CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37490/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 18015-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] LOMBARDIA, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 50/01/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 18015 sez. MT - ud. 22-11-2022 -2- Premesso che: 1. la [OSCURATO:SOCIETA] impugnava l'avviso con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato la proposta di variazione, da A/1 (abitazione di tipo signorile) in A/2 (abitazione di tipo civile), dell'accatastamento di una unità abitativa, facente parte di un condominio posto in Pavia, [OSCURATO:PERSONA] 3, avanzata con procedura DOCFA nel 2017; 2.I'adita CTP di Pavia accoglieva il ricorso; 3.1a CTR della Lombardia, con la sentenza in epigrafe, confermava la decisione di primo grado. Riconosceva fondata la proposta di variazione in ragione del fatto che, da un lato, il condominio aveva perduto il carattere, "certamente di pregio", del momento della edificazione "negli anni '50" ed era "oggi conforme alla abitazioni di tipo civile", dall'altro lato, vari appartamenti in quel condominio erano accatastati in A/2, incluso uno "allo stesso piano, con analoga metratura, speculare a quello della [OSCURATO:SOCIETA]". La CTR aggiungeva che la variazione di classamento di una abitazione interveniva ("interviene") non soltanto in presenza delle caratteristiche di cui al d.m. 2 agosto 1969 ma anche, come nel caso di specie, in presenza di certe condizioni dello stabile in cui l'abitazione era inserita; 3. l'Agenzia ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe; 4. la parte privata è rimasta intimata; considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso viene lamentata "violazione e/o falsa applicazione del d.m. 20/1/1990, revisione degli estimi catastali". Deduce la ricorrente che la CTR, con l'affermare che l'unità immobiliare aveva le caratteristiche delle "abitazioni di tipo civile" all'epoca della domanda ("oggi") aveva violato il suddetto d.m. che impone di riferire il classamento alle caratteristiche avute dall'immobile nel 1988-1989; 2. il motivo è manifestamente infondato. 2.1. La CTR ha individuato categoria e classe dell'immobile in questione sulla base, da un lato, delle condizioni del condomino in cui l'unità in questione era inserita, al momento della e dall'altro del classamento -sempre in A/2- di altre unità abitative nello stesso edificio. 2. L'Agenzia sostiene che il classamento doveva essere riferito al biennio 1988- 1989. In questo modo la ricorrente sovrappone due piani che per legge sono distinti: quello della individuazione della categoria e della classe entro cui inquadrare l'immobile e quello della determinazione della relativa rendita. Solo per il secondo vale il riferimento al citato biennio. 3. Ai sensi dell'art. 8 del r.d. 13 aprile 1939, n. 652, come modificato dall'art. 2, I. 30 dicembre 1989, n. 427, "Per la determinazione della rendita, le unità immobiliari di gruppi di comuni, comune o porzione di comune, sono distinte, a seconda delle loro condizioni estrinseche ed intrinseche, in categorie e ciascuna categoria in classi". La categoria e la classe, poi, vanno attribuite in ragione delle caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari per ciascuna zona censuaria (art. 6 del d.p.r. 1° dicembre 1949, n.1142). Ai sensi dell'art. 9 del citato d.p.r., poi, "Per ciascuna zona censuaria viene compilato un quadro di qualificazione e classificazione che deve indicare le categorie riscontrate nella zona censuaria ed il numero delle classi in cui ciascuna categoria è stata divisa, e contenere i dati di identificazione e la descrizione delle unità immobiliari scelte come tipo per ciascuna classe". L'art. 8 del r.d.I 652/1939, dopo aver stabilito quanto già evidenziato, dispone che "Per ciascuna categoria e classe è determinata la relativa tariffa. La tariffa esprime, in moneta legale, la rendita catastale per vano utile, quale sarà definito dal regolamento, per ciascuna categoria e classe di unità immobiliari". Ai sensi dell'art. 1 del d.m. finanze 20 gennaio 1990, "L'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e' autorizzata a procedere alla revisione delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, che verranno stabilite sulla base del valore unitario di mercato, ordinariamente ritraibile. Gli uffici tecnici erariali sono tenuti a sentire preventivamente in merito i comuni competenti per territorio. Il valore unitario di mercato da porre a base per la determinazione delle tariffe nonché' per le rendite catastali delle unita' immobiliari a destinazione speciale o particolare, sarà determinato come media dei valori riscontrati nel biennio 1988 - 1989". 3. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la "nullità della sentenza per assoluta contraddittorietà o illogicità delle argomentazioni che spiegano le ragioni della decisione" e "la violazione violazione e/o falsa applicazione della normativa di settore". 4. il motivo è inammissibile. 4.1. Il riferimento alla contraddittorietà o illogicità della motivazione è presente solo nella rubrica. In nessun modo è sviluppato nel corpo del motivo. Al di là di questo, si osserva che "è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, che tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione" (Sezioni Unite 8053/2014), che nel caso di specie, essendo in contestazione l'esatto classamento, in A/2 o A/1, dell'immobile della contribuente, la motivazione della sentenza dà conto di elementi -la condizione "non più di pregio" ma propria di comuni abitazioni di tipo civile, dello stabile condominiale; il classamento in A/2 di altri appartamenti dello stesso stabile, uno dei quali "speculare" a quello della contribuente- da cui in modo obiettivamente lineare e chiaro è stata tratta la conclusione per cui il classamento esatto era quello in A/2 (abitazioni di tipo civile), come proposto dalla contribuente. 4.2. Il riferimento alla violazione della "normativa di settore" si specifica come dedotta violazione del d.m. 2 agosto 1969. La CTR, facendo richiamo al suddetto d.m. avrebbe confuso tra "caratteristiche del lusso" e "tipologia signorile" laddove ai fini del procedimento di classamento deve aversi riguardo solo alla categoria di "signorile", mentre la qualificazione in termini «di lusso», ai sensi del citato d.m., risponde ad altre finalità e precisamente quelle di precludere l'accesso a talune agevolazioni fiscali. 4.3. Per questo aspetto il motivo in esame è inammissibile per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.), investendo il cenno fatto dalla sentenza impugnata al d.m. 2 agosto 1969, non è espressivo della ratio della decisione. Il cenno è solo incidentale e astratto ("la variazione di classamento di un appartamento interviene non soltanto in presenza di rifiniture di pregio o di superamento di soglie del minimo mq come previsto dal d.m. 2 agosto 1969") laddove la conclusione della correttezza dell'accatastamento (non di "un" appartamento ma) della specifica unità abitativa in questione è stata raggiunta dalla CTR sulla scorta della considerazione -che, nel corpo della sentenza, sta prima di quel cenno- delle condizioni sia dello stabile in cui l'abitazione è inserita sia del classamento (sempre in A/2) delle altre unità nello stesso stabile; 4.4. Per il resto il motivo veicola soltanto la riaffermazione della tesi per cui l'immobile doveva essere accatastato in A/2 in base ad una serie di circostanze che l'ufficio avrebbe accertato. Non viene lamentato l'omesso esame di esse ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.. e nemmeno è precisato con quale atto dette circostanze sarebbero state introdotte in causa; 5. in conclusione il ricorso deve rigettato; 6. non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che la contribuente è rimasta intimata né, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per esser amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, vi è luogo ad applicazione dell'art.13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115;