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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14557/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 della Corte d'appello di Cagliari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità , dell'imputato per i delitti di rapina impropria in concorso e resistenza a un pubblico ufficiale in concorso di cui ai capi a) e b) dell'imputazione, prospettando un diverso giudizio di rilevanza delle fonti di prova, è costituito da mere doglianze in fatto finalizzate a ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici, anche con riguardo alla sussistenza del concorso ordinario (e non anomalo) dell'imputato nei suddetti due reati (si vedano, in particolare, le pagg. 7-9); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione del fatto di cui al capo c) dell'imputazione come ricettazione anziché come furto, è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha reputato che il possesso del veicolo di provenienza furtiva integrasse il reato di ricettazione ritenendo, in modo non illogico, che la pur ridotta distanza temporale tra il furto dello stesso veicolo e il possesso di esso in capo all'imputato non potesse di per sé costituire un elemento probatorio adeguatamente indicativo della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, in quanto la suddetta distanza temporale era comunque tale da consentire la cessione del bene, da parte del ladro, a terzi (si veda, in particolare, la pag. 9); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q.11011.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 della Corte d'appello di Cagliari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità , dell'imputato per i delitti di rapina impropria in concorso e resistenza a un pubblico ufficiale in concorso di cui ai capi a) e b) dell'imputazione, prospettando un diverso giudizio di rilevanza delle fonti di prova, è costituito da mere doglianze in fatto finalizzate a ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici, anche con riguardo alla sussistenza del concorso ordinario (e non anomalo) dell'imputato nei suddetti due reati (si vedano, in particolare, le pagg. 7-9); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione del fatto di cui al capo c) dell'imputazione come ricettazione anziché come furto, è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha reputato che il possesso del veicolo di provenienza furtiva integrasse il reato di ricettazione ritenendo, in modo non illogico, che la pur ridotta distanza temporale tra il furto dello stesso veicolo e il possesso di esso in capo all'imputato non potesse di per sé costituire un elemento probatorio adeguatamente indicativo della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, in quanto la suddetta distanza temporale era comunque tale da consentire la cessione del bene, da parte del ladro, a terzi (si veda, in particolare, la pag. 9); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q.11011. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data
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