Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021

Cassazione n. 44242/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 633 e 639 bis c.p.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione, per non essere state valutate le prove a discarico, deponenti per l'assoluzione o per l'applicazione dell'art. 131 bis c.p..

Inoltre, sarebbe stato trascurato che l'imputato era subentrato nel possesso al padre, già sottoposto a procedimento penale per abusi edilizi; - violazione di legge per non essere stato applicato l'art. 131 bis c.p. - violazione di legge per la mancata riduzione della pena.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 Quanto all'affermazione della responsabilità deve rilevarsi che l'impugnata pronunzia ha offerto una congrua ed esaustiva giustificazione del giudizio di responsabilità, formulato nei confronti del ricorrente, esponendo linearmente le conclusioni tratte dalla valutazione delle emergenze probatorie e replicando alle deduzioni e ai rilievi della difesa.

In particolare, la Corte d'appello, condividendo quanto affermato dal primo giudice, ha affermato che entrambi gli imputati erano autori del fatto, atteso che [OSCURATO:PERSONA] era il committente delle opere realizzate su terreno demaniale mentre [OSCURATO:PERSONA] era il titolare dell'attività commerciale, svolta nelle predette opere.

La Corte territoriale ha aggiunto che le opere, oggetto del procedimento, sono diverse e successive rispetto alle costruzioni per le quali era intervenuta la sentenza n. 102/1993 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

A fronte della motivazione, corretta, logica, non contraddittoria e, pertanto esente da vizi censurabili, il ricorrente ha genericamente sollecitato una diversa valutazione del materiale probatorio: richiesta, questa, inammissibile in sede di legittimità.

Va ricordato, in proposito, che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando precluse la rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. 2.2 Quanto alla mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p. deve rilevarsi che la Corte territoriale ha affermato che la condotta doveva considerarsi protratta dal 24 ottobre 2007, data di accertamento dei fatti, fino al 19 aprile 2029, data Z_ della sentenza di primo grado, sicché la perdurante compressione del bene giuridico, per effetto della condotta delittuosa, e l'abitualità della condotta ostavano alla configurabilità della fattispecie della particolare tenuità del fatto.

Così argomentando e, dunque, facendo riferimento agli elementi di cui all'art. 133 c.p., il Collegio territoriale si è conformato all'insegnamento di questa Corte (Sez.

U, n. 13681 del 25/2/2016, Rv. 266590), secondo cui, ai fini dell'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. 2.3 Anche la doglianza sulla pena è priva di specificità.

La pena è stata ritenuta congrua e proporzionata alla gravità del fatto e tale valutazione non è stata specificamente contrastata dal ricorrente, che ha sottolineato - del tutto genericamente - che l'occupazione riguardava solo poche centinaia di metri quadrati e difettava l'elemento psicologico. 3.

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 29 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. [OSCURATO:PERSONA]Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 633 e 639 bis c.p. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione, per non essere state valutate le prove a discarico, deponenti per l'assoluzione o per l'applicazione dell'art. 131 bis c.p.. Inoltre, sarebbe stato trascurato che l'imputato era subentrato nel possesso al padre, già sottoposto a procedimento penale per abusi edilizi; - violazione di legge per non essere stato applicato l'art. 131 bis c.p. - violazione di legge per la mancata riduzione della pena. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 Quanto all'affermazione della responsabilità deve rilevarsi che l'impugnata pronunzia ha offerto una congrua ed esaustiva giustificazione del giudizio di responsabilità, formulato nei confronti del ricorrente, esponendo linearmente le conclusioni tratte dalla valutazione delle emergenze probatorie e replicando alle deduzioni e ai rilievi della difesa. In particolare, la Corte d'appello, condividendo quanto affermato dal primo giudice, ha affermato che entrambi gli imputati erano autori del fatto, atteso che [OSCURATO:PERSONA] era il committente delle opere realizzate su terreno demaniale mentre [OSCURATO:PERSONA] era il titolare dell'attività commerciale, svolta nelle predette opere. La Corte territoriale ha aggiunto che le opere, oggetto del procedimento, sono diverse e successive rispetto alle costruzioni per le quali era intervenuta la sentenza n. 102/1993 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. A fronte della motivazione, corretta, logica, non contraddittoria e, pertanto esente da vizi censurabili, il ricorrente ha genericamente sollecitato una diversa valutazione del materiale probatorio: richiesta, questa, inammissibile in sede di legittimità. Va ricordato, in proposito, che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando precluse la rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. 2.2 Quanto alla mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p. deve rilevarsi che la Corte territoriale ha affermato che la condotta doveva considerarsi protratta dal 24 ottobre 2007, data di accertamento dei fatti, fino al 19 aprile 2029, data Z_ della sentenza di primo grado, sicché la perdurante compressione del bene giuridico, per effetto della condotta delittuosa, e l'abitualità della condotta ostavano alla configurabilità della fattispecie della particolare tenuità del fatto. Così argomentando e, dunque, facendo riferimento agli elementi di cui all'art. 133 c.p., il Collegio territoriale si è conformato all'insegnamento di questa Corte (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Rv. 266590), secondo cui, ai fini dell'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. 2.3 Anche la doglianza sulla pena è priva di specificità. La pena è stata ritenuta congrua e proporzionata alla gravità del fatto e tale valutazione non è stata specificamente contrastata dal ricorrente, che ha sottolineato - del tutto genericamente - che l'occupazione riguardava solo poche centinaia di metri quadrati e difettava l'elemento psicologico. 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 29 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. [OSCURATO:PERSONA]Agostini