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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13357/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15 aprile 2025 della Corte di Appello di Bari.

Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Trani nei confronti di FrancescoAbbrescia e [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di resistenza continuata e interruzione di pubblico servizio riducendo ad entrambi la pena. 2.Avverso detta pronuncia hanno presentato un comune ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal loro difensore, deducendo due motivi.

2.1. Con il primo deducono vizi della motivazione in quanto la condotta tenuta dai ricorrenti era consistita in una mera resistenza passiva priva di qualsiasi illiceità, definita infatti come atteggiamento facinoroso di sostegno per [OSCURATO:PERSONA] e di mera invettiva verbale per [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre è stata omessa qualsiasi motivazione in ordine all'attendibilità del [OSCURATO:PERSONA], pur oggetto di appello, e si è ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 340 cod. pen. nonostante il breve lasso di tempo della condotta.

2.2. Con il secondo motivo censurano violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, sia per l'accertata posizione marginale dei ricorrenti nella vicenda oggetto di accertamento che avrebbe meritato anche l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; sia per la violazione del principio di proporzionalità, atteso che per il delitto più grave è stato applicato il minimo edittale, mentre per Thdelitto meno grave è stato applicato un aumento rilevante a titolo di continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono fondati limitatamente alle censure relative alla sussistenza del delitto di resistenza a pubblico ufficiale.

2. La pronuncia impugnata, richiamando la comunicazione della notizia di reato e delle allegate annotazioni di servizio acquisite su accordo delle parti, senza menzionare il teste [OSCURATO:PERSONA], ha dato conto come dalle prove risultasse che le condotte contestate agli imputati si inserissero nell'ambito di una contesa violenta tra gruppi di detenuti, con tafferugli e disordini durati oltre due ore (pag. 4 della sentenza di primo grado), tali da avere creato turbamento nelle attività della Casa circondariale di Trani mentre la polizia penitenziaria tentava di far rientrare le persone nelle rispettive celle ed imponendo di chiedere rinforzi.

3. La sentenza impugnata ha correttamente qualificato la condotta accertata come interruzione di pubblico servizio in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, perché si consumi il delitto è sufficiente una temporanea alterazione, 2oggettivamente apprezzabile, della regolarità dell'ufficio o del servizio, coinvolgendone solamente un settore e non la totalità delle attività (Sez. 6, n. 36253 del 22/09/2011, Rv. 250810), come avvenuto nella specie.

4. A diversa conclusione deve pervenirsi, alla luce dei motivi di ricorso, rispetto al delitto di resistenza a pubblico ufficiale in quanto la Corte di merito ha descritto il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] come «atteggiamento facinoroso di sostegno e supporto alla condotta ribelle degli altri detenuti e soprattutto alla condotta violenta del Miccoli» che aveva spintonato un agente tanto da procurargli delle lesioni; e il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] come invettiva verbale nei confronti di un altro pubblico ufficiale.

Dette condotte risultano di doverosa individualizzazione e collocazione, spaziale e temporale, visto che si sono dipanate nel corso di una prolungata contesa tra detenuti, che nei termini in cui sono state descritte appaiono generiche non consentendo di stabilire se avessero avuto un'efficacia causale autonoma di resistenza o di supporto morale ai comportamenti altrui.

A ciò si aggiunge che il motivo di appello relativo alla valutazione di attendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA], pur riportato a pag. 2 della sentenza, è rimasto privo di motivazione.

3. Il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è assorbito.

4. Dagli argomenti che precedono, consegue l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al delitto di cui all'art. 337 cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio suiltale capo ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.

Rigetta nel resto i ricorsi.

P.Q.M.

A P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15 aprile 2025 della Corte di Appello di Bari. Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Trani nei confronti di FrancescoAbbrescia e [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di resistenza continuata e interruzione di pubblico servizio riducendo ad entrambi la pena. 2.Avverso detta pronuncia hanno presentato un comune ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal loro difensore, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo deducono vizi della motivazione in quanto la condotta tenuta dai ricorrenti era consistita in una mera resistenza passiva priva di qualsiasi illiceità, definita infatti come atteggiamento facinoroso di sostegno per [OSCURATO:PERSONA] e di mera invettiva verbale per [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre è stata omessa qualsiasi motivazione in ordine all'attendibilità del [OSCURATO:PERSONA], pur oggetto di appello, e si è ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 340 cod. pen. nonostante il breve lasso di tempo della condotta. 2.2. Con il secondo motivo censurano violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, sia per l'accertata posizione marginale dei ricorrenti nella vicenda oggetto di accertamento che avrebbe meritato anche l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; sia per la violazione del principio di proporzionalità, atteso che per il delitto più grave è stato applicato il minimo edittale, mentre per Thdelitto meno grave è stato applicato un aumento rilevante a titolo di continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono fondati limitatamente alle censure relative alla sussistenza del delitto di resistenza a pubblico ufficiale. 2. La pronuncia impugnata, richiamando la comunicazione della notizia di reato e delle allegate annotazioni di servizio acquisite su accordo delle parti, senza menzionare il teste [OSCURATO:PERSONA], ha dato conto come dalle prove risultasse che le condotte contestate agli imputati si inserissero nell'ambito di una contesa violenta tra gruppi di detenuti, con tafferugli e disordini durati oltre due ore (pag. 4 della sentenza di primo grado), tali da avere creato turbamento nelle attività della Casa circondariale di Trani mentre la polizia penitenziaria tentava di far rientrare le persone nelle rispettive celle ed imponendo di chiedere rinforzi. 3. La sentenza impugnata ha correttamente qualificato la condotta accertata come interruzione di pubblico servizio in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, perché si consumi il delitto è sufficiente una temporanea alterazione, 2oggettivamente apprezzabile, della regolarità dell'ufficio o del servizio, coinvolgendone solamente un settore e non la totalità delle attività (Sez. 6, n. 36253 del 22/09/2011, Rv. 250810), come avvenuto nella specie. 4. A diversa conclusione deve pervenirsi, alla luce dei motivi di ricorso, rispetto al delitto di resistenza a pubblico ufficiale in quanto la Corte di merito ha descritto il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] come «atteggiamento facinoroso di sostegno e supporto alla condotta ribelle degli altri detenuti e soprattutto alla condotta violenta del Miccoli» che aveva spintonato un agente tanto da procurargli delle lesioni; e il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] come invettiva verbale nei confronti di un altro pubblico ufficiale. Dette condotte risultano di doverosa individualizzazione e collocazione, spaziale e temporale, visto che si sono dipanate nel corso di una prolungata contesa tra detenuti, che nei termini in cui sono state descritte appaiono generiche non consentendo di stabilire se avessero avuto un'efficacia causale autonoma di resistenza o di supporto morale ai comportamenti altrui. A ciò si aggiunge che il motivo di appello relativo alla valutazione di attendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA], pur riportato a pag. 2 della sentenza, è rimasto privo di motivazione. 3. Il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è assorbito. 4. Dagli argomenti che precedono, consegue l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al delitto di cui all'art. 337 cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio suiltale capo ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Rigetta nel resto i ricorsi. P.Q.M. A P.Q.M
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