CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31166/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];3865/26 OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, sulla responsabilità, è proposto secondo una inammissibile declinazione in fatto, rispetto alla incensurabile valutazione posta a riguardo del riconoscimento del ricorrente da parte dell'operante; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MIl Consiglier stensore [OSCURATO:PERSONA] pozzi MairpcRicciarelli l IL FT_TNZ:n\j (-3 1 ZTARICI.. Vi.d.*