CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 24554/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], inpersona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], MANUELA3386 MASSA, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 308/2023 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA],depositata il 05/04/2023 R.G.N. 2060/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n.308/23, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] inammissibile la domanda di revocazione exart.395 n.4 c.p.c. proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confrontiNumero registro generale 19770/2023Numero sezionale 3386/2026Numero di raccolta generale 24554/2026Data pubblicazione 07/08/2026di sentenza resa in giudizio di opposizione adaccertamento tecnico preventivo.Secondo il Tribunale, detta sentenza poteva essereimpugnata con ricorso straordinario in cassazione.Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per tre motivi,illustrati da memoria.L’Inps resiste con controricorso.In sede di adunanza camerale, il collegio ha riservato iltermine di 60 giorni per il deposito del presenteprovvedimento.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, si deduce nullità dellasentenza per violazione degli artt.11, 24, 25, 111, 117Cost., 51, nn.1, 4 e ult. co. e 158 c.p.c.; 47 della Cartadei diritti fondamentali dell’UE, nonché violazione degliartt.398 c.p.c., per essere il giudice che ha deciso sullarevocazione lo stesso che aveva pronunciato la sentenzarevocanda in sede di opposizione ad a.t.p.Il motivo è infondato.Da un lato, trattandosi di revocazione per errore di fattoex art.395, n.4 c.p.c., va richiamato il consolidatoorientamento di questa Corte per cui non sussisteincompatibilità nel caso in cui il giudice della sentenzaoggetto di revocazione sia anche il giudice che decidasulla revocazione, trattandosi di errore percettivo e nongià valutativo (Cass.3032/2026, Cass.23498/2017);dall’altro lato, non sussiste nullità della sentenzadeducibile come mezzo d’impugnazione, poichél’incompatibilità potrebbe dar luogo soltanto all'eserciziodel potere di ricusazione, che la parte interessata haNumero registro generale 19770/2023Numero sezionale 3386/2026Numero di raccolta generale 24554/2026Data pubblicazione 07/08/2026l'onere di far valere, in caso di mancata astensione delmedesimo giudice, nelle forme e nei termini di cuiall'art.52 c.p.c. (Cass.16861/2013).La questione di legittimità costituzionale sollevata colmotivo è manifestamente infondata per quanto sopradetto, trattandosi di errore di fatto e non valutativo.Con il terzo motivo di ricorso, da esaminarsiprioritariamente rispetto al secondo, si deduce nullitàdella sentenza per motivazione apparente, ex artt.132n.4, 118 d.a. c.p.c., 111, co.6 Cost.Il motivo è infondato.Il Tribunale ha espresso le ragioni della ritenutainammissibilità della revocazione, in particolareritenendo che l’unico mezzo di impugnazione esperibilesia il ricorso straordinario in cassazione.Tale motivazione integra il minimo costituzionalerichiesto, esprimendo l’argomento giuridico posto a basedella decisione.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce nullità dellasentenza e violazione degli artt.323, 324, 395, 158c.p.c., 11, 24, 111 e 117 Cost., 6 CEDU e 47 Carta deidiritti fondamentali dell’UE, per avere la Corte ritenutoinammissibile la revocazione nonostante si trattasse disentenza emessa in primo e unico grado.Il motivo è fondato.Ai sensi dell’art.395 c.p.c., sono revocabili le sentenzepronunciate in unico grado, e tale è la sentenza emessanel giudizio di opposizione ad a.t.p., ai sensi dell’art.445-bis, ult. co., c.p.c.Così si è già espressa questa Corte (Cass.31688/2025,Cass.2187/2026), con orientamento cui occorre darecontinuità.Numero registro generale 19770/2023Numero sezionale 3386/2026Numero di raccolta generale 24554/2026Data pubblicazione 07/08/2026Conclusivamente, la pronuncia va cassata inaccoglimento del secondo motivo, con rinvio al [OSCURATO:PERSONA] per i necessari accertamenti in ordinealla domanda di revocazione, nonché per la statuizionesulle spese del presente giudizio di cassazione, e senzavincolo di diverso giudice trattandosi di rinviorestitutorio. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinti irestanti, cassa la sentenza in relazione al motivo accoltoe rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], anche per le spesedi lite del presente giudizio di cassazione.Roma, deciso all’adunanza camerale del 10.7.2026La PresidenteRossana Mancino