebitamente l'autorizzazione a recarsi al lavoro e, nel processo, cercando di mistificare l'arbitrario allontanamento; mentre ha negato le circostanze attenuanti generiche rimarcando l'assenza di elementi di valutazione favorevoli a fronte di quelli negativi prima ricordati; ritenuto che anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché non si confronta con la argomentazione sviluppata nella sentenza impugnata, nella quale si osserva che è implausibile che [OSCURATO:PERSONA] sia stato prelevato alle 10,20 da Genovese per recarsi (in ritardo) al lavoro, se si considera che i due alle 11,30 era ancora in giro per le strade di Siracusa mentre le distanza tra il luogo degli arresti domiciliari e quello in cui son stati sorpresi dalla Polizia è di 11 chilometri, percorribili in automobile in circa 15 minuti; ritenuto, pertanto, che it ricorsi deve'éssere dichiarato' inammissibile con la condanna dei ricorrenté al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibilé i ricorsO e condanna il ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso i 13 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA],i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1. 213.111:3 [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente perché, a differenza di quel che vi si deduce, la Corte di appello nel determinare la pena ha analiticamente richiamato i parametri indicati nell'art. 133 cod. pen. e, in particolare, quello inerente alla gravità del reato, valutando che Caruso si allontanò dal luogo in cui stava agli arresti domiciliari utilizzando indebitamente l'autorizzazione a recarsi al lavoro e, nel processo, cercando di mistificare l'arbitrario allontanamento; mentre ha negato le circostanze attenuanti generiche rimarcando l'assenza di elementi di valutazione favorevoli a fronte di quelli negativi prima ricordati; ritenuto che anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché non si confronta con la argomentazione sviluppata nella sentenza impugnata, nella quale si osserva che è implausibile che [OSCURATO:PERSONA] sia stato prelevato alle 10,20 da Genovese per recarsi (in ritardo) al lavoro, se si considera che i due alle 11,30 era ancora in giro per le strade di Siracusa mentre le distanza tra il luogo degli arresti domiciliari e quello in cui son stati sorpresi dalla Polizia è di 11 chilometri, percorribili in automobile in circa 15 minuti; ritenuto, pertanto, che it ricorsi deve'éssere dichiarato' inammissibile con la condanna dei ricorrenté al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibilé i ricorsO e condanna il ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i 13 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA],i
Sentenza Cassazione n. 06147/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris