CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 gennaio 2023
Cassazione n. 05756/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29546-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n.201 , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 12 , presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che larappresenta e difende ope legis ; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]. 2021n. 29546sez. S2 - cc . 23.01.2023 [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 9040 - 2021 del Tribunale di Roma , depositata il25.05.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23.01.2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso cinque cartelle di pagamento e ruoli esattoriali relativ i a sanzioni amministrativeirrogate da [OSCURATO:PERSONA], eccependo l’intervenuta prescrizione dei crediti e l’omessa notifica delle cartelle ( di cui deduceva di essere venuta a conoscenza tramite estratti di ruolo casualmente ottenuti in occasione di un accesso presso gli sportelli di [OSCURATO:PERSONA]). 2. Si costituivano in giudizio sia l’Ente creditore sia l’Agente della Riscossione, eccependo l’inammissibilità dell’opposizione ad estratto di ruolo e la carenza di interesse ad agire dell’opponente. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, depositava documentazione attestante l’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento. 3. I l Giudice di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava ina mmissibile l’opposizione, ritenendo non provata da parte della Moretti la sussistenza di un interesse concreto ed attuale a sostegno dell’azione di mero accertamentoproposta. 4. Sul gravame della Moretti, il Tribunale di Roma, rilevato che nella fattispecie le cartelle di pagamento risultavano tutte ritualmente notificate, e che non risultavano essere in corso - o anche solo preannunciate - azioni esecutive, confermava la Ric. 2021n. 29546sez. S2 - cc . 23.01.2023 declaratoria di inammissibilità, per difetto di interesse ad agire, dell’impugnazionedel ruolo esattoriale. 5. Per la cassazione di detta decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. 6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta invece intimata. 7. Le parti non hanno depositato memorie in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti sulla ritenuta carenza di interesse ad agire dell’originaria parte opponente in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.». La ricorrente sostiene che il Tribunale di Roma non avrebbe considerato che sia [OSCURATO:PERSONA] sia [OSCURATO:PERSONA], a fronte dell’opposizione della Moretti, non avevano adottato in corso di causa un provvedimento di sgravio, ed anzi avevano resistito alla pretesa attorea, concludendo per il rigetto nel merito della domanda, opponendosi in particolare all’eccezione di prescrizione sollevata dall a ricorrente. Ove avesse tenuto conto di tale circostanza, prosegue la Moretti, il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere sussistente l’interesse ad agire. 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : « Violazione dell’art. 100 c.p.c. con riferimento alla rilevata carenza di interesse ad agire in capo all’originaria parte opponente con riferimento alla svolta eccezione di prescrizione in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.». La ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe comunque errato a dichiarare inammissibile l’opposizione: infatti, seppur in Ric. 2021n. 29546sez. S2 - cc . 23.01.2023 assenza di atti esecutivi, l’interesse ad agire della Moretti sarebbe stato concreto (sostanziandosi nell’interesse alla eliminazione di un’iscrizione potenzialmente lesiva e dello stato di incertezza dalla stessa prodotto) e attuale (stante appunto la resistenza nel merito di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] all’eccezione di prescrizione sollevata). 3. Le censure, suscettibili di esame congiunto, sono manifestamente infondate. 3.1. Premesso che la ricorrente non ha attinto con alcuna specifica censura la statuizione del Tribunale circa la rituale notifica delle cartelle di pagamento oggetto di causa, si deve rilevare che la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione per difetto di interesse ad agire, in assenza di iniziative esecutive in corso, è coerente con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui “L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, avendo la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata, e non anche per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione” (cfr.ex plurimis Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7353 del 07/03/2022, Rv. 664474). 3.2. Peraltro, ritenuto che il giudizio di merito ha avuto ad oggetto l’impugnazione dell’estratto di ruolo, deve darsi atto della sopravvenienza del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito inlegge 17 dicembre 2021, n. 215, il cui art. 3 bis ha modificato l’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973n. 602, introducendo il comma 4 bis, Ric. 2021n. 29546sez. S2 - cc . 23.01.2023 ai sensi del quale: «L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». 3.3. A proposito dell’intervento normativo ora richiamato , le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, hanno affermato il seguente principio di diritto, del quale deve farsi applicazione nel caso di specie: “In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse Ric. 2021n. 29546sez. S2 - cc . 23.01.2023 ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”. 3.4. Orbene, la ricorrente non ha depositato, entro l’adunanza camerale, documentazione ex art. 372 c.p.c. attestante la sussistenza del propriointeresse ad agire secondo gli specifici casi di cui al comma 4 bis citato; casi ritenuti dalle Sezioni Unite tassativi e non meramente esemplificativi. 4. Deve pertanto trovare conferma la statuizione del giudice di merito di inammissibilità per difetto di interesse ad agire dell’opposizione intentata dalla Moretti. 5. Il ricorso è dunquerigettato. 6. Le spese del giudizio possono compensarsi in quanto l’intervento normativo e la conseguente pronuncia delle Sezioni Unite cui si è fatto cenno al punto3.2 e 3.3 della presente ordinanza sono successivi alla proposizione del ricorso. 7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorsoe compensa le spese del giudizio; Ric. 2021n. 29546sez. S2 - cc . 23.01.2023 ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso p