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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 dicembre 2025

Cassazione n. 00207/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

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Con ordinanza del 28 gennaio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respintol’istanza di differimento pena per ragioni di salute presentata dal condannatoXXXXXXXXXXXXXXX.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramitedel difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari aisensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce che la motivazione non haesaminato la posizione di [OSCURATO:PERSONA], se non nella parte iniziale in cui sono stati riepilogati gliesiti dell’istruttoria, ma quella di altro detenuto, tale XXXXXXX; non si tratta di un meroerrore materiale nella indicazione del nome dell’istante, perché il quadro familiare, personalee processuale descritto nella parte valutativa dell’ordinanza impugnata non sono compatibilicon la situazione del ricorrente.3.

Con ordinanza dell’8 luglio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha correttol’errore contenuto nell’ordinanza impugnata, e sostituito quarantaquattro righe dellamotivazione con altre quarantadue righe, destinate stavolta ad illustrare e valutare laposizione del ricorrente.

L’esito è stato, comunque, il rigetto dell’istanza.3.

Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestol’accoglimento del ricorso.Considerato in diritto1.

Il ricorso è fondato.L’omissione di motivazione dell’ordinanza impugnata sull’istanza del ricorrente,denunciata con il ricorso, è un dato oggettivo; il quadro familiare, personale e processualedescritto nella parte valutativa dell’ordinanza impugnata non è, infatti, compatibile con lasituazione del ricorrente; lo stesso Tribunale di sorveglianza, dopo il deposito del ricorso, haammesso l’errore con l’ordinanza dell’8 luglio 2025 che ha riscritto completamente lamotivazione del provvedimento.Il provvedimento dell’8 luglio 2025 non è, però, sufficiente ad impedire l’annullamentodell’ordinanza impugnata.La procedura della correzione dell’errore materiale ha, infatti, dei limiti interni, e nonpermette di sostituire pressochè per intero la motivazione di un provvedimento, come è statoeffettuato nel caso in esame, in cui, come precisato sopra, sono state sostituitequarantaquattro righe della motivazione.È la stessa norma dell’art. 130, comma 1, cod. proc. pen. che prevede questo limiteinterno nel momento in cui dispone che si può procedere alla correzione “la cui eliminazionenon comporta una modificazione essenziale dell'atto”.Ed, infatti, la giurisprudenza di legittimità ritiene che “la procedura di correzione dierrore materiale è consentita esclusivamente ove si tratti di rimediare ad una disarmonia trala formale espressione di una decisione e il suo reale contenuto, mentre, invece, è preclusaove la correzione si risolva nella sostituzione o nella modificazione essenziale delladecisione” (Sez. 5, n. 11064 del 07/11/2017, dep. 2018, Puliga, Rv. 272658 - 01), come,invece, è avvenuto nel caso in esame.Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono staterivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianzadi Torino.Così è deciso, 05/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. Con ordinanza del 28 gennaio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respintol’istanza di differimento pena per ragioni di salute presentata dal condannatoXXXXXXXXXXXXXXX.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramitedel difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari aisensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce che la motivazione non haesaminato la posizione di [OSCURATO:PERSONA], se non nella parte iniziale in cui sono stati riepilogati gliesiti dell’istruttoria, ma quella di altro detenuto, tale XXXXXXX; non si tratta di un meroerrore materiale nella indicazione del nome dell’istante, perché il quadro familiare, personalee processuale descritto nella parte valutativa dell’ordinanza impugnata non sono compatibilicon la situazione del ricorrente.3. Con ordinanza dell’8 luglio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha correttol’errore contenuto nell’ordinanza impugnata, e sostituito quarantaquattro righe dellamotivazione con altre quarantadue righe, destinate stavolta ad illustrare e valutare laposizione del ricorrente. L’esito è stato, comunque, il rigetto dell’istanza.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestol’accoglimento del ricorso.Considerato in diritto1. Il ricorso è fondato.L’omissione di motivazione dell’ordinanza impugnata sull’istanza del ricorrente,denunciata con il ricorso, è un dato oggettivo; il quadro familiare, personale e processualedescritto nella parte valutativa dell’ordinanza impugnata non è, infatti, compatibile con lasituazione del ricorrente; lo stesso Tribunale di sorveglianza, dopo il deposito del ricorso, haammesso l’errore con l’ordinanza dell’8 luglio 2025 che ha riscritto completamente lamotivazione del provvedimento.Il provvedimento dell’8 luglio 2025 non è, però, sufficiente ad impedire l’annullamentodell’ordinanza impugnata.La procedura della correzione dell’errore materiale ha, infatti, dei limiti interni, e nonpermette di sostituire pressochè per intero la motivazione di un provvedimento, come è statoeffettuato nel caso in esame, in cui, come precisato sopra, sono state sostituitequarantaquattro righe della motivazione.È la stessa norma dell’art. 130, comma 1, cod. proc. pen. che prevede questo limiteinterno nel momento in cui dispone che si può procedere alla correzione “la cui eliminazionenon comporta una modificazione essenziale dell'atto”.Ed, infatti, la giurisprudenza di legittimità ritiene che “la procedura di correzione dierrore materiale è consentita esclusivamente ove si tratti di rimediare ad una disarmonia trala formale espressione di una decisione e il suo reale contenuto, mentre, invece, è preclusaove la correzione si risolva nella sostituzione o nella modificazione essenziale delladecisione” (Sez. 5, n. 11064 del 07/11/2017, dep. 2018, Puliga, Rv. 272658 - 01), come,invece, è avvenuto nel caso in esame.Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono staterivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianzadi Torino.Così è deciso, 05/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 00207/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris