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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 19919/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 24995/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del le- gale rappresentante, elett.te domiciliatain ROMA, presso lo studio dell’avv . to [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presi- dente pro-tempore, domiciliata in ROMA presso la sede dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 6236 /201 9 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLIdepositata il20/12/2019;Adunanzadel5 maggio 2023 - R.G. n. 24995/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 /0 5 /2023 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel5 maggio 2023 - R.G. n. 24995/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 20/12/2019, la Corte d’appello di Napoli haconfermato la decisione con la quale il giudice di pr imo grado ha rigettatola domanda proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]- ghis.r.l. per la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al risarcimento dei danni subiti dalla società attrice a seguito del crollo delmuro di sostegno di un f abbricato della struttura alberghiera gestita dallasocietà attrice e della riduzione dell’arenile prospiciente la ridetta strutturaricettiva; eventi tutti riconducibili alla verificazione di talune mareggiatetra il novembre e il dicembre del 2008; secondola prospettazione della società attrice, le mareggiate che avevano provocato i gravi danni denunciati erano stati propiziati dall’erronea e imprudente esecuzione, da parte dell’amministrazione convenuta, di lavori di messa in sicurezza del territorio lo cale, nella specieconsistiti nella sostituzione delle preesistenti scogliere protettive emergentidal mare con barriere soffolte, la cui installazione era stata tuttaviarealizzata solo dopo l’eliminazione delle preesistenti scogliere, conla conseguenza che i gravi fenomeni meteomarini verificatisi nelle moreavevano inopinatamente causato le gravi conseguenze dannose dedottoin questa sede; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vatocome del tutto correttamente il giudice di primo grado avesse ac- certato,anche attraverso l’ammissione di una consulenza tecnica, l’av- venutacorretta progettazione, da parte dell’amministrazione pubblica, dell’intervento da realizzare in loco , che solo un’imprudente e negli- genterealizzazione esecu tiva da parte dell’impresa appaltatrice aveva trasformato in un’imprevedibile causa di danno; e tanto, nonostante l’avvenuta assicurazione, da parte della direzione dei lavori pubblica, diun costante e adeguato livello di vigilanza, di controllo e di inte rvento tesoa sollecitare la più tempestiva e corretta esecuzione dei lavori, con Adunanzadel5 maggio 2023 - R.G. n. 24995/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri la conseguente insussistenza di alcuna residua responsabilità ascrivi- bileal comportamento dell’amministrazione committente; avversola sentenza d’appello, la S ocietà Ischita na [OSCURATO:PERSONA]- ghi s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione; laPresidenza del Consiglio dei ministri resiste con controricorso; consideratoche, conil primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza im- pugnata, per avere la corte territoriale erroneamente affermato l’as- senzadi alcun profilo di rimproverabilità nel comportamento dell’am- ministrazione committente nella realizzazione dei lavori denunciati dallasocietà attrice, avendo il giudice d’appello tras curato di interpre- tarecorrettamente le indagini tecniche condotte nel corso del giudizio eil complesso della documentazione acquisita, dalle quale era emersa lamancata adozione, nella specie, di alcun progetto esecutivo idoneo a scongiurare la dannosa r ealizzazione dell’opera, nonché il mancato rispetto, da parte della direzione dei lavori, dei propri doveri di vigi- lanza e di intervento sugli inadempimenti della società appaltatrice, trascurandodi farsi carico dell’immediata interdizione dell’opera di e li- minazionedelle scogliere emergenti, in attesa della collocazione delle barrieresoffolte, così omettendo di impedire colpevolmente la provo- cazionedei gravi danni originariamente denunciati, senza neppure ade- guatamente avvedersi del contenuto delle cens ure tempestivamente rivoltedalla società appellante avverso la sentenza di primo grado; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come, s econdo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi legittimità, in materia di responsabilità per danni a terzicommessi nell’esecuzione di un appalto, l'autonomia dell ’ appalta- torecomporta che, di regola, egli deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera, potendo configurarsi Adunanzadel5 maggio 2023 - R.G. n. 24995/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri unacorresponsabilità del committente soltanto in caso di specifica vio- lazionedi regole di cautela nascenti ex art. 2043 c.c., ovvero nell'ipo- tesidi riferibilità dell'evento al commi ttente stesso per culpa in eligendo peressere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea ovveroquando l'appaltatore, in base a patti contrattuali, sia stato un sempliceesecutore degli ordini del committente, agendo quale nudus ministerdello stesso (cfr., ex plurimis , Sez. 2, Sentenza n. 1234 del 25/01/2016,Rv. 638645 - 01) ; conspecifico riguardo all’appalto di opere pubbliche, la giurispru- denzadi legittimità ha sottolineato come gli specifici poteri di autoriz- zazione,controllo ed in gerenza della p.a. nell’esecuzione dei lavori, con lafacoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzioneda responsabilità per l’ente committente (cfr. Sez. 1, Sen- tenzan. 25408 del 12/12/2016, Rv. 642145 - 01) , salvo i l caso in cui i danni a carico di terzi non si siano potuti comunque evitare nono- stanteun esatto, diligente e scrupoloso esercizio , da parte della pub- blicaamministrazione, dei poteri di autor izzazione, di controllo e di in- gerenzanell’esecuzione dei lavori; nelcaso di specie, il giudice d’appello ha proceduto a una specifica ricostruzione dei fatti di causa individuando le ragioni per cui la sta- zione pubblica appaltante avesse correttamente e tempestivamente esercitatole proprie prerogative di controllo, di indirizzo e di ingerenza nell’attività dell’appaltatore al fine di correggere le evidenti inadem- pienzedi quest’ultimo, senza che potesse residuare alcun ulteriore pro- filodi rimproverabil ità a suo carico ; inquesta sede, l a società ricorrente ha denuncia to l’erroneità della sentenza impugnata per aver malamente interpretato e sostanzial- mente disconosciuto i profili di rimproverabilità del comportamento Adunanzadel5 maggio 2023 - R.G. n. 24995/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dell’amministrazione committente nell a realizzazione dei lavori dan- nosi; e tuttavia, nel procedere in questa direzione , la ri corrente si è sostanzialmentelimitata a prospettare una rilettura degli elementi di prova complessivamente acquisiti al giudizio , allo scopo di sostenere unariformulazione valutativa nel merito dei fatti di causa ; si tratta, pertanto, di una prospettiva critica non legittimamente proponibile in sede di legittimità , dovendo in questa sede ribadirsi il principiosecondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità,non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale,ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della corret- tezzagiuridica e della congruità della coerenza logica, delle argomen- tazionisvolte dal giudice di m erito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di control- larne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanzedel processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimo- strarela veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente pre- valenzaall'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tas- sativamenteprevisti dalla legge (cfr., ex plurimis , Sez. 6 - 1, Ordinanza n.331 del 13/01/2020, Rv. 656802 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 27197 del16/12/2011, Rv. 620709) ; con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnataper avere la corte territoriale violato il principio di diritto in forza del quale, in presenza di un danno derivante dall’esecuzione di opera pubblica, la stazione appaltante deve fornire la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare l’accaduto, essendosi limi- tata,nella specie, ad evidenziare l’avvenuta emanazione, da parte del direttore dei lavori, di prescrizioni meramente formali, senza esigere l’assunzione,da par te della stazione appaltante, della responsabilità di unimmediato intervento operativo volto ad eliminare il rischio di danni concretamentecausato dagli inadempimenti della società appaltatrice, Adunanzadel5 maggio 2023 - R.G. n. 24995/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri cosìsottraendosi al rilievo della violazione, da parte del committente pubblico,dei propri doveri di controllo, di vigilanza e di sostituzione nei confronti dell’impresa esecutrice dei lavori, secondo quanto previsto dagliartt. 125, co. 6, lett. f), e 204, co. 4, del d.lgs. n. 163/2006 nella formulazioneapplicabile ratione temporis ; ilmotivo è inammissibile ; osserva il Collegio come, anche attraverso la proposizione della censurain esame , la società ricorrente si sia spin ta a lla proposta di una riletturanel merito dei fatti di causa secondo una soggettiva interpre- tazionedegli elementi di prova acquisiti al giudizio, nonché all’evoca- zione dell’eventuale violazione di parametri normativi la cui applica- zione,tuttavia, avrebbe presupposto l’avvenuta attestazione, in f atto, delricorso delle relative condizioni oggettive di applicabilità (con par- ticolareriguardo al ricorso di una “somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità” ex art. 204, co. 4, cit., nellaspecie del tutto assente) ; sitratta, pertanto, ancora una volta, di una proposta di ri lettura nel meritodei fatti di causa, in quanto tale non consentita in sede di legit- timità; conil terzo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impu- gnataper avere la corte territori ale violato i principi di diritto concer- nenti l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. nel caso in cui il danno a terzi vengaprovocato dalla cosa oggetto dell’appalto, come specificamente avvenuto nel caso di specie attesa la provenienza dei danni subiti dall’odiernoricorrente dall’impropria rimozione di una struttura protet- tiva; ilmotivo è infondato; osservail Collegio come l’intera controversia in esame si sia svilup- patae svolta sul presupposto del ritenuto carattere dannoso, non già diuna (pretesa) ‘ cos a ’ responsabile dei danni denunciati dalla società Adunanzadel5 maggio 2023 - R.G. n. 24995/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri attrice, bensì dell’attività di vigilanza, di controllo e di surrogazione della stazione appaltante pubblica nei confronti dell’attività dannosa dell’appaltatore; ciòposto, i l motivo in esame , oltre a d in correre con evidenza in un difettodi correlazione con il tenore delle domande proposte e dei fatti dicausa complessivamente sottoposti al dibattito processuale , risulta direttoalla prospettazione de i termini di una domanda nuova (even- tualmentefondata s ull’incidenza normativa dell’art. 2051 c.c.) , come taleinammissibilmente proposta per la prima volta in questa sede , in assenzadi alcuna dimostrazione del contrario in violazione del principio che impone la puntuale e completa allegazione del ricorso, ai sensi dell’art.366 n. 6 c.p.c.; conil quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame di fatti decisivi controversi, avendo la corte territo- riale omesso di esaminare il punto decisivo della vicenda consistito nell’inerziadel committente nonostante il crollo dell’edificio di proprietà dellasocietà ricorrente, secondo quanto confermato dallo stesso con- sulentetecnico d’ufficio nella parte in cui aveva espressamente eviden- ziatocome gli ordini emessi dalla committenza non fosse ro stati suffi- cientiad impedire il danno; ilmotivo è inammissibile; osserva il Collegio come la corte territoriale, diversamente da quantodedotto dall’odierna società ricorrente, non risulti affatto aver trascurato l’esame del comportamento contrattuale tenuto dalla sta- zione pubblica appaltante, avendolo bensì esaminato nel suo com- plessoe derivando, da tale complessiva valutazione, il giudizio di piena congruitàrispetto alle esigenze di tutela dei terzi ; ciòposto, conseguentemente , la doglianza in esame, lungi dal pro- spettarel’omesso esame di un fatto decisivo controverso tra le parti , hafinito col risolversi , ancora una volta , in una sostanziale proposta di Adunanzadel5 maggio 2023 - R.G. n. 24995/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri riletturanel merito dei fatti di causa, come tale non consentita in que- stasede; conil quinto motivo, la società ricorrente censura la sentenza im- pugnataper avere la corte territoriale omesso di considerare le circo- stanzeevidenziate dalla società odierna ricorrente in sede di appello, conparticolare riguardo alla grave incompe tenza funzionale in cui era incorsal’amministrazione convenuta nella realizzazione di opere dan- nosedel tutto estranee alle originari e previsioni di intervento connesse alla gestione dell’emergenza del porto di Forio, con la conseguente mancatavalorizzazione di tale premessa ai fini dell’accertamento della responsabilitàdello Stato nella produzione dell’evento dannoso; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, attraverso la proposizione della doglianza inesame, l’odierna società ricorrente ab bia evocato il preteso omesso esame,da parte del giudice d’appello, di una specific a circostanz a di fatto(l’avere agito, la stazione pubblica appaltante, in una condizione diincompetenza funzionale) senza, tuttavia, articolare in modo ade- guatosul piano argomentativo, tanto l’effettività di tale presupposto , quantole pretese ragioni della decisività di tale omissione , essendosi la stessa limitata ad affermare in modo meramente apodittico che l’operaoggetto dell’odierno esame non fosse necessaria e urge nte ai finidel pubblico interesse (astenendosi dal fornire alcun estremo con- creto,idoneo a corroborare tale prospettazione), e senza argomentare alcunchéin relazione alla circostanza dell’eventuale differente ricaduta (e dunque della concreta rilevanza) sui termini della decisione , dell’eventualeesame, da parte dei giudici del merito, dell’aspetto con- cernente il profilo di incompetenza funzionale dell’amministrazione convenuta; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev ’ essere pronunciato il rigetto del ricorso, Adunanzadel5 maggio 2023 - R.G. n. 24995/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con la conseguente condanna della società ricorrente al rimborso, in favore dell’amministrazione controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, secondo la liquidazione di cui al disp ositivo; dev’essere infine attestata la sussistenza dei presupposti proces- sualiper il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per i ricorsi, a normadel comma 1 - quater , dell ’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 24995/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del le- gale rappresentante, elett.te domiciliatain ROMA, presso lo studio dell’avv . to [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presi- dente pro-tempore, domiciliata in ROMA presso la sede dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 6236 /201 9 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLIdepositata il20/12/2019;Adunanzadel5 maggio 2023 - R.G. n. 24995/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 /0 5 /2023 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel5 maggio 2023 - R.G. n. 24995/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 20/12/2019, la Corte d’appello di Napoli haconfermato la decisione con la quale il giudice di pr imo grado ha rigettatola domanda proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]- ghis.r.l. per la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al risarcimento dei danni subiti dalla società attrice a seguito del crollo delmuro di sostegno di un f abbricato della struttura alberghiera gestita dallasocietà attrice e della riduzione dell’arenile prospiciente la ridetta strutturaricettiva; eventi tutti riconducibili alla verificazione di talune mareggiatetra il novembre e il dicembre del 2008; secondola prospettazione della società attrice, le mareggiate che avevano provocato i gravi danni denunciati erano stati propiziati dall’erronea e imprudente esecuzione, da parte dell’amministrazione convenuta, di lavori di messa in sicurezza del territorio lo cale, nella specieconsistiti nella sostituzione delle preesistenti scogliere protettive emergentidal mare con barriere soffolte, la cui installazione era stata tuttaviarealizzata solo dopo l’eliminazione delle preesistenti scogliere, conla conseguenza che i gravi fenomeni meteomarini verificatisi nelle moreavevano inopinatamente causato le gravi conseguenze dannose dedottoin questa sede; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vatocome del tutto correttamente il giudice di primo grado avesse ac- certato,anche attraverso l’ammissione di una consulenza tecnica, l’av- venutacorretta progettazione, da parte dell’amministrazione pubblica, dell’intervento da realizzare in loco , che solo un’imprudente e negli- genterealizzazione esecu tiva da parte dell’impresa appaltatrice aveva trasformato in un’imprevedibile causa di danno; e tanto, nonostante l’avvenuta assicurazione, da parte della direzione dei lavori pubblica, diun costante e adeguato livello di vigilanza, di controllo e di inte rvento tesoa sollecitare la più tempestiva e corretta esecuzione dei lavori, con Adunanzadel5 maggio 2023 - R.G. n. 24995/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri la conseguente insussistenza di alcuna residua responsabilità ascrivi- bileal comportamento dell’amministrazione committente; avversola sentenza d’appello, la S ocietà Ischita na [OSCURATO:PERSONA]- ghi s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione; laPresidenza del Consiglio dei ministri resiste con controricorso; consideratoche, conil primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza im- pugnata, per avere la corte territoriale erroneamente affermato l’as- senzadi alcun profilo di rimproverabilità nel comportamento dell’am- ministrazione committente nella realizzazione dei lavori denunciati dallasocietà attrice, avendo il giudice d’appello tras curato di interpre- tarecorrettamente le indagini tecniche condotte nel corso del giudizio eil complesso della documentazione acquisita, dalle quale era emersa lamancata adozione, nella specie, di alcun progetto esecutivo idoneo a scongiurare la dannosa r ealizzazione dell’opera, nonché il mancato rispetto, da parte della direzione dei lavori, dei propri doveri di vigi- lanza e di intervento sugli inadempimenti della società appaltatrice, trascurandodi farsi carico dell’immediata interdizione dell’opera di e li- minazionedelle scogliere emergenti, in attesa della collocazione delle barrieresoffolte, così omettendo di impedire colpevolmente la provo- cazionedei gravi danni originariamente denunciati, senza neppure ade- guatamente avvedersi del contenuto delle cens ure tempestivamente rivoltedalla società appellante avverso la sentenza di primo grado; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come, s econdo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi legittimità, in materia di responsabilità per danni a terzicommessi nell’esecuzione di un appalto, l'autonomia dell ’ appalta- torecomporta che, di regola, egli deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera, potendo configurarsi Adunanzadel5 maggio 2023 - R.G. n. 24995/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri unacorresponsabilità del committente soltanto in caso di specifica vio- lazionedi regole di cautela nascenti ex art. 2043 c.c., ovvero nell'ipo- tesidi riferibilità dell'evento al commi ttente stesso per culpa in eligendo peressere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea ovveroquando l'appaltatore, in base a patti contrattuali, sia stato un sempliceesecutore degli ordini del committente, agendo quale nudus ministerdello stesso (cfr., ex plurimis , Sez. 2, Sentenza n. 1234 del 25/01/2016,Rv. 638645 - 01) ; conspecifico riguardo all’appalto di opere pubbliche, la giurispru- denzadi legittimità ha sottolineato come gli specifici poteri di autoriz- zazione,controllo ed in gerenza della p.a. nell’esecuzione dei lavori, con lafacoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzioneda responsabilità per l’ente committente (cfr. Sez. 1, Sen- tenzan. 25408 del 12/12/2016, Rv. 642145 - 01) , salvo i l caso in cui i danni a carico di terzi non si siano potuti comunque evitare nono- stanteun esatto, diligente e scrupoloso esercizio , da parte della pub- blicaamministrazione, dei poteri di autor izzazione, di controllo e di in- gerenzanell’esecuzione dei lavori; nelcaso di specie, il giudice d’appello ha proceduto a una specifica ricostruzione dei fatti di causa individuando le ragioni per cui la sta- zione pubblica appaltante avesse correttamente e tempestivamente esercitatole proprie prerogative di controllo, di indirizzo e di ingerenza nell’attività dell’appaltatore al fine di correggere le evidenti inadem- pienzedi quest’ultimo, senza che potesse residuare alcun ulteriore pro- filodi rimproverabil ità a suo carico ; inquesta sede, l a società ricorrente ha denuncia to l’erroneità della sentenza impugnata per aver malamente interpretato e sostanzial- mente disconosciuto i profili di rimproverabilità del comportamento Adunanzadel5 maggio 2023 - R.G. n. 24995/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dell’amministrazione committente nell a realizzazione dei lavori dan- nosi; e tuttavia, nel procedere in questa direzione , la ri corrente si è sostanzialmentelimitata a prospettare una rilettura degli elementi di prova complessivamente acquisiti al giudizio , allo scopo di sostenere unariformulazione valutativa nel merito dei fatti di causa ; si tratta, pertanto, di una prospettiva critica non legittimamente proponibile in sede di legittimità , dovendo in questa sede ribadirsi il principiosecondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità,non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale,ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della corret- tezzagiuridica e della congruità della coerenza logica, delle argomen- tazionisvolte dal giudice di m erito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di control- larne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanzedel processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimo- strarela veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente pre- valenzaall'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tas- sativamenteprevisti dalla legge (cfr., ex plurimis , Sez. 6 - 1, Ordinanza n.331 del 13/01/2020, Rv. 656802 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 27197 del16/12/2011, Rv. 620709) ; con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnataper avere la corte territoriale violato il principio di diritto in forza del quale, in presenza di un danno derivante dall’esecuzione di opera pubblica, la stazione appaltante deve fornire la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare l’accaduto, essendosi limi- tata,nella specie, ad evidenziare l’avvenuta emanazione, da parte del direttore dei lavori, di prescrizioni meramente formali, senza esigere l’assunzione,da par te della stazione appaltante, della responsabilità di unimmediato intervento operativo volto ad eliminare il rischio di danni concretamentecausato dagli inadempimenti della società appaltatrice, Adunanzadel5 maggio 2023 - R.G. n. 24995/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri cosìsottraendosi al rilievo della violazione, da parte del committente pubblico,dei propri doveri di controllo, di vigilanza e di sostituzione nei confronti dell’impresa esecutrice dei lavori, secondo quanto previsto dagliartt. 125, co. 6, lett. f), e 204, co. 4, del d.lgs. n. 163/2006 nella formulazioneapplicabile ratione temporis ; ilmotivo è inammissibile ; osserva il Collegio come, anche attraverso la proposizione della censurain esame , la società ricorrente si sia spin ta a lla proposta di una riletturanel merito dei fatti di causa secondo una soggettiva interpre- tazionedegli elementi di prova acquisiti al giudizio, nonché all’evoca- zione dell’eventuale violazione di parametri normativi la cui applica- zione,tuttavia, avrebbe presupposto l’avvenuta attestazione, in f atto, delricorso delle relative condizioni oggettive di applicabilità (con par- ticolareriguardo al ricorso di una “somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità” ex art. 204, co. 4, cit., nellaspecie del tutto assente) ; sitratta, pertanto, ancora una volta, di una proposta di ri lettura nel meritodei fatti di causa, in quanto tale non consentita in sede di legit- timità; conil terzo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impu- gnataper avere la corte territori ale violato i principi di diritto concer- nenti l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. nel caso in cui il danno a terzi vengaprovocato dalla cosa oggetto dell’appalto, come specificamente avvenuto nel caso di specie attesa la provenienza dei danni subiti dall’odiernoricorrente dall’impropria rimozione di una struttura protet- tiva; ilmotivo è infondato; osservail Collegio come l’intera controversia in esame si sia svilup- patae svolta sul presupposto del ritenuto carattere dannoso, non già diuna (pretesa) ‘ cos a ’ responsabile dei danni denunciati dalla società Adunanzadel5 maggio 2023 - R.G. n. 24995/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri attrice, bensì dell’attività di vigilanza, di controllo e di surrogazione della stazione appaltante pubblica nei confronti dell’attività dannosa dell’appaltatore; ciòposto, i l motivo in esame , oltre a d in correre con evidenza in un difettodi correlazione con il tenore delle domande proposte e dei fatti dicausa complessivamente sottoposti al dibattito processuale , risulta direttoalla prospettazione de i termini di una domanda nuova (even- tualmentefondata s ull’incidenza normativa dell’art. 2051 c.c.) , come taleinammissibilmente proposta per la prima volta in questa sede , in assenzadi alcuna dimostrazione del contrario in violazione del principio che impone la puntuale e completa allegazione del ricorso, ai sensi dell’art.366 n. 6 c.p.c.; conil quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame di fatti decisivi controversi, avendo la corte territo- riale omesso di esaminare il punto decisivo della vicenda consistito nell’inerziadel committente nonostante il crollo dell’edificio di proprietà dellasocietà ricorrente, secondo quanto confermato dallo stesso con- sulentetecnico d’ufficio nella parte in cui aveva espressamente eviden- ziatocome gli ordini emessi dalla committenza non fosse ro stati suffi- cientiad impedire il danno; ilmotivo è inammissibile; osserva il Collegio come la corte territoriale, diversamente da quantodedotto dall’odierna società ricorrente, non risulti affatto aver trascurato l’esame del comportamento contrattuale tenuto dalla sta- zione pubblica appaltante, avendolo bensì esaminato nel suo com- plessoe derivando, da tale complessiva valutazione, il giudizio di piena congruitàrispetto alle esigenze di tutela dei terzi ; ciòposto, conseguentemente , la doglianza in esame, lungi dal pro- spettarel’omesso esame di un fatto decisivo controverso tra le parti , hafinito col risolversi , ancora una volta , in una sostanziale proposta di Adunanzadel5 maggio 2023 - R.G. n. 24995/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri riletturanel merito dei fatti di causa, come tale non consentita in que- stasede; conil quinto motivo, la società ricorrente censura la sentenza im- pugnataper avere la corte territoriale omesso di considerare le circo- stanzeevidenziate dalla società odierna ricorrente in sede di appello, conparticolare riguardo alla grave incompe tenza funzionale in cui era incorsal’amministrazione convenuta nella realizzazione di opere dan- nosedel tutto estranee alle originari e previsioni di intervento connesse alla gestione dell’emergenza del porto di Forio, con la conseguente mancatavalorizzazione di tale premessa ai fini dell’accertamento della responsabilitàdello Stato nella produzione dell’evento dannoso; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, attraverso la proposizione della doglianza inesame, l’odierna società ricorrente ab bia evocato il preteso omesso esame,da parte del giudice d’appello, di una specific a circostanz a di fatto(l’avere agito, la stazione pubblica appaltante, in una condizione diincompetenza funzionale) senza, tuttavia, articolare in modo ade- guatosul piano argomentativo, tanto l’effettività di tale presupposto , quantole pretese ragioni della decisività di tale omissione , essendosi la stessa limitata ad affermare in modo meramente apodittico che l’operaoggetto dell’odierno esame non fosse necessaria e urge nte ai finidel pubblico interesse (astenendosi dal fornire alcun estremo con- creto,idoneo a corroborare tale prospettazione), e senza argomentare alcunchéin relazione alla circostanza dell’eventuale differente ricaduta (e dunque della concreta rilevanza) sui termini della decisione , dell’eventualeesame, da parte dei giudici del merito, dell’aspetto con- cernente il profilo di incompetenza funzionale dell’amministrazione convenuta; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev ’ essere pronunciato il rigetto del ricorso, Adunanzadel5 maggio 2023 - R.G. n. 24995/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con la conseguente condanna della società ricorrente al rimborso, in favore dell’amministrazione controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, secondo la liquidazione di cui al disp ositivo; dev’essere infine attestata la sussistenza dei presupposti proces- sualiper il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per i ricorsi, a normadel comma 1 - quater , dell ’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquid
Sentenza Cassazione n. 19919/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris