CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02282/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e i motivi nuovi depositati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi cinque motivi, con i quali si contesta la sentenza impugnata con riguardo alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di invasione di terreni e di danneggiamento (primo e secondo motivo), alla commissione degli stessi reati da parte del ricorrente (terzo motivo), e alla non punibilità dei medesimi per particolare tenuità dei fatti ex art. 131-bis cod. pen. (quarto e quinto motivo), consistono in parte in mere doglianze in punto di fatto e, in altra parte, appaiono diretti a prefigurare una rivalutazione e/o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, ciò che è estraneo al giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della Corte d'appello di Milano che risulta basata su corretti argomenti logici e giuridici (si vedano le pagg. 4-5), non scalfiti dalle argomentazioni del ricorrente, riproduttive di profili di censura adeguatamente disattesi dal giudice di merito, senza che siano evidenziate contraddizioni o illogicità manifeste della motivazione; ritenuto che il sesto motivo, inerente al trattamento sanzionatorio e circostanziale, non è consentito in quanto la Corte territoriale ha correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, esplicitando le ragioni del suo convincimento, atteso che: a) quanto alla dosimetria della pena, l'onere argomentativo è adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda la pag. 5); b) in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nel caso di specie (si veda la pag. 5); considerato che il settimo motivo, relativo alla conferma delle statuizioni civili, con riguardo alla conferma della condanna al pagamento della provvisionale, è inammissibile in quanto ha a oggetto una statuizione della sentenza di appello che non è impugnabile per cassazione, atteso che si tratta di una decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata a essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773-01; nello stesso senso: Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D.G., Rv. 263486-01); ritenuto che l'ottavo motivo, con il quale si contesta il diniego della revoca della subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, è manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello di Milano ha assolto al proprio obbligo di motivare, in modo anche sommario (Sez. 5, n. 46834 del 12/10/2022, V., Rv. 283902-01), in ordine al fatto che le condizioni economiche dell'imputato gli consentivano concretamente di effettuare il pagamento (si veda la pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; considerato infine che, ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'art. 585 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso si estende ai motivi nuovi. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende