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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 36035/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 10/03/2022 del TRIBUNALE del RIESAME di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Domenico A.R.

SECCIA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

I [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di perquisizione e sequestro disposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli - EPPO - in data 21 gennaio 2022, avente a oggetto documentazione personale, amministrativa, contabile, bancaria o fiscale in formato digitale o cartaceo, relativa a operazioni oggetto di indagine, eventuali pezzi, parti o e-bike rilevanti ai fini dell'accertamento dei reati contestati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché, ai sensi del D. L.vo n. 231/2001, nei confronti delle società [OSCURATO:PERSONA]' CONSORTILE V.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].

1.1. Nella prospettazione accusatoria, Pede e Parente, e le citate società, nelle qualità rispettivamente rivestite, sono accusati di contrabbando doganale, per avere sottratto merci al pagamento dei diritti di confine, effettuando importazioni di bicilette elettriche dalla Cina, eludendo il pagamento dei dazi antidumping e dell'IVA di importazione per importi complessivi di 13.162.600,14 ( capo 1), di una pluralità di falsi commessi nelle dichiarazioni doganali, per avere dichiarato trattarsi dell'importazione, dalla Cina o dalla Turchia, di pezzi e parti di e-bike, poi assemblati in Italia, invece che di acquisti di bike complete, inducendo in errore i funzionari doganali in merito alla provenienza delle merci ( capi da 2 a 6); di truffa continuata e aggravata ai danni dell'Agenzia delle Dogane, evitando, con le descritte condotte, il pagamento dei dazi doganali e dell'Iva.

1.1.1. In sintesi, secondo l'Accusa, gli indagati avrebbero sottratto al pagamento dei diritti di confine - dazi doganali antidumping e I.V.A. - merce consistita in pezzi di biciclette, originali, provenienti dalla Repubblica popolare cinese e dalla Turchia, mediante redazione di dichiarazioni doganali false, idonee a indurre in errore il funzionario delle dogane sulla provenienza effettiva delle merci.

1.1.2. Alle società è contestato, ai sensi degli artt. 24 co. 1 e 2 e 25 sexiesdecies del D. L.vo n. 231/2001, di non essersi dotate di idonei modelli organizzativi e di gestione tali da prevenire la commissione del reato di contrabbando, commettendo Pede e Parente, nelle rispettive qualità, i fatti di reato nell'interesse e a vantaggio delle società stesse.

Fatti commessi dal 18 maggio 2018 al 23 settembre 2021. 2.Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del medesimo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale, con unico atto, svolge due motivi.

2.1. Violazione di legge in relazione alla ricostruzione del fumus delicti e del periculum in mora, sulla base di un precedente giudicato cautelare.

Nega la Difesa, in primo luogo, che si sia potuto formare un giudicato a fronte di un ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva, dal momento che l'impugnativa avverso il primo decreto di sequestro venne proposta da persone fisiche diverse dalla persona giuridica ([OSCURATO:SOCIETA]) destinataria della misura reale, e per tali ragioni non venne coltivato dalla parte con successivo gravame, in quanto non proprietaria dei beni sequestrati.

Inoltre, la Difesa contesta la formazione del giudicato cautelare, che, secondo il principio di diritto declinato dalle Sezioni Unite 'Buffa', copre solo il dedotto e non anche il deducibile, osservandosi che, in sede di udienza dinanzi al Tribunale del riesame, erano stati prodotti elementi sopravvenuti alla formazione del giudicato, costituiti: 1)dalla relazione di consulenza tecnica a firma del prof.

Cigolini; 2) dai ricorsi proposti dinanzi al Giudice tributario, da intendersi quali ulteriori motivi di ricorso.

Trattandosi di elementi sopravvenuti, essi superano anche il giudicato, mentre il provvedimento impugnato presenta vizi di motivazione per non avere vagliato gli elementi forniti dalle parti.

2.2. Violazione dell'art. 125 co. 3 cod. proc. pen per omessa valutazione o motivazione apparente in merito agli elementi di favore evidenziati dalla Difesa degli indagati relativi alla ricostruzione del fumus commissi delicti.

In particolare, ci si duole che, nell'ordinanza impugnata, non siano stati valutati i seguenti documenti: nota ambasciata italiana Pechino allegata alla informativa di P.G. del 07/10/2021, in cui si attesta che i fornitori cinesi sono anche produttori e fornitori di e-bike e parti di e-bike, contrariamente a quanto riferito dalla P.G.; nota conclusiva indagine OLAF del 22/12/2012 da cui emerge la legittimità del comportamento degli indagati e delle aziende; in tal senso anche l'esito favorevole della richiesta di mutua assistenza menzionata dall'ADM di Napoli del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pure ignorato dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi non sono fondati e devono essere rigettati.

1.1. Ricordato che, in materia cautelare reale, sono ammessi dinanzi al Giudice di legittimità solo vizi attinenti alla violazione di legge, anche per errores in procedendo ( Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), ritiene il Collegio infondata la doglianza difensiva con la quale la Difesa ricorrente denuncia la violazione del principio del c.d. giudicato cautelare.

1.2. Premette l'ordinanza censurata che il provvedimento gravato segue un precedente decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Napoli in data 24.9.2021, nei confronti anche degli odierni ricorrenti, oltre che delle società a loro facenti capo, e per le medesime imputazioni, contestate sino al 22.7.2021; che, detto decreto era stato integralmente confermato dal Tribunale del Riesame -adito ex art. 324 cod. proc. pen. - in data 28.10.2021, contro il quale non è stata proposta alcuna impugnazione, così da ritenersi formato il giudicato.

1.3. Lamenta, a tal proposito, la Difesa che il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto consolidata la valutazione del profilo indiziario già operata nel primo decreto di sequestro preventivo, senza, tuttavia, esaminare le sopravvenienze portate all'attenzione del Collegio dalla Difesa ricorrente.

1.4. In proposito, è preliminare ricordare che è principio consolidato attraverso reiterate pronunce delle Sezioni unite (sentenze 31 marzo 2004, n. 18339, Donelli, rv. 227359; 25 giugno 1997, n. 8, Gibilras, rv. 208313; 8 luglio 1994, n. 11, Buffa, rv. 198213; 12 ottobre 1993, n. 20, Durante, rv. 195354) che, rispetto alle ordinanze in materia cautelare, all'esito del procedimento di impugnazione, si forma una preclusione processuale, anche se di portata più modesta di quella relativa alla cosa giudicata, perché è limitata allo stato degli atti e copre solo le questioni esplicitamente o implicitamente dedotte.

Di conseguenza, una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa con efficacia preclusiva non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame.

Cosicchè, " le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni di merito e di legittimità previste dalla legge, costituiscono giudicato cautelare allo stato degli atti, con riferimento alle circostanze dedotte esplicitamente e implicitamente, e possono essere modificate o revocate solamente quando siano dedotti elementi nuovi o sopravvenuti, e non semplicemente argomenti e motivi diversi".

Altrimenti ogni questione sarebbe riproponibile un numero infinito di volte e risulterebbe vanificata la previsione legislativa dei termini per impugnare i provvedimenti cautelari."(Sez.

U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908, in motivazione).

Come anche di recente ribadito da questa Corte (Sez. 5, n. 17971 del 07/02/2020, Nebbia, Rv. 279411), le opzioni della giurisprudenza di legittimità sono attualmente attestate sugli approdi delle Sezioni Unite 'Librato', essendo stato, altresì, chiarito che la preclusione processuale conseguente alle pronunzie emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte di cassazione ovvero dal Tribunale in sede di riesame o di appello, avverso le ordinanze in tema di misure cautelari, ha una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, esplicitamente o implicitamente, intendendosi per queste ultime quelle che si pongono in rapporto di stretta connessione logica con le prime (Sez. 1, n. 47482 del 6/10/2015, Orabona, Rv. 265858; Sez. 6, n. 8900 del 16/1/2018, Persano, Rv. 272338).

Dunque, il tema, correttamente inquadrato nell'alveo del venir in essere di una preclusione processuale (rectius, endoprocessuale, che si manifesta, cioè, soltanto nell'ambito di uno stesso procedimento: cfr., sul punto, Sez. 6, n. 54045 del 27/9/2017, Cao, Rv. 271734) piuttosto che di un vero e proprio "giudicato", sia pur cautelare, attiene, da un lato, all'esistenza delle condizioni affinché tale preclusione possa dirsi verificata (e quindi l'esaurirsi delle eventuali impugnazioni previste dal legislatore e la deduzione implicita od esplicita della questione che si vorrebbe "chiusa"); dall'altro, alla possibilità, anch'essa pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità, di dedurre in ogni momento, in sede cautelare, elementi nuovi (cfr. Sez.

U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, Rv. 227357), che costituisce l'aspetto diverso ma collegato del problema, anche nel caso di specie.

1.5. Ciò posto, sulla premessa, ovvia, che il giudicato si forma su ogni decisione che non venga ( ulteriormente) impugnata validamente, a prescindere dalla ammissibilità originaria del gravame e dalla stessa legittimità e correttezza giuridica della decisione adottata, occorre ricordare che rientrando il vizio dedotto, al di là della formale enunciazione, nella categoria del c.d. travisamento della prova per omissione, quest'ultimo è deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., ed è configurabile quando manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente decisivo ai fini della decisione (Sez. 6 n. 8610 del 05/02/2020, Rv. 278457).

Nel caso in esame, non viene in rilievo il denunciato omesso scrutinio della consulenza tecnica a firma del prof.

Cigolini, quale elemento di novità sopravvenuto rispetto al primo pronunciamento, rilevante ai fini del fumus.

Proprio sotto tale ultimo profilo, infatti, deve osservarsi che, nel formulare genericamente la deduzione, la Difesa omette di esplicitare le ragioni della decisività, di tale sopravvenuta valutazione tecnica, afferente all'attività esercitata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel mese di novembre 2021, rispetto a fatti, qui in esame, che risalgono, al massimo, al 23 /9/2021.

In sostanza, non è dato comprendere come detta consulenza di parte, che non copre il periodo in contestazione, potrebbe risultare idonea a scardinare il complesso quadro indiziario già coperto dal giudicato cautelare.

1.6. Per analoghe ragioni non è fondata neppure l'ulteriore deduzione - parimenti generica - con cui si denuncia la violazione del c.d. giudicato cautelare sotto il profilo dell'omesso esame della documentazione relativa al giudizio svoltosi dinanzi alla Commissione Tributaria, anche in tal caso trattandosi di elementi sopravvenuti alla prima decisione del Tribunale distrettuale e asseritamente rilevanti ai fini della valutazione del fumus commissi delicti.

Ancora una volta la Difesa si limita a denunciare un vizio della motivazione del provvedimento impugnato, formalmente in termini di motivazione apparente, laddove considera priva di pregio la decisione della Commissione Tributaria in quanto "vertente su profili assolutamente diversi da quelli oggetto del presente procedimento", restando del tutto inesplicate, tuttavia, a fronte di tale argomentare del Tribunale, le ragioni della vibrata quanto inconsistente contestazione difensiva, cosicchè, il motivo finisce per risultare anche in tal caso a-specifico e, quindi, non consentito.

2. Infondato anche il secondo motivo, che - al di là della genericità della doglianza, che non illustra la decisività della documentazione di cui si assume l'omesso esame - articola un inammissibile vizio della motivazione, senza considerare, peraltro, che la nota della ambasciata italiana Pechino del 07.10.2021 è superata dall'analitica ricostruzione effettuata nell'ordinanza impugnata, mentre la nota conclusiva della indagine Olaf del 22 dicembre 2021, perché organo investigatore di una prima fase, prospetta conclusioni differenti da quelle rese in ricorso; infin,e risulta del tutto inconferente rispetto alla ricostruzione della comunitarizzazione del prodotto (così manomesso) operata dai giudici di merito, l'esito della richiesta di mutua assistenza del 23 marzo 2021 di svincolo della fideiussione richiesta nelle more dell'accertamento della origine turca delle e-bike importate.

3. Ritiene, dunque, il Collegio che non ricorrano i presupposti per la radicalità del vizio argomentativo denunciato, riproducendo l'ordinanza impugnata le motivazioni del provvedimento di sequestro, dovendosi peraltro rilevare che quanto argomentato dai ricorrenti prospetta vizi logici, aporie motivazionali ed inferenze avalutative che fuoriescono dall'ambito valutativo del Giudice di legittimità in questa Sede, trattandosi della denuncia di una diversa valutazione delle emergenze probatorie, così chiedendo al Giudice di legittimità di svolgere un apprezzamento in fatto, inibito non solo in questa fase incidentale di legittimità dall'art. 325, c.p.p., ma, in generale, dal limitato sindacato cognitivo della Suprema Corte, circoscritto alla sola legittimità e che non potrebbe mai estendersi ad una valutazione del merito del materiale probatorio od indiziario oggetto di esame da parte del giudice di merito.Al rigetto dei ricorso segue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 10/03/2022 del TRIBUNALE del RIESAME di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Domenico A.R. SECCIA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. I [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di perquisizione e sequestro disposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli - EPPO - in data 21 gennaio 2022, avente a oggetto documentazione personale, amministrativa, contabile, bancaria o fiscale in formato digitale o cartaceo, relativa a operazioni oggetto di indagine, eventuali pezzi, parti o e-bike rilevanti ai fini dell'accertamento dei reati contestati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché, ai sensi del D. L.vo n. 231/2001, nei confronti delle società [OSCURATO:PERSONA]' CONSORTILE V.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. 1.1. Nella prospettazione accusatoria, Pede e Parente, e le citate società, nelle qualità rispettivamente rivestite, sono accusati di contrabbando doganale, per avere sottratto merci al pagamento dei diritti di confine, effettuando importazioni di bicilette elettriche dalla Cina, eludendo il pagamento dei dazi antidumping e dell'IVA di importazione per importi complessivi di 13.162.600,14 ( capo 1), di una pluralità di falsi commessi nelle dichiarazioni doganali, per avere dichiarato trattarsi dell'importazione, dalla Cina o dalla Turchia, di pezzi e parti di e-bike, poi assemblati in Italia, invece che di acquisti di bike complete, inducendo in errore i funzionari doganali in merito alla provenienza delle merci ( capi da 2 a 6); di truffa continuata e aggravata ai danni dell'Agenzia delle Dogane, evitando, con le descritte condotte, il pagamento dei dazi doganali e dell'Iva. 1.1.1. In sintesi, secondo l'Accusa, gli indagati avrebbero sottratto al pagamento dei diritti di confine - dazi doganali antidumping e I.V.A. - merce consistita in pezzi di biciclette, originali, provenienti dalla Repubblica popolare cinese e dalla Turchia, mediante redazione di dichiarazioni doganali false, idonee a indurre in errore il funzionario delle dogane sulla provenienza effettiva delle merci. 1.1.2. Alle società è contestato, ai sensi degli artt. 24 co. 1 e 2 e 25 sexiesdecies del D. L.vo n. 231/2001, di non essersi dotate di idonei modelli organizzativi e di gestione tali da prevenire la commissione del reato di contrabbando, commettendo Pede e Parente, nelle rispettive qualità, i fatti di reato nell'interesse e a vantaggio delle società stesse. Fatti commessi dal 18 maggio 2018 al 23 settembre 2021. 2.Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del medesimo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale, con unico atto, svolge due motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione alla ricostruzione del fumus delicti e del periculum in mora, sulla base di un precedente giudicato cautelare. Nega la Difesa, in primo luogo, che si sia potuto formare un giudicato a fronte di un ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva, dal momento che l'impugnativa avverso il primo decreto di sequestro venne proposta da persone fisiche diverse dalla persona giuridica ([OSCURATO:SOCIETA]) destinataria della misura reale, e per tali ragioni non venne coltivato dalla parte con successivo gravame, in quanto non proprietaria dei beni sequestrati. Inoltre, la Difesa contesta la formazione del giudicato cautelare, che, secondo il principio di diritto declinato dalle Sezioni Unite 'Buffa', copre solo il dedotto e non anche il deducibile, osservandosi che, in sede di udienza dinanzi al Tribunale del riesame, erano stati prodotti elementi sopravvenuti alla formazione del giudicato, costituiti: 1)dalla relazione di consulenza tecnica a firma del prof. Cigolini; 2) dai ricorsi proposti dinanzi al Giudice tributario, da intendersi quali ulteriori motivi di ricorso. Trattandosi di elementi sopravvenuti, essi superano anche il giudicato, mentre il provvedimento impugnato presenta vizi di motivazione per non avere vagliato gli elementi forniti dalle parti. 2.2. Violazione dell'art. 125 co. 3 cod. proc. pen per omessa valutazione o motivazione apparente in merito agli elementi di favore evidenziati dalla Difesa degli indagati relativi alla ricostruzione del fumus commissi delicti. In particolare, ci si duole che, nell'ordinanza impugnata, non siano stati valutati i seguenti documenti: nota ambasciata italiana Pechino allegata alla informativa di P.G. del 07/10/2021, in cui si attesta che i fornitori cinesi sono anche produttori e fornitori di e-bike e parti di e-bike, contrariamente a quanto riferito dalla P.G.; nota conclusiva indagine OLAF del 22/12/2012 da cui emerge la legittimità del comportamento degli indagati e delle aziende; in tal senso anche l'esito favorevole della richiesta di mutua assistenza menzionata dall'ADM di Napoli del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pure ignorato dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi non sono fondati e devono essere rigettati. 1.1. Ricordato che, in materia cautelare reale, sono ammessi dinanzi al Giudice di legittimità solo vizi attinenti alla violazione di legge, anche per errores in procedendo ( Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), ritiene il Collegio infondata la doglianza difensiva con la quale la Difesa ricorrente denuncia la violazione del principio del c.d. giudicato cautelare. 1.2. Premette l'ordinanza censurata che il provvedimento gravato segue un precedente decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Napoli in data 24.9.2021, nei confronti anche degli odierni ricorrenti, oltre che delle società a loro facenti capo, e per le medesime imputazioni, contestate sino al 22.7.2021; che, detto decreto era stato integralmente confermato dal Tribunale del Riesame -adito ex art. 324 cod. proc. pen. - in data 28.10.2021, contro il quale non è stata proposta alcuna impugnazione, così da ritenersi formato il giudicato. 1.3. Lamenta, a tal proposito, la Difesa che il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto consolidata la valutazione del profilo indiziario già operata nel primo decreto di sequestro preventivo, senza, tuttavia, esaminare le sopravvenienze portate all'attenzione del Collegio dalla Difesa ricorrente. 1.4. In proposito, è preliminare ricordare che è principio consolidato attraverso reiterate pronunce delle Sezioni unite (sentenze 31 marzo 2004, n. 18339, Donelli, rv. 227359; 25 giugno 1997, n. 8, Gibilras, rv. 208313; 8 luglio 1994, n. 11, Buffa, rv. 198213; 12 ottobre 1993, n. 20, Durante, rv. 195354) che, rispetto alle ordinanze in materia cautelare, all'esito del procedimento di impugnazione, si forma una preclusione processuale, anche se di portata più modesta di quella relativa alla cosa giudicata, perché è limitata allo stato degli atti e copre solo le questioni esplicitamente o implicitamente dedotte. Di conseguenza, una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa con efficacia preclusiva non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame. Cosicchè, " le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni di merito e di legittimità previste dalla legge, costituiscono giudicato cautelare allo stato degli atti, con riferimento alle circostanze dedotte esplicitamente e implicitamente, e possono essere modificate o revocate solamente quando siano dedotti elementi nuovi o sopravvenuti, e non semplicemente argomenti e motivi diversi". Altrimenti ogni questione sarebbe riproponibile un numero infinito di volte e risulterebbe vanificata la previsione legislativa dei termini per impugnare i provvedimenti cautelari."(Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908, in motivazione). Come anche di recente ribadito da questa Corte (Sez. 5, n. 17971 del 07/02/2020, Nebbia, Rv. 279411), le opzioni della giurisprudenza di legittimità sono attualmente attestate sugli approdi delle Sezioni Unite 'Librato', essendo stato, altresì, chiarito che la preclusione processuale conseguente alle pronunzie emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte di cassazione ovvero dal Tribunale in sede di riesame o di appello, avverso le ordinanze in tema di misure cautelari, ha una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, esplicitamente o implicitamente, intendendosi per queste ultime quelle che si pongono in rapporto di stretta connessione logica con le prime (Sez. 1, n. 47482 del 6/10/2015, Orabona, Rv. 265858; Sez. 6, n. 8900 del 16/1/2018, Persano, Rv. 272338). Dunque, il tema, correttamente inquadrato nell'alveo del venir in essere di una preclusione processuale (rectius, endoprocessuale, che si manifesta, cioè, soltanto nell'ambito di uno stesso procedimento: cfr., sul punto, Sez. 6, n. 54045 del 27/9/2017, Cao, Rv. 271734) piuttosto che di un vero e proprio "giudicato", sia pur cautelare, attiene, da un lato, all'esistenza delle condizioni affinché tale preclusione possa dirsi verificata (e quindi l'esaurirsi delle eventuali impugnazioni previste dal legislatore e la deduzione implicita od esplicita della questione che si vorrebbe "chiusa"); dall'altro, alla possibilità, anch'essa pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità, di dedurre in ogni momento, in sede cautelare, elementi nuovi (cfr. Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, Rv. 227357), che costituisce l'aspetto diverso ma collegato del problema, anche nel caso di specie. 1.5. Ciò posto, sulla premessa, ovvia, che il giudicato si forma su ogni decisione che non venga ( ulteriormente) impugnata validamente, a prescindere dalla ammissibilità originaria del gravame e dalla stessa legittimità e correttezza giuridica della decisione adottata, occorre ricordare che rientrando il vizio dedotto, al di là della formale enunciazione, nella categoria del c.d. travisamento della prova per omissione, quest'ultimo è deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., ed è configurabile quando manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente decisivo ai fini della decisione (Sez. 6 n. 8610 del 05/02/2020, Rv. 278457). Nel caso in esame, non viene in rilievo il denunciato omesso scrutinio della consulenza tecnica a firma del prof. Cigolini, quale elemento di novità sopravvenuto rispetto al primo pronunciamento, rilevante ai fini del fumus. Proprio sotto tale ultimo profilo, infatti, deve osservarsi che, nel formulare genericamente la deduzione, la Difesa omette di esplicitare le ragioni della decisività, di tale sopravvenuta valutazione tecnica, afferente all'attività esercitata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel mese di novembre 2021, rispetto a fatti, qui in esame, che risalgono, al massimo, al 23 /9/2021. In sostanza, non è dato comprendere come detta consulenza di parte, che non copre il periodo in contestazione, potrebbe risultare idonea a scardinare il complesso quadro indiziario già coperto dal giudicato cautelare. 1.6. Per analoghe ragioni non è fondata neppure l'ulteriore deduzione - parimenti generica - con cui si denuncia la violazione del c.d. giudicato cautelare sotto il profilo dell'omesso esame della documentazione relativa al giudizio svoltosi dinanzi alla Commissione Tributaria, anche in tal caso trattandosi di elementi sopravvenuti alla prima decisione del Tribunale distrettuale e asseritamente rilevanti ai fini della valutazione del fumus commissi delicti. Ancora una volta la Difesa si limita a denunciare un vizio della motivazione del provvedimento impugnato, formalmente in termini di motivazione apparente, laddove considera priva di pregio la decisione della Commissione Tributaria in quanto "vertente su profili assolutamente diversi da quelli oggetto del presente procedimento", restando del tutto inesplicate, tuttavia, a fronte di tale argomentare del Tribunale, le ragioni della vibrata quanto inconsistente contestazione difensiva, cosicchè, il motivo finisce per risultare anche in tal caso a-specifico e, quindi, non consentito. 2. Infondato anche il secondo motivo, che - al di là della genericità della doglianza, che non illustra la decisività della documentazione di cui si assume l'omesso esame - articola un inammissibile vizio della motivazione, senza considerare, peraltro, che la nota della ambasciata italiana Pechino del 07.10.2021 è superata dall'analitica ricostruzione effettuata nell'ordinanza impugnata, mentre la nota conclusiva della indagine Olaf del 22 dicembre 2021, perché organo investigatore di una prima fase, prospetta conclusioni differenti da quelle rese in ricorso; infin,e risulta del tutto inconferente rispetto alla ricostruzione della comunitarizzazione del prodotto (così manomesso) operata dai giudici di merito, l'esito della richiesta di mutua assistenza del 23 marzo 2021 di svincolo della fideiussione richiesta nelle more dell'accertamento della origine turca delle e-bike importate. 3. Ritiene, dunque, il Collegio che non ricorrano i presupposti per la radicalità del vizio argomentativo denunciato, riproducendo l'ordinanza impugnata le motivazioni del provvedimento di sequestro, dovendosi peraltro rilevare che quanto argomentato dai ricorrenti prospetta vizi logici, aporie motivazionali ed inferenze avalutative che fuoriescono dall'ambito valutativo del Giudice di legittimità in questa Sede, trattandosi della denuncia di una diversa valutazione delle emergenze probatorie, così chiedendo al Giudice di legittimità di svolgere un apprezzamento in fatto, inibito non solo in questa fase incidentale di legittimità dall'art. 325, c.p.p., ma, in generale, dal limitato sindacato cognitivo della Suprema Corte, circoscritto alla sola legittimità e che non potrebbe mai estendersi ad una valutazione del merito del materiale probatorio od indiziario oggetto di esame da parte del giudice di merito.Al rigetto dei ricorso segue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M.
Decreto Cassazione n. 36035/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris