CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23352/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per i reati di cui agli artt. 81, 336 e 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile e dalla quale si evince l'insussistenza dei dedotti vizi di motivazione. Invero, la Corte territoriale ha, in modo congruo, ritenuto sussistente il concorso tra le due fattispecie, evidenziando che "la condotta complessivamente posta in essere dal Komarov debba essere distinta in due differenti momenti, e ciascuno dei relativi comportamenti ha integrato un (distinto) illecito penale": una prima fase nella quale l'imputato con violenza e minaccia impediva agli operatori della Polizia penitenziaria di compiere un atto di ufficio; una seconda fase nella quale il predetto si opponeva agli agenti durante il compimento di un distinto atto del loro ufficio. Risultano dunque integrati entrambi i reati, atteso che in tema di rapporti tra le fattispecie previste dagli artt.336 e 337 cod. pen., quando la violenza o la minaccia dell'agente nei confronti del pubblico ufficiale è posta in essere durante il compimento dell'atto d'ufficio, per impedirlo, si ha resistenza ai sensi dell'art. 337 cod. pen., mentre si versa nell'ipotesi di cui all'art. 336 cod. pen. se la violenza o la minaccia è portata contro il pubblico ufficiale per costringerlo ad omettere un atto del suo ufficio anteriormente all'inizio di esecuzione (Sez. 6, n. del 7992 del 17/06/2014, Tedeschi, Rv. 262623 - 01). In relazione al secondo motivo del ricorso, nel quale si lamenta la mancata motivazione della Corte di appello in ordine alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche, va rilevato che la motivazione sul punto del Tribunale (alla quale la sentenza impugnata si richiama nell'indicare che la decisione del primo giudice "nel resto è confermata") è immune da censure. Invero, la sentenza di primo grado ha dato atto che nella determinazione della pena si è tenuto conto "della gravità del fatto, delle modalità dell'azione, e della sua indole delinquenziale", e ha altresì precisato che trattasi di "soggetto recidivo che ostacola la concessione di ogni beneficio di legge"; indicazione che, al netto della atecnica definizione di "recidivo" (la Corte territoriale ha rilevato che detta aggravante non era stata contestata, riducendo pertanto la pena), appare idonea anche al fine di giustificare l'assenza dei presupposti per il riconoscimento delle attenuanti generiche (sul punto v, ex multis, Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057 - 01: «la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi»). Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggi