CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 febbraio 2026
Cassazione n. 17554/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Tribunale di Ravennavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza emessa il 22 settembre 2022, il Tribunale di Ravenna haapplicato a [OSCURATO:PERSONA], ex art. 444 cod. proc. pen., la pena richiesta dalleparti, in relazione al reato di cui agli artt. 493-ter e 624-625, comma 1, n.2, e 61,n.2, cod. pen.2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputata ha proposto ricorso per cassazionea mezzo del proprio difensore.La parte, con un unico motivo di ricorso, deduce il vizio di erronea applicazionedella legge penale, in relazione agli artt. 81, 99, 61, 63, 624, 625 e 493-ter cod.pen. Contesta il giudizio di bilanciamento delle circostanze, sostenendo che: l’art.63, comma 4, cod. pen. «avrebbe imposto l'esclusione di una delle due aggravantiad effetto speciale»; «l’applicazione degli effetti di una sola circostanza aggravantespeciale, pur non riverberandosi nel caso sull'entità della pena base a causa delgiudizio di equivalenza, avrebbe potuto comunque avere effetti rilevanti sull'entitàdell'aumento in continuazione»; l’eventuale esclusione della recidiva avrebbepotuto avere «effetti favorevoli per l'imputata anche in tema di prescrizione delreato».3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi previstidall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che prevede che il pubblico ministeroe l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza dipatteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà delprevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erroneaqualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura disicurezza.Ebbene, il caso in esame non rientra in nessuna delle dette ipotesi. Inparticolare, deve essere esclusa l’illegalità della pena, atteso che «la penadeterminata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tracircostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa eccedai limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti,cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nullarilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazionesiano computati in violazione di legge» (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022,Sacchettino, Rv. 283886). Va, peraltro, evidenziato che alcun errore è rilevabilenel calcolo effettuato dalle parti e recepito dal giudice, atteso che l’art. 63, comma4, cod. pen. consente al giudice di aumentare (seppure fino a un terzo) la penaanche in ragione della “seconda” aggravante.4. L’inammissibilità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deveessere pronunciata de plano.Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna dellaricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese delprocedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della sommadi euro 4.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delleammende.Così deciso, il 16 febbraio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]