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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2025

Cassazione n. 24549/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dalla parte civile con allegata nota spese e l'istanza di correzione di errore materiale, entrambe depositate in data 07/05/2025; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 56 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di mancata riduzione della pena per il tentativo con riferimento al capo b) di imputazione, è manifestamente infondato essendo stato applicato, nella specie, il c.d. metodo sintetico, pacificamente ammesso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «la determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il metodo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, fermi restando la necessità del contenimento della riduzione della pena prevista per il reato consumato nei limiti di legge e l'obbligo di dar conto in motivazione della scelta commisurativa» (Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019, Halilovic, Rv. 277528 - 01; Sez. 5, n. 3526 del 15/10/2013, dep. 2014, Birra, Rv. 258461 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; considerato che va rigettata la richiesta di liquidazione delle spese del presente grado di giudizio formulata dalla parte civile atteso che l'unico motivo di ricorso dedotto non attinge le statuizioni civili rispetto alle quali si è formato il giudicato e che la richiesta di correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo riportato in calce alla motivazione della sentenza impugnata dovrà essere rivolta alla Corte di appello; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese del grado formulata dalla parte civile.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dalla parte civile con allegata nota spese e l'istanza di correzione di errore materiale, entrambe depositate in data 07/05/2025; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 56 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di mancata riduzione della pena per il tentativo con riferimento al capo b) di imputazione, è manifestamente infondato essendo stato applicato, nella specie, il c.d. metodo sintetico, pacificamente ammesso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «la determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il metodo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, fermi restando la necessità del contenimento della riduzione della pena prevista per il reato consumato nei limiti di legge e l'obbligo di dar conto in motivazione della scelta commisurativa» (Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019, Halilovic, Rv. 277528 - 01; Sez. 5, n. 3526 del 15/10/2013, dep. 2014, Birra, Rv. 258461 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; considerato che va rigettata la richiesta di liquidazione delle spese del presente grado di giudizio formulata dalla parte civile atteso che l'unico motivo di ricorso dedotto non attinge le statuizioni civili rispetto alle quali si è formato il giudicato e che la richiesta di correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo riportato in calce alla motivazione della sentenza impugnata dovrà essere rivolta alla Corte di appello; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese del grado formulata dalla parte civile. Così deciso
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