CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 febbraio 2024
Cassazione n. 41114/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2024 della Corte di appello di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; ricorso trattato con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma con sentenza del 12/2/2024 confermava la sentenza del Tribunale di Cassino del 20/2/2023, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato loro ascritto. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati personalmente. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto avanzati dagli imputati personalmente in violazione della inderogabile disciplina dettata in relazione all'obbligo di proposizione dell'impugnazione in cassazione solo da parte di difensori abilitati, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017. I procedimenti devono, pertanto, essere definiti nelle forme de plano. 1.1 Questa Corte, nella sua più autorevole composizione (Sezioni Unite, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010 - 01), ha individuato la ratio delle modifiche normative in tema di ricorso per cassazione dell'imputato nella necessità del ricorso alla rappresentanza tecnica per l'esercizio del diritto di impugnazione in cassazione: «L'attuale quadro normativo trova una sua oggettiva giustificazione nell'esigenza, generalmente avvertita, di assicurare un alto livello di professionalità nell'impostazione e nella redazione di un atto di impugnazione, il ricorso per cassazione, introduttivo di un procedimento connotato da una particolare importanza e da un elevato tecnicismo, tipico del giudizio di legittimità, scoraggiando al contempo la diffusa prassi dei ricorsi redatti da difensori non iscritti nell'apposito albo speciale, ma formalmente sottoscritti dai propri assistiti per eludere il contenuto precettivo dell'art. 613, comma 1». 1.2 In conclusione, entrambe le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila ciascuno. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 13 settembre 2