CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 febbraio 1975
Cassazione n. 39105/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 27/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza del 27 gennaio 2020 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha accolto il reclamo proposto dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (D.A.P.) contro l'ordinanza del 13 gennaio 2022 del magistrato di sorveglianza di Viterbo, che aveva accolto l'istanza proposta ex art. 35-bis e 69 ordinamento penitenziario dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] per ottenere di poter scambiare oggetti con altro detenuto, ammesso nello stesso gruppo di socialità, senza presentare domanda in forma scritta il giorno precedente allo scambio. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il detenuto, per il tramite del difensore, lamentando con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazione dell'articolo 41-bis ord. pen., in quanto la previsione di un obbligo di presentare domanda il giorno precedente lo scambio andrebbe oltre gli spazi riconosciuti all'amministrazione giudiziaria dalla sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 2020 che consente la previsione di limitazioni soltanto per lo scambio di oggetti che si prestino ad essere veicolo di comunicazioni difficilmente decifrabili; d'altronde, la richiesta presentata dal condannato non elimina del tutto il controllo sugli scambi da parte dell'istituto perché sarebbe comunque possibile l'annotazione dello scambio in appositi registri, come previsto dalla Corte costituzionale, laddove l'introduzione dell'obbligo di una domanda anticipata di un giorno svilisce del tutto l'eliminazione del divieto di scambio. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è infondato. Con la sentenza n. 97 del 2020, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), ord. pen. nella parte in cui esclude del tutto la possibilità di consentire lo scambio di oggetti di modico valore tra detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità. Pur escludendo che sussista un diritto fondamentale del detenuto, sottoposto a regime differenziato, a scambiare oggetti anche con i detenuti assegnati al suo stesso gruppo di socialità, la sentenza n. 97 ha riconosciuto che ciò costituisce una facoltà dell'individuo, anche se detenuto, che fa parte di quei piccoli gesti di normalità quotidiana «tanto più preziosi in quanto costituenti gli ultimi residui in cui può espandersi la libertà del detenuto stesso». [OSCURATO:PERSONA] ha, altresì, affermato che la compressione di tale facoltà si può giustificare non già in via generale e astratta, ma in quanto esista, nelle specifiche condizioni date, la necessità in concreto di garantire la sicurezza dei cittadini e di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza. [OSCURATO:PERSONA] ha, peraltro, precisato che è comunque «consentito all'amministrazione penitenziaria di disciplinare le modalità di effettuazione degli scambi tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo (ad esempio, qualora concernenti oggetti di cui non sia consentita la detenzione durante i momenti di socialità, prevedendo in proposito una annotazione in appositi registri), nonché di predeterminare le condizioni per introdurre eventuali limitazioni» e che «tali limitazioni dovrebbero risultare giustificate da precise esigenze, da motivare espressamente, e sotto questi profili ben potrebbero essere sindacate, di volta in volta, in relazione al caso concreto, dal magistrato di sorveglianza».Nel caso in esame, la limitazione che viene in questione è l'obbligo fissato dall'amministrazione penitenziaria di presentare domanda con un giorno di anticipo, che, a giudizio del ricorrente, frustrerebbe l'esercizio del diritto. Questa Corte si è già espressa sulla legittimità dei provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria che stabiliscono l'obbligo di presentare domanda per lo scambio di beni tra i detenuti nei gruppi di socialità, ritenendo che si tratti di provvedimenti che non negano il diritto, ma si limitano a regolarne l'esercizio (Sez. 1, n. 10009 del 16 novembre 2022, dep. 2023, Min. giust. c. Gallo, n.m.; Sez. 1, n. 38402 del 6 maggio 2022, Cesarano, n.m.; Sez. 1, n. 30243 del 6 maggio 2022, Cava, n.m.). In particolare, la pronuncia Sez. 1, n. 38402 del 6 maggio 2022, ha ritenuto che "le regole fissate dalla Casa circondariale non valicano i limiti posti dalla Corte costituzionale all'applicabilità del regime di cui all'art. 41-bis, comma 2, ord. pen., individuati, in primo luogo, nella "congruità della misura rispetto allo scopo", ovvero nella corrispondenza funzionale tra la sospensione di regole e istituti previsti dall'ordinamento penitenziario per i detenuti in regime differenziato e le esigenze di ordine e sicurezza; e, in secondo luogo, nella funzione rieducativa della pena e nel divieto di pene contrarie al senso di umanità, ai sensi dell'art. 27 Cost.". La pronuncia Sez. 1, n. 10009 del 16 novembre 2022 aggiunge che la disciplina in concreto adottata per lo scambio di generi alimentari non esorbita dai limiti del potere discrezionale dell'amministrazione, perchè coerente e compatibile con le esigenze di ordine e sicurezza evidenziate dall'amministrazione, purchè "garantisca comunque l'esercizio del diritto da parte dei detenuti". Il ricorso sostiene che una eventuale richiesta presentata dal condannato non in anticipo, ma in tempo reale, non eliminerebbe il controllo sugli scambi da parte dell'istituto, perché sarebbe comunque possibile l'annotazione dello scambio in appositi registri, ma, in realtà, l'annotazione dello scambio di per sè tiene traccia di ciò che accade, ma non garantisce che il controllo dell'amministrazione penitenziaria sullo scambio avvenga con la ponderazione necessaria, ad opera, peraltro, di personale che conosca la situazione del detenuto e che non sia semplicemente preposto occasionalmente ad un turno di servizio. D'altronde, il parametro di riferimento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata è che la regolamentazione non impedisca l'esercizio del diritto da parte del detenuto. E la previsione di una richiesta da presentare il giorno precedente a quello in cui deve avvenire lo scambio non è una regolamentazione talmente limitativa da non garantire in concreto l'esercizio del diritto, ed è, peraltro, funzionale all'esercizio del controllo dell'amministrazione penitenziaria sugli scambi che non potrebbe esercitarsi con la ponderazione necessaria se fosse ammessa la possibilità di una richiesta presentata immediatamente precedente allo scambio. Ne consegue che l'ordinanza impugnata resiste alle censure formulate in ricorso, che, pertanto, deve essere ritenuto infondato. 5. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de