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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27312/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 89) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di furto a lui ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

In particolare, i giudici di merito hanno motivatamente ricostruito il fatto e ravvisato, sulla scorta degli elementi indicati, la sicura consapevolezza del prevenuto di operare su un terreno diverso da quello di cui aveva comprato il taglio; gli invocati travisamenti di prova sono stati dedotti dal ricorrente senza allegare la documentazione rilevante, rivelandosi in tal modo privi del requisito dell'autosufficienza; il ragionamento sulla qualificazione giuridica del fatto appare inappuntabile, essendo stato accertato l'impossessamento della refurtiva da parte dell'imputato, sia pure per un breve periodo; appaiono prive di illogicità e corrette in diritto anche le argomentazioni spese per escludere l'art. 131-bis cod. pen. e l'art. 62, n. 4, cod. pen., sulla base di apprezzamenti di merito insindacabili nella presente sede di legittimità.

Quanto alla procedibilità del reato, si deve dare atto che, a seguito delle modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 150/2022, il reato per cui si procede, prima procedibile d'ufficio, è ora divenuto procedibile a querela di parte.

Tuttavia, tenuto conto della riscontrata inammissibilità del ricorso in disamina, nel caso che occupa deve trovare applicazione il principio affermato da Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, secondo cui, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto di intervento legislativo sopravvenuto, l'inammissibilità del ricorso non consente di rilevare la sussistenza della eventuale condizione di improcedibilità, atteso che la proposizione di un atto di impugnazione non consentito, come tale inidoneo ad instaurare il rapporto processuale, dà luogo alla formazione del c.d. giudicato "sostanziale", il quale produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso.

Nella specie, la sentenza impugnata è stata emessa il 27.10.2022, mentre il nuovo regime di procedibilità introdotto dalla c.d.

"riforma Cartabia" è entrato in vigore successivamente, segnatamente il 30.12.2022.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 89) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di furto a lui ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. In particolare, i giudici di merito hanno motivatamente ricostruito il fatto e ravvisato, sulla scorta degli elementi indicati, la sicura consapevolezza del prevenuto di operare su un terreno diverso da quello di cui aveva comprato il taglio; gli invocati travisamenti di prova sono stati dedotti dal ricorrente senza allegare la documentazione rilevante, rivelandosi in tal modo privi del requisito dell'autosufficienza; il ragionamento sulla qualificazione giuridica del fatto appare inappuntabile, essendo stato accertato l'impossessamento della refurtiva da parte dell'imputato, sia pure per un breve periodo; appaiono prive di illogicità e corrette in diritto anche le argomentazioni spese per escludere l'art. 131-bis cod. pen. e l'art. 62, n. 4, cod. pen., sulla base di apprezzamenti di merito insindacabili nella presente sede di legittimità. Quanto alla procedibilità del reato, si deve dare atto che, a seguito delle modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 150/2022, il reato per cui si procede, prima procedibile d'ufficio, è ora divenuto procedibile a querela di parte. Tuttavia, tenuto conto della riscontrata inammissibilità del ricorso in disamina, nel caso che occupa deve trovare applicazione il principio affermato da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, secondo cui, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto di intervento legislativo sopravvenuto, l'inammissibilità del ricorso non consente di rilevare la sussistenza della eventuale condizione di improcedibilità, atteso che la proposizione di un atto di impugnazione non consentito, come tale inidoneo ad instaurare il rapporto processuale, dà luogo alla formazione del c.d. giudicato "sostanziale", il quale produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso. Nella specie, la sentenza impugnata è stata emessa il 27.10.2022, mentre il nuovo regime di procedibilità introdotto dalla c.d. "riforma Cartabia" è entrato in vigore successivamente, segnatamente il 30.12.2022. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa
Sentenza Cassazione n. 27312/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris