CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 aprile 2026
Cassazione n. 09062/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA];2026- intimato –1311avverso la sentenza n. 169/2021 della CORTE D'APPELLO diCAGLIARI, depositata il 28/07/2021 R.G.N. 251/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.Con sentenza n. 169/2021, la Corte d’appello di Cagliari haaccolto l’appello, proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenzadel Tribunale della medesima città ed ha dichiarato il dNuimrietrtoo re gistro generale 28258/2021Numero sezionale 1311/2026dell’appellante alla rivalutazione dei contributi versati suNlluam esrou dai r accolta generale 9062/2026posizione assicurativa, per esposizione all’amianto, dal 2D0at a pubblicazione 10/04/2026ottobre 1971 al 31 dicembre 1986, mediante moltiplicazione per1.25.2. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto fondata la tesisostenuta dall’appellante in ordine all’erroneità della pronunciadi primo grado, affermativa dell’inammissibilità della domanda,per l’intervenuta decadenza triennale, prevista dall’art. 47,ultimo comma, d.P.R. n. 639/1970, introdotto dall’art. 38,comma 1, lett. d) del d.l. n. 98/2011.Nel merito, la medesima Corte ha poi ritenuto provato il dirittodel signor [OSCURATO:PERSONA] alla rivalutazione contributiva nei termini dalui richiesti, escludendo comunque la maturazione dellaprescrizione.3. Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazionel’I.N.P.S., affidandolo ad un unico motivo, illustrato anche conla memoria ex art. 380-bis c.p.c.Il signor [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.4. Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservatoil deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo, l’I.N.P.S. denuncia, in relazione all’art.360, comma primo, num. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 47, deld.P.R. n. 639 del 1970, poiché, in un giudizio voltoall’accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva peresposizione ad amianto, la Corte di appello non avrebbe rilevatola decadenza triennale, in fattispecie in cui il ricorso giudiziarioera stato proposto l’11 dicembre 2015, a fronte della primadomanda amministrativa di prestazione all’INPS del 6 gNiuumgenroo re gistro generale 28258/2021Numero sezionale 1311/20262008. Numero di raccolta generale 9062/20262. Il motivo è fondato. Data pubblicazione 10/04/20263. Il termine di decadenza di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639 del1970 deve essere, nella specie, computato a decorrere dallaprima domanda amministrativa, pacificamente presentata il6.6.2008, senza che a ciò sia di ostacolo il giudicato formatosi,per effetto della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 454/2015,che ha dichiarato improponibile il ricorso in giudizio, per lamancata presentazione di una “previa” domandaamministrativa.Invero, come statuito da questa Corte in un caso del tuttoanalogo al presente, (n. 20185 del 2022), il fatto che ladomanda amministrativa sia stata presentata nel corso delgiudizio definito con la citata sentenza dichiarativad’improponibilità del ricorso, «non impedisce, comecorrettamente osservato dall’Inps, che detta domanda segnicomunque l’avvio del procedimento amministrativo e determini,quindi, il decorso del termine triennale di decadenza» (neimedesimi termini, v. Cass. n. 2501 del 2023).Difatti, «se è vero – come osservato dall’ordinanza n. 769 del2024 - che alla proposizione della domanda amministrativa incorso di causa non si ricollega nel procedimento altro che laimproponibilità della domanda giudiziaria, la stessa domandaamministrativa in sé (benché proposta in corso di causa) rilevaper il decorso del termine di decadenza ai fini della prestazione,in considerazione della natura sostanziale della decadenza;peraltro, su tale aspetto la presentazione di un’ulterioredomanda amministrativa non rileva in alcun modo (non potendola seconda domanda amministrativa presentata dal parteimpedire il relativo decorso).Numero registro generale 28258/20214. Il dato di sintesi è, quindi, che il termine triennale dNi umero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 9062/2026decadenza, computato a decorrere dalla prima domandDaat a pubblicazione 10/04/2026amministrativa, quale momento di avvio del procedimentoamministrativo, risulta, nel caso di specie, interamente decorso.5. La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio suesteso, dev’essere cassata e, per non essere necessari ulterioriaccertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, conil rigetto della domanda introduttiva del giudizio, come richiestodall’I.N.P.S. nella memoria.6. Le spese di tutte le fasi di giudizio vanno compensate,essendosi la giurisprudenza, sulla questione posta, consolidatasolo in corso di causa. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e,decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva delgiudizio.Dichiara compensate le spese di tutte le fasi di giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo2026.LA PRESIDENTEGabriella Marchese