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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 10708/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24625-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del l egale rappresentante “pro tempore”, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] CARDOSI; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,e per essa, quale mandataria , la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in persona del procuratore Saverio CONGEDO , domiciliat a presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e LauraCAPONERI; -controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Fase di merito - Proposizione di motivi ulteriori rispetto alla fase cautelare - Attinenza degli stessi al difetto di titolarità del diritto di procedere “in executivis” - [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.24625/2022 Cron.

Rep.

Ud.12/12/2023 Adunanza camerale Avverso la sentenza n. 4 596 / 2 2 del la Corte d’appello d i Rom a , depositata in data 01/07/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 4596/22, del 1° luglio 2022, della Corte d’appello di Roma, che – respingendone il gravame avverso la sentenza n. 3101/20, del 12 giugno 2020, del Tribunale di Latina – ha rigettato l’opposizione dalla stessa proposta avverso il rilascio di alcuni terreni siti in Lenola, intimatole dalla società REV [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (o meglio, per essa, dalla mandataria [OSCURATO:PERSONA] dell’Etruria e del LazioS.p.a., poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.).

In particolare, l’esecuzione ex art. 608 cod. proc. civ. era stata intrapresa in forza di titolo esecutivo giudiziale conseguito contro la dante causa dell’odierna ricorrente, società [OSCURATO:SOCIETA]., all’esito di un giudizio, svoltosi innanzi al Tribunale di Firenze a noma dell’art. 702-biscod. proc. civ., culminato nella declaratoria di risoluzione di un contratto di leasing corrente tra la predetta società Lion e la società dante causa della creditrice esecutante. 2.Nel ricorso si assume, in punto di fatto, che la proposta opposizione all’esecuzione risultava basata sull’eccezione di carenza di legittimazione dell’esecutante, in quanto non proprietaria degli immobili “de quibus”, né titolare di diritti su di essi, e comunque sull’opponibilità, ad essa, del contratto di locazione intervenuto il 4 luglio 2013 tra [OSCURATO:PERSONA] e la predetta società Lion, in forza del quale l’odierna ricorrente deteneva gli immobili suddetti.Si costituiva in giudizio REV [OSCURATO:PERSONA], in persona della (nuova) mandataria [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., la quale, preliminarmente, deduceva di essere legittimata ad agire “in executivis” in quanto proprietaria degli immobili suddetti, per effetto delle delibere della Banca d’Italia del 26 gennaio e del 30 dicembre 2016, dalle stesse risultando che oggetto della cessione erano non solo i crediti a sofferenza riguardanti i contratti di leasing della [OSCURATO:PERSONA], ma anche i beni immobili ad essi afferenti.

Deduceva, altresì, l’efficacia del titolo esecutivo – conseguito in sede giudiziaria verso la società Lion – anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], pure in considerazione del fatto che, con scrittura del 22 ottobre 2012, le società Lion e [OSCURATO:PERSONA] avevano pattuito la decadenza del diritto a subconcedere, a terzi, il godimento gli immobili.

Respinta l’istanza di sospensione dell’esecuzione, radicata la fase di merito, l’opposizione veniva rigettata, in particolare con declaratoria di inammissibilità di tutti i “motivi che non hanno costituito doglianza in sede cautelare, vista la natura bifasica” del giudizio.

In particolare, veniva affermato che non rientravano “nel thema decidendum posto all’attenzione del Giudicante né la questione afferente la validità o meno, per difetto del presupposto dell’insolvenza, della cessione dei crediti in sofferenza, né quella relativa all’oggetto dei contratti di leasing e all’assenza di proprietà del bene da parte dell’esecutante”.

Siffatta decisione veniva confermata dal giudice d’appello, che respingeva il gravame esperito dalla già opponente, articolato su tre motivi, il primo e il secondo dei quali erano volti ad evidenziare come, con “l’atto di opposizione introduttivo della fase cautelare”, essa avesse già “eccepito che [OSCURATO:PERSONA] non era proprietaria degli immobili per i quali stava agendo in via esecutiva”, visto che le “delibere della Banca d’Italia” (sopra meglio individuate) prevedevano la sola cessione “dei crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile al 30 settembre 2015” e “già trasferiti dalla banca posta in risoluzione alla [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:SOCIETA].)”, non essendovi, però, alcuna prova “che la cessione avesse riguardato gli immobili de quibus”.

Il giudice di seconde cure, tuttavia, ribadiva che non rientravano “nel thema decidendum posto all’attenzione del Giudice di prime cure né la questione afferente la supposta invalidità, per difetto del presupposto dell’insolvenza, della cessione dei crediti in sofferenza,né quella relativa all’oggetto dei contratti di leasing, queste ultime proposte per la prima volta in sede di reclamo e poi reiterate con l’atto di riassunzione”.

3. Avverso la sentenza della Corte capitolina ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base – come detto – di due motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. –violazione degli artt. 112, 474 e 615 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2697 cod. civ., oltre a omessa pronuncia sul merito della domanda.

La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto precluso il tema relativo al difetto di titolarità del diritto azionato “in executivis”, richiamando il principio – che si indica come enunciato ancora di recente da questa Corte – secondo cui, “in sede di opposizione all’esecuzione con cui si contesta il diritto di procedere all’esecuzione forzata perché il credito di chi la minaccia o la inizia non è assistito da titolo esecutivo, l’accertamento dell’idoneità del titolo a legittimare l’azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione” (è richiamata, in particolare, Cass. Sez. 3, sent. 13 maggio 2022, n. 15376).

Ne consegue, pertanto, che – assume la ricorrente – “in presenza di titolo esecutivo formatosi nei confronti di un determinato soggetto, al creditore procedente opposto, che è sostanzialmente oltre che formalmente il convenuto, spetta fornire la prova che il titolo esecutivo esiste e che esso è stato emesso appunto nei confronti del soggetto esecutato ed in favore di esso esecutante”.

Pertanto, se l’esecuzione, come nella specie, “è avviata in virtù di un titolo esecutivo giudiziale ad istanza di un asserito avente causa del creditore menzionato dal provvedimento a favore del quale è stata disposta la condanna, al creditore, in caso di opposizione, spetta dimostrare che il titolo esecutivo esiste e che egli ne è il titolare”.

D’altra parte, prosegue la ricorrente, poiché le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che “la titolarità attiva della posizione soggettiva attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda ed alla verifica della sussistenza del diritto fatto valere in giudizio”, precisando, altresì, che “la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre che l’attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa”, e non “un’eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo”, la stessa non deve essere necessariamente proposta “a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio”, risultando, invece, persino “rilevabile d’ufficio” (è citata Cass. Sez.

Un., sent. 16 febbraio 2016, n. 2951, peraltro erroneamente indicata come n. 951).

Di qui, pertanto, la lamentata erroneità della sentenza impugnata, visto che la deduzione di essa [OSCURATO:PERSONA], secondo cui l’esecutante non era titolare del diritto azionato, non costituiva “eccezione in senso stretto, ma una mera difesa, proponibile anche per la prima volta con il reclamo o con l’atto di riassunzione nel merito”, ancora una volta in conformità all’insegnamento di questa Corte secondo cui “il difetto di titolarità del diritto a procedere esecutivamente”, non soggiacerebbe “alle preclusioni che regolano le eccezioni in senso stretto”, rientrando nelle “mere difese proponibili in ogni fase del giudizio” (viene citata Cass. Sez. 2, sent. 6 dicembre 2016, n. 24952).

3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. –violazione degli artt. 101, 112, 342 e 474 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2909 cod. civ.

In questo caso, si censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di gravame – il terzo – con il quale era stata contestata la decisione del primo giudice nella parte in cui aveva affermatoche il titolo esecutivo, azionato da [OSCURATO:PERSONA], fosse efficace non solo contro la società Lion“che aveva partecipato al processo, ma anche contro la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sua avente causa, e ciò perché «il titolo può essere eseguito dall’attore anche nei confronti del terzo occupante abusivo, il quale potrà fare valere eventualmente le proprie ragioni ai sensi dell’art. 615 se sostiene di detenere l’immobile in virtù di un titolo autonomo e perciò non pregiudicato da detta sentenza»”.

Assume la ricorrente che la statuizione della Corte fiorentina avrebbe violato le norme suddette, in quanto la dipendenza, sul piano sostanziale, “del titolo di detenzione dal titolo dichiarato risolto in un giudizio inter alios, non vale a derogare al principio del contraddittorio espresso dall’art. 101 cod. proc. civ. secondo il quale il giudice non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa”.

Di conseguenza, si assume che “il provvedimento intervenuto inter alios di cui alla ordinanza resa dal Tribunale di Firenze in data 8 dicembre 2014 non ha alcuna efficacia esecutiva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., terzo titolare di un diritto dipendente”.

4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la società REV [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

5. La trattazione del presente ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6.La controricorrente ha depositato memoria.

7. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

8. Il ricorso varigettato.

8.1. Il primo motivo non è fondato. 8.1.1.Non può, infatti, accogliersi l’impostazione dell’odierna ricorrente secondo cui, nel giudizio di opposizione all’esecuzione, allorché essa sia stata intrapresa in forza “ di titolo esecutivo formatosi nei confronti di un determinato soggetto, al creditore procedente opposto, che è sostanzialmente oltre che formalmente il convenuto, spetta fornire la prova che il titolo esecutivo esiste e che esso è stato emesso appunto nei confronti del soggetto esecutato ed in favore di esso esecutante”, e ciò a prescindere dai motivi posti a fondamento dell’opposizione, potendo (“recte”: dovendo) il giudice accertare il difetto di titolarità del diritto azionato, essendo la relativa contestazione oggetto di una mera difesa, e non di un’eccezione in senso stretto.

8.1.2. Se è vero, infatti, che questa Corte – ancora recentemente – ha ribadito che “in sede di opposizione all’esecuzione con cui si contesta il diritto di procedere all’esecuzione forzata perché il credito di chi la minaccia o la inizia non è assistito da titolo esecutivo, l’accertamento dell’idoneità del titolo a legittimare l’azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione” (Cass. Sez. 3, sent. 13 maggio 2022, n. 15376, Rv. 664831 - 01), tale affermazione va correlata, pur sempre, con l’altra secondo cui “non è consentito, nelle opposizioni esecutive, proporre ragioni di contestazione ulteriori rispetto a quelle dell’originario ricorso introduttivo della fase davanti al giudice dell’esecuzione, anche in quei giudizi vigendo rigorosamente il principio della domanda e con la sola eccezione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo” (così, in motivazione, Cass. Sez.

Un., sent. 14 dicembre 2020, n. 28387, Rv. 659870-01; analogamente, sempre in motivazione, Cass. Sez.

Un., sent. 21 settembre 2021, n. 25478, non massimata sul punto).

Di ciò, del resto, si mostra consapevole anchel’arresto di questa Corte invocato dall’odierna ricorrente (del quale, dunque, essa fornisce una lettura incompleta e fuorviante), là dove afferma che, pure nel giudizio di opposizione all’esecuzione “la regola astratta di distribuzione degli oneri probatori va coordinata col principio della domanda ” , sicché “il contenuto della prova che deve fornire l ’ opposto per validamente contrastare l’opposizione, dipende dal contenuto della domanda proposta dall’opponente, che delimita la materia del contendere” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 15376 del 2022, cit.).

E ciò in quanto “l’opponente ha veste sostanziale e processuale di attore”, sicché “le eventuali « eccezioni » da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono «causa petendi»della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sonosoggette al regime sostanziale e processuale della domanda”, con l’ulteriore conseguenza “che l’opponente non può mutare la domanda modificando leeccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice puòaccogliere l’opposizione per motivi che costituiscono un mutamento diquelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d ’ ufficio ” ( così, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 15376 del 2022, cit.) In questa stessa prospettiva, e tra l’altro proprio con riferimento ad una fattispecie in cui veniva in rilievo un’ipotesi di cessione del credito poi azionato in via esecutiva, è stato recentemente ribadito che non soltanto “non sono ammesse, nelle opposizioni esecutive, domande nuove ed ulteriori rispetto a quelle avanzate con l’atto introduttivo”, ma, “del pari, deve escludersi che l’opposizione all’esecuzione possa essere accolta sulla base di motivi diversi da quelli posti alla sua base e rilevati di ufficio dal giudice dell’opposizione stessa, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l’insussistenza del diritto del creditore di procedere all’esecuzione forzata” (cosi, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 22 marzo 2022, n. 9226, Rv. 664260-01; implicando semmai la sopravvenienza della certa caducazione del solo titolo azionato la cessazione della materia del contendere, secondo quanto affermato da Cass. Sez.

Un.,sent. 21 settembre 2021, n. 25478, Rv. 662368- 01).

8.1.3. Costituisce, in altri termini, convincimento radicato nella giurisprudenza di nomofilachia la configurazione della opposizione all’esecuzione come giudizio di natura eterodeterminata, il cui oggetto è circoscritto ai motivi proposti con l’atto introduttivo.

In altri termini, la “causa petendi”del giudizio di opposizione all’esecuzione si individua nelle contestazioni sollevate con l’atto di ingresso della controversia, ciascuna della quali è intesa come distinto ed autonomo fatto costitutivo dell’inesistenza del contestato diritto a procedere, ovvero della domanda di tutela spiegata dall’opponente(sul punto, negli esatti termini, Cass. Sez. 3, ord. 10 novembre 2023, n. 31363).

Illuminante, al riguardo, la lettura di Cass. Sez. 6-3, ord. 20 gennaio 2011, n. 1328: “ L’opposizione all’esecuzione si connota come diretta ad ottenere l’accertamento dell’inesistenza del diritto di procedere all’esecuzione per quella ragione, sulla base di tutti i fatti giuridici esistenti al momento della sua proposizione, che potrebbero giustificare detta inesistenza.

Essi assumono il carattere di fatti individuatori del diritto fatto valere con l’opposizione, che, proprio perché individuato dalle ragioni dedotte – in quanto, naturalmente, deducibili – dall’opponente, ha natura eterodeterminata”.

È dunque l’atto introduttivo della controversia ex art. 615 (o 617) cod. p roc . c iv . a tracciare, in maniera vincolante, i confini del “ thema decidendum ” devoluto al giudice così adito: “l’opponente non può mutare la domanda, modificando le «eccezioni»che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l’opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d’ufficio”(così ancora Cass. Sez. 6-3, ord. n. 1328 del 2011, cit.).

Da ciò la considerazione come inammissibile domanda nuova della deduzione, operata per la prima volta con le memorie della fase di trattazione, di ragioni di insussistenza del diritto a procedere in executivis differenti da quelle svolte con l’atto introduttivo della lite.

8.1.4. D’altra parte, vale come smentita – e non quale conferma – della tesi proposta dalla ricorrente il riferimento a quell’arresto (si tratta di Cass. Sez. 2, sent. 6 dicembre 2016, n. 24952, peraltro, non concernente specificamente il tema delle opposizioni esecutive), in cui si è rimarcata l’erroneità di quella impostazione che consiste “nel richiamare sic et simpliciter la regola della proponibilità delle mere difese «in ogni fase del giudizio» senza però coordinarla con gli altri principi generali”del processo.

Di talché, se nel caso deciso da quella pronuncia,veniva in rilievo – quale preclusione alla proponibilità delle mere difese in ogni stato e grado del giudizio – il divieto di “ nova ” in appello ex art. 345 cod. proc., così, nella presente fattispecie, rileva quellodell’impossibilità di estendere il “thema decidendum” delle opposizioni esecutive oltre i limiti individuati nel ricorso che ne ha introdotto la fase cautelare.

Né, infine, risolutivo appare il riferimento all’arresto delle Sezioni Unite citato in ricorso (si tratta, come detto,di Cass. Sez.

Un., sent. 16 febbraio 2016, n. 2951), giacché esso, pur sancendo l’ammissibilità del rilievo officioso della carenza di titolarità del diritto azionato, persino da parte di questa Corte di Cassazione, ribadisce comunque la necessità, in detto caso, dell’osservanza dei “limiti propri del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato” (cfr. Cass. Sez.

Un., sent. n. 2951 del 2016, cit.).

Con ciò, dunque, vieppiù confermando la necessità di correlare tale potere di rilevazione “ex officio” con le preclusioni proprie di ciascun tipo di processo in cui l’esercizio di tale potere è destinato ad avvenire.

8.2. Il secondo motivo, invece, èinammissibile.8.2.1.

Esso, infatti, ripropone considerazioni che attengono esclusivamente al merito del terzo motivo di gravame, ritenuto privo di specificità dalla Corte fiorentina e per tale ragione dichiarato inammissibile, senza confutare tale “ratio decidendi” in rito.

Il presente motivo, dunque , non coglie – né, quindi, si confronta – con l’effettivo “ decisum ” della sentenza impugnata, risultando perciò inammissibile (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv. 658411-01).

9. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo.

10. A carico della ricorrente, stante il rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.

M .

La Corte rigetta il ricorso , condannando l a società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a rifondere, alla società REV [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 8.900,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24625-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del l egale rappresentante “pro tempore”, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] CARDOSI; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,e per essa, quale mandataria , la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in persona del procuratore Saverio CONGEDO , domiciliat a presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e LauraCAPONERI; -controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Fase di merito - Proposizione di motivi ulteriori rispetto alla fase cautelare - Attinenza degli stessi al difetto di titolarità del diritto di procedere “in executivis” - [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.24625/2022 Cron. Rep. Ud.12/12/2023 Adunanza camerale Avverso la sentenza n. 4 596 / 2 2 del la Corte d’appello d i Rom a , depositata in data 01/07/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 4596/22, del 1° luglio 2022, della Corte d’appello di Roma, che – respingendone il gravame avverso la sentenza n. 3101/20, del 12 giugno 2020, del Tribunale di Latina – ha rigettato l’opposizione dalla stessa proposta avverso il rilascio di alcuni terreni siti in Lenola, intimatole dalla società REV [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (o meglio, per essa, dalla mandataria [OSCURATO:PERSONA] dell’Etruria e del LazioS.p.a., poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.). In particolare, l’esecuzione ex art. 608 cod. proc. civ. era stata intrapresa in forza di titolo esecutivo giudiziale conseguito contro la dante causa dell’odierna ricorrente, società [OSCURATO:SOCIETA]., all’esito di un giudizio, svoltosi innanzi al Tribunale di Firenze a noma dell’art. 702-biscod. proc. civ., culminato nella declaratoria di risoluzione di un contratto di leasing corrente tra la predetta società Lion e la società dante causa della creditrice esecutante. 2.Nel ricorso si assume, in punto di fatto, che la proposta opposizione all’esecuzione risultava basata sull’eccezione di carenza di legittimazione dell’esecutante, in quanto non proprietaria degli immobili “de quibus”, né titolare di diritti su di essi, e comunque sull’opponibilità, ad essa, del contratto di locazione intervenuto il 4 luglio 2013 tra [OSCURATO:PERSONA] e la predetta società Lion, in forza del quale l’odierna ricorrente deteneva gli immobili suddetti.Si costituiva in giudizio REV [OSCURATO:PERSONA], in persona della (nuova) mandataria [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., la quale, preliminarmente, deduceva di essere legittimata ad agire “in executivis” in quanto proprietaria degli immobili suddetti, per effetto delle delibere della Banca d’Italia del 26 gennaio e del 30 dicembre 2016, dalle stesse risultando che oggetto della cessione erano non solo i crediti a sofferenza riguardanti i contratti di leasing della [OSCURATO:PERSONA], ma anche i beni immobili ad essi afferenti. Deduceva, altresì, l’efficacia del titolo esecutivo – conseguito in sede giudiziaria verso la società Lion – anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], pure in considerazione del fatto che, con scrittura del 22 ottobre 2012, le società Lion e [OSCURATO:PERSONA] avevano pattuito la decadenza del diritto a subconcedere, a terzi, il godimento gli immobili. Respinta l’istanza di sospensione dell’esecuzione, radicata la fase di merito, l’opposizione veniva rigettata, in particolare con declaratoria di inammissibilità di tutti i “motivi che non hanno costituito doglianza in sede cautelare, vista la natura bifasica” del giudizio. In particolare, veniva affermato che non rientravano “nel thema decidendum posto all’attenzione del Giudicante né la questione afferente la validità o meno, per difetto del presupposto dell’insolvenza, della cessione dei crediti in sofferenza, né quella relativa all’oggetto dei contratti di leasing e all’assenza di proprietà del bene da parte dell’esecutante”. Siffatta decisione veniva confermata dal giudice d’appello, che respingeva il gravame esperito dalla già opponente, articolato su tre motivi, il primo e il secondo dei quali erano volti ad evidenziare come, con “l’atto di opposizione introduttivo della fase cautelare”, essa avesse già “eccepito che [OSCURATO:PERSONA] non era proprietaria degli immobili per i quali stava agendo in via esecutiva”, visto che le “delibere della Banca d’Italia” (sopra meglio individuate) prevedevano la sola cessione “dei crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile al 30 settembre 2015” e “già trasferiti dalla banca posta in risoluzione alla [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:SOCIETA].)”, non essendovi, però, alcuna prova “che la cessione avesse riguardato gli immobili de quibus”. Il giudice di seconde cure, tuttavia, ribadiva che non rientravano “nel thema decidendum posto all’attenzione del Giudice di prime cure né la questione afferente la supposta invalidità, per difetto del presupposto dell’insolvenza, della cessione dei crediti in sofferenza,né quella relativa all’oggetto dei contratti di leasing, queste ultime proposte per la prima volta in sede di reclamo e poi reiterate con l’atto di riassunzione”. 3. Avverso la sentenza della Corte capitolina ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base – come detto – di due motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. –violazione degli artt. 112, 474 e 615 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2697 cod. civ., oltre a omessa pronuncia sul merito della domanda. La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto precluso il tema relativo al difetto di titolarità del diritto azionato “in executivis”, richiamando il principio – che si indica come enunciato ancora di recente da questa Corte – secondo cui, “in sede di opposizione all’esecuzione con cui si contesta il diritto di procedere all’esecuzione forzata perché il credito di chi la minaccia o la inizia non è assistito da titolo esecutivo, l’accertamento dell’idoneità del titolo a legittimare l’azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione” (è richiamata, in particolare, Cass. Sez. 3, sent. 13 maggio 2022, n. 15376). Ne consegue, pertanto, che – assume la ricorrente – “in presenza di titolo esecutivo formatosi nei confronti di un determinato soggetto, al creditore procedente opposto, che è sostanzialmente oltre che formalmente il convenuto, spetta fornire la prova che il titolo esecutivo esiste e che esso è stato emesso appunto nei confronti del soggetto esecutato ed in favore di esso esecutante”. Pertanto, se l’esecuzione, come nella specie, “è avviata in virtù di un titolo esecutivo giudiziale ad istanza di un asserito avente causa del creditore menzionato dal provvedimento a favore del quale è stata disposta la condanna, al creditore, in caso di opposizione, spetta dimostrare che il titolo esecutivo esiste e che egli ne è il titolare”. D’altra parte, prosegue la ricorrente, poiché le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che “la titolarità attiva della posizione soggettiva attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda ed alla verifica della sussistenza del diritto fatto valere in giudizio”, precisando, altresì, che “la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre che l’attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa”, e non “un’eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo”, la stessa non deve essere necessariamente proposta “a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio”, risultando, invece, persino “rilevabile d’ufficio” (è citata Cass. Sez. Un., sent. 16 febbraio 2016, n. 2951, peraltro erroneamente indicata come n. 951). Di qui, pertanto, la lamentata erroneità della sentenza impugnata, visto che la deduzione di essa [OSCURATO:PERSONA], secondo cui l’esecutante non era titolare del diritto azionato, non costituiva “eccezione in senso stretto, ma una mera difesa, proponibile anche per la prima volta con il reclamo o con l’atto di riassunzione nel merito”, ancora una volta in conformità all’insegnamento di questa Corte secondo cui “il difetto di titolarità del diritto a procedere esecutivamente”, non soggiacerebbe “alle preclusioni che regolano le eccezioni in senso stretto”, rientrando nelle “mere difese proponibili in ogni fase del giudizio” (viene citata Cass. Sez. 2, sent. 6 dicembre 2016, n. 24952). 3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. –violazione degli artt. 101, 112, 342 e 474 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2909 cod. civ. In questo caso, si censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di gravame – il terzo – con il quale era stata contestata la decisione del primo giudice nella parte in cui aveva affermatoche il titolo esecutivo, azionato da [OSCURATO:PERSONA], fosse efficace non solo contro la società Lion“che aveva partecipato al processo, ma anche contro la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sua avente causa, e ciò perché «il titolo può essere eseguito dall’attore anche nei confronti del terzo occupante abusivo, il quale potrà fare valere eventualmente le proprie ragioni ai sensi dell’art. 615 se sostiene di detenere l’immobile in virtù di un titolo autonomo e perciò non pregiudicato da detta sentenza»”. Assume la ricorrente che la statuizione della Corte fiorentina avrebbe violato le norme suddette, in quanto la dipendenza, sul piano sostanziale, “del titolo di detenzione dal titolo dichiarato risolto in un giudizio inter alios, non vale a derogare al principio del contraddittorio espresso dall’art. 101 cod. proc. civ. secondo il quale il giudice non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa”. Di conseguenza, si assume che “il provvedimento intervenuto inter alios di cui alla ordinanza resa dal Tribunale di Firenze in data 8 dicembre 2014 non ha alcuna efficacia esecutiva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., terzo titolare di un diritto dipendente”. 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la società REV [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. La trattazione del presente ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6.La controricorrente ha depositato memoria. 7. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 8. Il ricorso varigettato. 8.1. Il primo motivo non è fondato. 8.1.1.Non può, infatti, accogliersi l’impostazione dell’odierna ricorrente secondo cui, nel giudizio di opposizione all’esecuzione, allorché essa sia stata intrapresa in forza “ di titolo esecutivo formatosi nei confronti di un determinato soggetto, al creditore procedente opposto, che è sostanzialmente oltre che formalmente il convenuto, spetta fornire la prova che il titolo esecutivo esiste e che esso è stato emesso appunto nei confronti del soggetto esecutato ed in favore di esso esecutante”, e ciò a prescindere dai motivi posti a fondamento dell’opposizione, potendo (“recte”: dovendo) il giudice accertare il difetto di titolarità del diritto azionato, essendo la relativa contestazione oggetto di una mera difesa, e non di un’eccezione in senso stretto. 8.1.2. Se è vero, infatti, che questa Corte – ancora recentemente – ha ribadito che “in sede di opposizione all’esecuzione con cui si contesta il diritto di procedere all’esecuzione forzata perché il credito di chi la minaccia o la inizia non è assistito da titolo esecutivo, l’accertamento dell’idoneità del titolo a legittimare l’azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione” (Cass. Sez. 3, sent. 13 maggio 2022, n. 15376, Rv. 664831 - 01), tale affermazione va correlata, pur sempre, con l’altra secondo cui “non è consentito, nelle opposizioni esecutive, proporre ragioni di contestazione ulteriori rispetto a quelle dell’originario ricorso introduttivo della fase davanti al giudice dell’esecuzione, anche in quei giudizi vigendo rigorosamente il principio della domanda e con la sola eccezione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 14 dicembre 2020, n. 28387, Rv. 659870-01; analogamente, sempre in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 21 settembre 2021, n. 25478, non massimata sul punto). Di ciò, del resto, si mostra consapevole anchel’arresto di questa Corte invocato dall’odierna ricorrente (del quale, dunque, essa fornisce una lettura incompleta e fuorviante), là dove afferma che, pure nel giudizio di opposizione all’esecuzione “la regola astratta di distribuzione degli oneri probatori va coordinata col principio della domanda ” , sicché “il contenuto della prova che deve fornire l ’ opposto per validamente contrastare l’opposizione, dipende dal contenuto della domanda proposta dall’opponente, che delimita la materia del contendere” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 15376 del 2022, cit.). E ciò in quanto “l’opponente ha veste sostanziale e processuale di attore”, sicché “le eventuali « eccezioni » da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono «causa petendi»della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sonosoggette al regime sostanziale e processuale della domanda”, con l’ulteriore conseguenza “che l’opponente non può mutare la domanda modificando leeccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice puòaccogliere l’opposizione per motivi che costituiscono un mutamento diquelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d ’ ufficio ” ( così, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 15376 del 2022, cit.) In questa stessa prospettiva, e tra l’altro proprio con riferimento ad una fattispecie in cui veniva in rilievo un’ipotesi di cessione del credito poi azionato in via esecutiva, è stato recentemente ribadito che non soltanto “non sono ammesse, nelle opposizioni esecutive, domande nuove ed ulteriori rispetto a quelle avanzate con l’atto introduttivo”, ma, “del pari, deve escludersi che l’opposizione all’esecuzione possa essere accolta sulla base di motivi diversi da quelli posti alla sua base e rilevati di ufficio dal giudice dell’opposizione stessa, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l’insussistenza del diritto del creditore di procedere all’esecuzione forzata” (cosi, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 22 marzo 2022, n. 9226, Rv. 664260-01; implicando semmai la sopravvenienza della certa caducazione del solo titolo azionato la cessazione della materia del contendere, secondo quanto affermato da Cass. Sez. Un.,sent. 21 settembre 2021, n. 25478, Rv. 662368- 01). 8.1.3. Costituisce, in altri termini, convincimento radicato nella giurisprudenza di nomofilachia la configurazione della opposizione all’esecuzione come giudizio di natura eterodeterminata, il cui oggetto è circoscritto ai motivi proposti con l’atto introduttivo. In altri termini, la “causa petendi”del giudizio di opposizione all’esecuzione si individua nelle contestazioni sollevate con l’atto di ingresso della controversia, ciascuna della quali è intesa come distinto ed autonomo fatto costitutivo dell’inesistenza del contestato diritto a procedere, ovvero della domanda di tutela spiegata dall’opponente(sul punto, negli esatti termini, Cass. Sez. 3, ord. 10 novembre 2023, n. 31363). Illuminante, al riguardo, la lettura di Cass. Sez. 6-3, ord. 20 gennaio 2011, n. 1328: “ L’opposizione all’esecuzione si connota come diretta ad ottenere l’accertamento dell’inesistenza del diritto di procedere all’esecuzione per quella ragione, sulla base di tutti i fatti giuridici esistenti al momento della sua proposizione, che potrebbero giustificare detta inesistenza. Essi assumono il carattere di fatti individuatori del diritto fatto valere con l’opposizione, che, proprio perché individuato dalle ragioni dedotte – in quanto, naturalmente, deducibili – dall’opponente, ha natura eterodeterminata”. È dunque l’atto introduttivo della controversia ex art. 615 (o 617) cod. p roc . c iv . a tracciare, in maniera vincolante, i confini del “ thema decidendum ” devoluto al giudice così adito: “l’opponente non può mutare la domanda, modificando le «eccezioni»che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l’opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d’ufficio”(così ancora Cass. Sez. 6-3, ord. n. 1328 del 2011, cit.). Da ciò la considerazione come inammissibile domanda nuova della deduzione, operata per la prima volta con le memorie della fase di trattazione, di ragioni di insussistenza del diritto a procedere in executivis differenti da quelle svolte con l’atto introduttivo della lite. 8.1.4. D’altra parte, vale come smentita – e non quale conferma – della tesi proposta dalla ricorrente il riferimento a quell’arresto (si tratta di Cass. Sez. 2, sent. 6 dicembre 2016, n. 24952, peraltro, non concernente specificamente il tema delle opposizioni esecutive), in cui si è rimarcata l’erroneità di quella impostazione che consiste “nel richiamare sic et simpliciter la regola della proponibilità delle mere difese «in ogni fase del giudizio» senza però coordinarla con gli altri principi generali”del processo. Di talché, se nel caso deciso da quella pronuncia,veniva in rilievo – quale preclusione alla proponibilità delle mere difese in ogni stato e grado del giudizio – il divieto di “ nova ” in appello ex art. 345 cod. proc., così, nella presente fattispecie, rileva quellodell’impossibilità di estendere il “thema decidendum” delle opposizioni esecutive oltre i limiti individuati nel ricorso che ne ha introdotto la fase cautelare. Né, infine, risolutivo appare il riferimento all’arresto delle Sezioni Unite citato in ricorso (si tratta, come detto,di Cass. Sez. Un., sent. 16 febbraio 2016, n. 2951), giacché esso, pur sancendo l’ammissibilità del rilievo officioso della carenza di titolarità del diritto azionato, persino da parte di questa Corte di Cassazione, ribadisce comunque la necessità, in detto caso, dell’osservanza dei “limiti propri del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. n. 2951 del 2016, cit.). Con ciò, dunque, vieppiù confermando la necessità di correlare tale potere di rilevazione “ex officio” con le preclusioni proprie di ciascun tipo di processo in cui l’esercizio di tale potere è destinato ad avvenire. 8.2. Il secondo motivo, invece, èinammissibile.8.2.1. Esso, infatti, ripropone considerazioni che attengono esclusivamente al merito del terzo motivo di gravame, ritenuto privo di specificità dalla Corte fiorentina e per tale ragione dichiarato inammissibile, senza confutare tale “ratio decidendi” in rito. Il presente motivo, dunque , non coglie – né, quindi, si confronta – con l’effettivo “ decisum ” della sentenza impugnata, risultando perciò inammissibile (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv. 658411-01). 9. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo. 10. A carico della ricorrente, stante il rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q. M . La Corte rigetta il ricorso , condannando l a società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a rifondere, alla società REV [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 8.900,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presu