CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15620/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di BariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigettodel ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 29 settembre 2025 la Corte di appello di Bari, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],di applicazione della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze:1) Corte di appello di Milano n. 4752/2011, irrevocabile il 21 maggio 2013, di condannaper i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1, 1-bis e 6, d.P.R. n. 309 del 1990,commessi a Milano e altrove dal 7 al 15 marzo 2006 (capi 7 e 10 dell’imputazione);2) Corte di appello di Bari n. 561/2022, irrevocabile il 15 gennaio 2025, di condanna peri reati di cui agli artt. 110, 56 e 81 cod. pen., e 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990,commessi a Cerignola, [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Margherita di Savoia, da gennaio 2007 aluglio del 2008 (capo E dell’imputazione).2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, per mezzo delproprio difensore fiduciario, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.2.1. Con il primo ha eccepito violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. emanifesta illogicità della motivazione.Il giudice dell’esecuzione ha omesso di considerare elementi idonei a ricondurre lecondotte al medesimo, originario, disegno criminoso sia il fatto che nella sentenza sub 1)[OSCURATO:PERSONA] è stato descritto quale corriere dello stupefacente unitamente a [OSCURATO:PERSONA] enella sentenza sub 2) ricevente, al dettaglio, del medesimo stupefacente, acquistato dallostesso fornitore, benché trasportato da altri corrieri.Le condotte, peraltro, si inserivano nel medesimo contesto associativo connotato,dunque, dalla «propensione a durare nel tempo».Il giudice dell’esecuzione, quindi, ha omesso di considerare tali circostanze, ed ha,inoltre, erroneamente valorizzato il solo arco temporale di commissione dei reati.2.2. Con il secondo motivo ha eccepito il vizio di motivazione contraddittoria emanifestamente illogica perché, con ordinanza di poco precedente a quella impugnata, laCorte di appello di Bari ha riconosciuto l’applicabilità della disciplina della continuazione trale medesime sentenze in favore del coimputato [OSCURATO:PERSONA].3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.2. Il primo motivo di ricorso è infondato.2.1. Occorre ribadire i consolidati principi giurisprudenziali, secondo i quali «l'unicità deldisegno criminoso costituente l'indispensabile condizione per la configurabilità dellacontinuazione, non può identificarsi con la generale inclinazione a commettere reati, sotto laspinta di fatti e circostanze occasionali più o meno collegati tra loro, ovvero di bisogni onecessità di ordine contingente, e neanche con la tendenza a porre in essere reati dellastessa indole o specie, dovendo le singole violazioni costituire parte integrante di un unicoprogramma criminoso deliberato sin dall'inizio nelle linee essenziali per conseguire undeterminato fine, a cui di volta in volta si aggiungerà l'elemento volitivo necessario perl'attuazione del programma medesimo. Tale programma deve essere positivamente erigorosamente provato, non giovando a tale fine la mera indicazione della identità di naturadelle norme violate, la loro prossimità temporale, la medesimezza del movente delle varieazioni criminose, tutte circostanze concernenti i singoli reati, ma non probanti quellapreventiva deliberazione a delinquere che ne unifica l'ideazione anteriormente alla lorocommissione» (Sez. 1, n. 39723 del 30/11/2006, Chirico).Di conseguenza, «il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede diesecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verificadella sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto,la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità ele abitudini programmate di vita. Per detto riconoscimento è richiesto, inoltre, che, almomento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almenonelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza ditaluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazioneestemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).2.2. Nel caso in esame, l’istanza è stata rigettata in virtù delle seguenti considerazioni.In primo luogo, è stato evidenziato che con la sentenza sub 2) il ricorrente è statocondannato per plurime condotte di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente,commesse in favore di acquirenti di Cerignola, Margherita di Savoia e [OSCURATO:PERSONA] diPuglia, queste ultime in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eCon la sentenza sub 1), invece, il ricorrente è stato condannato per due episodi diacquisto di sostanza stupefacente da parte del gruppo di Cerignola, facente capo a NicolaTraversi e [OSCURATO:PERSONA], avvenuti a Milano; in tali circostanze egli ha svolto il ruolo dicorriere della droga e del denaro.Nel primo, la sostanza è stata venduta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eCarmine [OSCURATO:PERSONA] e consegnata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data 9 marzo2006; nel secondo dagli stessi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eda [OSCURATO:PERSONA], ai corrieri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data 15 marzo 2006.Pertanto, le condotte sono state ritenute non sovrapponibili perché, pur integrandoplurime violazioni del d.P.R. n. 309 del 1990, il ricorrente ha rivestito, in un caso, il ruolo dicorriere della droga, acquistata a Milano dai cerignolani, nell’altro ha operato comespacciatore tra Cerignola, Margherita di Savoia e [OSCURATO:PERSONA] di Puglia, in concorso consoggetti diversi dagli acquirenti cerignolani nel capoluogo lombardo.È stato altresì valorizzato il significativo lasso temporale tra le condotte, avendocommesso i reati di cui alla sentenza sub 1) nel marzo del 2006, e quelli di cui alla sentenzasub 2) tra gennaio 2007 e luglio 2008, nonché il diverso contesto in cui le stesse sonomaturate.Tali considerazioni, pertanto, hanno indotto il giudice dell’esecuzione ad escludere chele condotte siano riconducibili ad una medesima inziale ideazione criminosa.2.3. Tutto ciò premesso, non si rinvengono nell’ordinanza impugnata le violazioni dilegge e i vizi motivazionali eccepiti.Va osservato, difatti, che con la sentenza sub 2) il ricorrente è stato condannato per ilsolo capo E) dell’imputazione, malgrado egli invochi il contesto associativo nel qualesarebbero stati consumati i reati.Pertanto, la valutazione degli indicatori da cui desumere la sussistenza di un medesimodisegno criminoso va effettuata con riferimento ai reati di cui al suddetto capo e quelli di cuiai capi 7) e 10) della sentenza sub 1), come risulta anche dal provvedimento di esecuzionedi pene concorrenti della Procura generale della Repubblica di Bari del 22 gennaio 2025.E’ inconferente l’indicazione dei residui capi di imputazione, nonché il richiamo delricorrente al fine associativo di cui al capo A), essendo intervenuta assoluzione per lafattispecie di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, con conseguente mancanza di ogni rilievodella stessa, quale elemento sintomatico della preordinata ideazione delle condotte.Il giudice dell’esecuzione ha correttamente valorizzato il differente ruolo rivestito dalcondannato nelle diverse vicende delittuose, prima come spacciatore al dettaglio, poi comecorriere.La motivazione offerta, con il riferimento alla diversità del ruolo rivestito dal condannato,delle modalità operative, dei soggetti coinvolti e dei contesti, nonché alla distanza temporale,quali elementi inidonei a poter ritenere sussistente un originario programma delittuoso,appare immune dalle censure eccepite, essendo l'accertamento del requisito della unicità deldisegno criminoso una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cuiapprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorrettoda adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12932 del 03/12/2018, dep. 2019, D’Andrea, Rv.275222-01).3. Il secondo motivo di ricorso è infondato.Giova richiamare e ribadire il principio per cui «in tema di riconoscimento dellacontinuazione in sede esecutiva, è irrilevante che in separata sede cognitiva o di esecuzioneil vincolo ex art. 81, comma secondo, cod. pen. sia stato riconosciuto in favore di concorrentinei reati plurisoggettivi oggetto della richiesta» (Sez. 1, n. 14824 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Zonno, Rv.281186 - 01).In motivazione, Sez. 1, n. 30407 del 13/06/2025 ha chiarito che il riconoscimento delvincolo della continuazione in favore di altro imputato degli stessi reati, poiché frutto di unadiversa valutazione giuridica, non determina alcun automatismo, in quanto il giudicedell’esecuzione conserva la sua autonomia valutativa rispetto alla diversa posizione delcoimputato, e non può sindacare incidentalmente il provvedimento di altro giudiceriguardante un soggetto diverso, per estenderlo acriticamente al condannato che haproposto successivo incidente di esecuzione.Se il singolo reato plurisoggettivo richiede che la condotta di ogni concorrentenecessario sia finalizzata all’evento voluto da tutti i concorrenti quale effetto di un’azionecollettiva, diversamente si atteggia la valutazione della continuazione tra più reatiplurisoggettivi, la quale richiede la rappresentazione anticipata dei singoli reati e la volontà diperseguire un obiettivo unitario in attuazione di un preventivo programma criminoso.Di conseguenza, le posizioni dei concorrenti nei plurimi reati posti in essere in tempidiversi e con più azioni conservano in astratto una propria autonomia quando si tratta divalutare se la commissione dei reati in questione sia per ciascun singolo agente laemanazione di un medesimo disegno criminoso.Nel caso in esame, peraltro, il ricorrente, oltre a riportare l’ordinanza che hariconosciuto al coimputato la continuazione, neppure esplicita concreti e specifici elementicomuni da cui desumere la perfetta sovrapponibilità delle due posizioni.4. In virtù di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA]